Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 12761/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding illegal evidence and insufficient suspicion in aggravated robbery case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12761/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the appeal filed by the accused, Marjan Ndrekaj, challenging a lower court's decision on bail and evidence admissibility. The appellant argued for the inadmissibility of intercepted phone records due to procedural defects and claimed the evidence of guilt was merely conjectural. The court dismissed these claims, ruling that the appeal was generic for failing to demonstrate how the exclusion of specific evidence would alter the conviction, and that the remaining evidence of guilt was sufficient and consistent with investigation files.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 309, comma 5 e 10, cod. proc. pen.; The appeal for cassation alleging the inadmissibility of a specific piece of evidence is inadmissible unless the applicant demonstrates that such evidence was decisive for the adoption of the contested measure, as generic complaints without this link are rejected.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure appeal inadmissible evidence provenance of evidence suspicion of guilt bail measure procedural defect aggravated robbery

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 309, comma 5 e 10, cod. proc. pen.
Propone ricorso per cassazione l’indagato tramite il difensore di fiducia,eccependo con due motivi:la violazione di legge (art. 309, comma 5 e 10, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 –02

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

entoEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Alfredo Pompeo Violache ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.1. Con ordinanza del 18 novembre 2025 il Tribunale di Trento, in parzialeriforma dell’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Trento in data 1novembre 2025, con la quale era stata applicata a Marjan Ndrekaj la misuracautelare della custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata,così come specificato nel capo di incolpazione provvisoria, ha annullato ilprovvedimento impugnato limitatamente al riconoscimento del pericolo difuga, confermando nel resto.2.

Propone ricorso per cassazione l’indagato tramite il difensore di fiducia,eccependo con due motivi:la violazione di legge (art. 309, comma 5 e 10, cod. proc. pen.) e vizio dimotivazione circa l’eccezione difensiva del mancato deposito da parte dellaProcura delle trascrizioni delle intercettazioni autorizzate, effettuate dallaPolizia Giudiziaria sui telefoni cellulari degli indagati;vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, aventi naturacongetturale e privi di riscontro anche sul piano logico.3. Il ricorso va rigettato, perché basato su motivi infondati.In relazione al primo motivo di ricorso va ribadito il principio secondo cuiè inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepiscel'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forzadella cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimentoimpugnato (da ultimo, Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 –02).Il ricorrente non ha illustrato l'incidenza dell'eventuale eliminazione delleintercettazioni ritenute inutilizzabili; gli elementi di prova acquisitiillegittimamente diventano, infatti, irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante laloro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identicoconvincimento, sì che la doglianza va considerata del tutto generica sul punto.Dalla lettura dell’ordinanza del tribunale risulta l’utilizzazione di numerosie concordanti indizi di colpevolezza, diversi dal contenuto delle conversazioniintercettate: l’analisi dei tabulati telefonici e delle celle agganciate dall’utenzaintestata (e in uso) all’indagato; la corrispondenza fisica dell’indagato con ladescrizione fornita dalla vittima e con l’immagine fotografica acquisita agli atti;gli spostamenti dalla Puglia a Milano e poi a Trento, luogo della rapina,l’incontro con il coindagato e il rientro nel luogo di residenza, in mancanza diplausibili ragioni alternative circa i movimenti sul territorio nazionale in unbreve arco di tempo.5.

In particolare, circa i gravi indizi di colpevolezza (secondo motivo diricorso) con argomentazioni immuni da rilievi di legittimità perché coerenti congli atti indagini, il Tribunale ha riscontrato la presenza dell’indagato in Trentoil giorno della rapina, con i coindagati Cesku e Mamaj, incontrati la seraprecedente, ed il successivo rientro a Milano, prima di ritornare nel luogo diresidenza in Puglia; ha altresì evidenziato i plurimi contatti fra gli indagati el’utilizzo di una mola a disco per forzare la cassaforte della vittima,furtivamente asportata dalla ditta ove prestava servizio il Memaj; infine, hadescrizione fornita dalla persona offesa.6.

Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma il 25 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi Agostinacchio Sergio Beltrani