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Ordinanza — n. 12764/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12764/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12764/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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unale diPadova;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padovain data 03/12/2025, nei confronti Alessandro Furlan e Serena Furlan veniva applicata, surichiesta delle parti, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati rispettivamenteascritti, ritenuta la continuazione tra i reati, e concesse alla sola Serena Furlan le attenuantigeneriche in regime di prevalenza, rispettivamente la pena di anni due, mesi quattro direclusione e la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 83 cod.proc. civ; Ordinanza — n. 12764/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 34684 del14/09/2021, Gobbi, Rv. 282086 – 01).La giurisprudenza di questa Corte ha, al riguardo, infatti chiarito che, per i soggettiportatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso dei terzi interessati allarestituzione di un bene sottoposto a sequestro o confisca, vale la regola prevista dall'art. 100cod. proc. pen., secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito diprocura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod.proc. civ. (Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t.

Parole chiave

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confisca dei beni restituzione della proprietà confisca di valori patrimoniali spossessamento conseguente al fallimento perenzione del diritto controversie patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padovain data 03/12/2025, nei confronti Alessandro Furlan e Serena Furlan veniva applicata, surichiesta delle parti, a norma dell’art. 444 cod.
art. 83 cod.proc. civ
pen., secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito diprocura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod.proc. civ.
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Testo completo

unale diPadova;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padovain data 03/12/2025, nei confronti Alessandro Furlan e Serena Furlan veniva applicata, surichiesta delle parti, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati rispettivamenteascritti, ritenuta la continuazione tra i reati, e concesse alla sola Serena Furlan le attenuantigeneriche in regime di prevalenza, rispettivamente la pena di anni due, mesi quattro direclusione e la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa.

Veniva altresìdisposta la confisca, a norma degli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen., anche perequivalente, dei beni riferibili ad Alessandro Furlan, anche per interposta persona, fino allaconcorrenza di euro 58.257,60.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’avv. Franco Monteverde,quale difensore di fiducia di Aldo Furlan, articolando due motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce la erronea applicazione degli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen e inosservanza dei principi stabiliti da Sez. U sentenza n. 13783del 2025, rappresentando di essere ‘terzo interessato’, leso dalla misura ablatoria dispostacon la sentenza di applicazione della pena nei confronti dei coimputati, giudicatiseparatamente.2.2.

Con secondo motivo, deduce mancanza e contraddittorietà e comunque manifestaillogicità della motivazione a sostegno della confisca.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per essere stato sottoscritto dal difensore nonmunito di procura speciale.Invero, la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato,pur non richiedendo l'adozione di formule sacramentali, deve contenere, a pena diinammissibilità, chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionistal'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specificaprocedura (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668 – 01;

Sez. 3, n. 34684 del14/09/2021, Gobbi, Rv. 282086 – 01).La giurisprudenza di questa Corte ha, al riguardo, infatti chiarito che, per i soggettiportatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso dei terzi interessati allarestituzione di un bene sottoposto a sequestro o confisca, vale la regola prevista dall'art. 100cod. proc. pen., secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito diprocura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod.proc. civ. (Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t.

Auto S.r.l., Rv. 271722 – 01; Sez. 6n. 13798 del 20/1/2011, Bonura, Rv. 249873 - 01; Sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Bini, Rv.253404 - 01; Sez. 5, n. 10972 del 11/1/2013, Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo,Rv. 255186 - 01).Orbene, fatte queste premesse, nella specie, al ricorso risulta allegato atto che recal'intestazione di “nomina a difensore di fiducia con specifico mandato ad impugnare"; diseguito, nel corpo dell’atto, è quindi riportata sommariamente la indicazione dei reati per cuiil ricorrente è imputato, la indicazione che nei confronti dei concorrenti Furlan Alessandro enomina del difensore di fiducia, a cui viene conferita “ogni più ampia facoltà di legge” e“specifico mandato ad impugnare la suddetta sentenza n. 666/2025”.Non solo, dunque, non sussiste, in esso, alcun riferimento alla qualità di terzointeressato dell’Aldo Furlan, ma neppure alcun richiamo alla confisca disposta o riferimentoall’interesse di natura civilistica, da far valere nel procedimento.4.

Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, ladeclaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità,cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis,seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto aquella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece latrattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi cheinvestano la motivazione del provvedimento impugnato.5.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassadelle ammende che, avuto riguardo alla natura delle censure, appare conforme a giustiziastabilire in misura di euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente