Italian Supreme Court dismisses prosecutor's appeal on lack of concrete interest regarding bail measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the prosecutor's cassation appeal inadmissible due to a lack of concrete interest. The prosecutor challenged a lower court's refusal to apply bail for a robbery charge, arguing errors in fact qualification and reasoning. The court ruled that the prosecutor failed to demonstrate specific, current needs for bail application beyond the disputed legal classification of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 310 c.p.p.: A public prosecutor's appeal against a bail decision is inadmissible if it lacks a specific and concrete interest regarding the actual adoption or reinstatement of the requested measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
rboni Nicola, nato a Fano il 30/05/1990avverso l’ordinanza del 21/11/2025 del Tribunale di Ancona in funzione di giudicedel riesame,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, AlfredoPompeo Viola, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con ordinanza del 21 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame,il Tribunale di Ancona ha rigettato l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod.proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro avversol'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro del 17ottobre 2025, con la quale veniva respinta la richiesta di applicazione di misuracautelare nei confronti di Nicola Carboni per il delitto di cui al capo 1 (art. 628,secondo comma, cod. pen. commesso in Fano il 15 ottobre 2025).Il Giudice per le indagini preliminari procedeva, invero, alla convalida edalla applicazione della custodia cautelare in carcere per la sola fattispecie di tentatarapina impropria provvisoriamente contestata al capo 2; quanto alla rapinaimpropria provvisoriamente contestata al capo 1, ritenendo che non vi fosseunitarietà dell’azione tra la violenza e minaccia commessa in occasione dell’arrestoe i furti commessi tre ore prima, riqualificava i fatti ai sensi dell'art. 624 cod. pen.e rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia incarcere, non sussistendo i limiti edittali di pena per poterla applicare.2.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Pesaro, deducendo:2.1. Violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fattodi cui al capo 1 quale furto e non quale rapina impropria consumata, dovendosiravvisare una sostanziale unitarietà tra la condotta di sottrazione dei beni,integrante il furto, e l’uso della violenza e minaccia, al fine di procurarsi l’impunitàed assicurarsi il possesso della refurtiva.2.2. Vizio di motivazione poiché il Tribunale, pur avendo ritenuto“assorbito” il delitto di tentata di rapina impropria di cui al capo 2 nel delitto dirapina impropria consumata di cui al capo 1, ha negato la misura cautelare per ildelitto di cui al capo 1, richiamando i limiti derivanti dal carattere devolutivodell’impugnazione, senza esercitare il proprio potere di riqualificazione del fatto.2.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.3. In proposito, questa Corte è costante nel ritenere che qualsiasiimpugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cuideve essere apprezzata l'attualità, che, in materia cautelare, con riguardo allaposizione del pubblico ministero, è correlato alla possibilità dell'adozione o delripristino della misura che lo stesso pubblico ministero aveva richiesto, sicché essodeve fornire elementi idonei a suffragarne l'attualità in relazione a tutti ipresupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato nonne abbia esaminato taluno (tra altre:
Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, Manna,Rv. 285400-01; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355-01; Sez.2, n. 2716 del 17/12/2025, dep. 2026, Lombardi, non massimata).Nel caso in esame, le doglianze formulate dal Pubblico ministero conentrambi i motivi di ricorso sono riferite unicamente al profilo della qualificazionegiuridica del fatto di cui al capo 1 quale furto, piuttosto che quale rapina impropriaconsumata, senza che siano state articolate specifiche e argomentate censure conriferimento al profilo delle esigenze cautelari, essenziale per l’applicazione dellamisura cautelare.4.
Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. La qualità di parte pubblica esonera il ricorrente dal pagamentodelle spese processuali. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA CARDAMONE SERGIO BELTRANI