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Ordinanza — n. 12762/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12762/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant, Nicandro Folla, personally signed the petition rather than a qualified defense attorney. The lower court had previously ordered Folla to pay procedural costs and reject the civil party's expenses. The court ruled that under the amended Criminal Procedure Code, personal signing renders the appeal void and mandates a simplified, non-participatory declaration of inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A criminal appeal must be signed by a defense attorney registered with the Court of Cassation; personal signing by the defendant renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signing defect qualified defense attorney requirement simplified procedure declaration Criminal Procedure Code amendment motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Invero, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla partepersonalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
A norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Law 23 giugno 2017, n. 103
art. 613 cod. proc. pen
Invero, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla partepersonalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Marrazzo, Rv. 281475 – 01; Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019
Alessandrini, Rv. 277695 – 01
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Testo completo

e svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza emessa in data 13/05/2025, la Corte di appello di Bari confermava lasentenza del Tribunale di Foggia del 21/02/2023, appellata da Nicandro Folla, checondannava al pagamento delle spese processuali del grado ed alla refusione delle ulteriorispese di assistenza e difesa sostenute dalla parte civile.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari propone ricorso l’imputatopersonalmente, articolando tre motivi, con cui deduce vizio della motivazione, erroneaapplicazione della legge penale e violazione della legge processuale.3.

Il ricorso è inammissibile.3.1. Invero, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla partepersonalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscrittinell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante sia l'autenticazione, adopera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "peraccettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale nonMarrazzo, Rv. 281475 – 01;

Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695 –01).3.2. A norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., la declaratoria diinammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata con procedura semplificata e nonpartecipata.4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassadelle ammende che, avutoriguardo alla causa di inammissibilità, appare conforme a giustiziastabilire in misura di euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente