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Ordinanza — n. 12763/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic legal violation claims against sentencing judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12763/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on generic allegations of legal violation and poor reasoning rather than specific grounds permitted by law. The appellant argued that the Rome Tribunal's sentencing decision violated Articles 132, 133, and 192 of the Penal Code, but the court found these claims did not meet the strict requirements of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassation Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific grounds such as the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and decision, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; generic claims of legal violation or unmotivated reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing judgment review generic legal violation Art. 448 cod. proc. pen. simplified procedure remissione della pena sanzioni penali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., la declaratoria di inammissibilità dell'odiernaimpugnazione va pronunciata "senza formalità", cioè con procedura semplificata e nonpartecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
pen., contenga motivazione in ordine all'insussistenza dicause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 132, cod. pen.
Art. 133, cod. pen.
Art. 192, cod. pen.
Art. 648, cod. pen.
Art. 456, cod. proc. pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
Neppure è richiesto, peraltro, che la sentenza, emessaai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Neppure è richiesto, peraltro, che la sentenza, emessaai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., contenga motivazione in ordine all'insussistenza dicause di proscioglimento ex art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
278337 – 01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 – 01).Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione previstedall'art.
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Testo completo

ribunale di Roma;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 18/05/2025, nei confronti dicod. proc. pen., in relazione al reato ascritto, applicate le circostanze attenuanti generichecon giudizio di equivalenza alla recidiva e con la diminuente del rito, la pena di anni uno emesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiduciadell’imputato, avv. Giampaolo Balzarelli, articolando un unico motivo con cui deduceinosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 132, 133,192, 648 cod. pen. e 456 e 444 cod. proc. pen., nonché contraddittoria, omessa emanifestamente illogica motivazione.3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103,in vigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazioneavverso la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressionedella volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione,alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura disicurezza.È dunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa dellapena con cui si deducano, come nella specie, peraltro in modo generico e cumulativo, vizi diviolazione di legge e di motivazione.

Neppure è richiesto, peraltro, che la sentenza, emessaai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., contenga motivazione in ordine all'insussistenza dicause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen., come visto, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione dilegge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri,Rv. 278337 – 01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 – 01).Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione previstedall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dell'odiernaimpugnazione va pronunciata "senza formalità", cioè con procedura semplificata e nonpartecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cuiprevisione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dellostesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt.610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione delprovvedimento impugnato.4.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassadelle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata, ed alla natura delmotivo, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente