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Sentenza — n. 12747/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12747/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12747/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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di appello di TorinoEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Alfredo Pompeo Violache ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.1. Con sentenza del 14 ottobre 2025 la Corte di Appello di Torino, inparziale riforma della sentenza emessa nei confronti di Mark Scaffini il 12giugno 2024 dal Gip del Tribunale di Alessandria, di condanna di costui allapena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 640-biscod. pen. (indebita percezione del cd. reddito di cittadinanza), ha riqualificatoil delitto ascritto all’imputato quale violazione dell’art. 7, comma 1, d.l. 4/2019e ha confermato nel resto.2.

Regesto Legislator

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art. 316-quater cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 640-bis cod. pen, art. 316-ter cod. pen; Sentenza — n. 12747/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 14 ottobre 2025 la Corte di Appello di Torino, inparziale riforma della sentenza emessa nei confronti di Mark Scaffini il 12giugno 2024 dal Gip del Tribunale di Alessandria, di condanna di costui allapena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 640-biscod. pen. (indebita percezione del cd. reddito di cittadinanza), ha riqualificatoil delitto ascritto all’imputato quale violazione dell’art. 7, comma 1, d.l. 4/2019e ha confermato nel resto.2.

Parole chiave

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art. 316-quater cod. pen art. 131-bis cod. pen art. 640-bis cod. pen art. 316-ter cod. pen

Disposizioni normative citate

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art. 316-quater cod. pen
197 del 2022; in ogni caso, il rapporto trail delitto di cui all’art. 316-quater cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
L’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
art. 640-bis cod. pen
26, e non quellidi truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen.
art. 316-ter cod. pen
197 del 2022; in ogni caso, il rapporto trail delitto di cui all’art. 316-quater cod.

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Testo completo

di appello di TorinoEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Alfredo Pompeo Violache ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.1. Con sentenza del 14 ottobre 2025 la Corte di Appello di Torino, inparziale riforma della sentenza emessa nei confronti di Mark Scaffini il 12giugno 2024 dal Gip del Tribunale di Alessandria, di condanna di costui allapena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 640-biscod. pen. (indebita percezione del cd. reddito di cittadinanza), ha riqualificatoil delitto ascritto all’imputato quale violazione dell’art. 7, comma 1, d.l. 4/2019e ha confermato nel resto.2.

Propone ricorso per cassazione Mark Scaffini tramite il difensore difiducia, eccependo con quattro motivi:vizio di motivazione e violazione di legge per l’erronea riqualificazionedella fattispecie, in quanto la disposizione incriminatrice era stata oggetto diespressa abrogazione dalla legge n. 197 del 2022; in ogni caso, il rapporto trail delitto di cui all’art. 316-quater cod. pen. e quello previsto dall’art. 7 d.l.4/2019 non era in termini di specialità, con prevalenza di quest’ultima ipotesi– come sostenuto dalla corte di merito – ma, al contrario, di assorbimento diessa nella più ampia previsione dell’art. 316-quater, implicante la lesione delpatrimonio dello Stato;violazione di legge con riferimento all’art. 2, secondo comma, cod. pen.per l’avvenuta abrogazione dell’art. 7 d.l. 4/2019, a far data dal 1 gennaio2024, lex mitior da applicarsi retroattivamente;vizio di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.senza adeguata considerazione delle peculiarità del caso concreto;vizio di motivazione in ordine al diniego, da ritenersi ingiustificato, dellecircostanze attenuanti generiche.3.

Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti ecomunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivi di censure giàproposte in appello e in quella sede adeguatamente vagliate e disattese.4. Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente,essendo entrambi attinenti alla qualificazione giuridica della condottacontestata.La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare cheintegrano il delitto di cui all'art. 7 decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e non quellidi truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. o di indebita percezione dierogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter cod. pen., le omesse o falseinformazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il redditodi cittadinanza, essendo quest'ultimo un beneficio funzionale a fornire unostrumento di sostegno alle famiglie in difficoltà, piuttosto che un supporto aglioperatori economici, la cui finalità non è meramente assistenziale, ma coincidecon il perseguimento di diversi e più articolati obiettivi di politica attiva dellavoro e di integrazione sociale (Sez. 2, n. 25532 del 13/06/2025, Fortugno,Rv. 288956-01, alla cui ampia e puntuale motivazione si rinvia per laricostruzione delle norme incriminatrici in questione).4.1.

Ciò posto, e così condivisa la motivazione della corte territoriale, inordine all’inquadramento giuridico della condotta ascritta al ricorrente ai sensidell’art. 7 del d.l. citato, si deve rilevare come sia manifestamente infondataoltre che reiterativa la censura difensiva secondo la quale il giudice di appello,una volta riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 7 predetto, avrebbe dovutopronunciare sentenza di non doversi procedere perché il fatto non è piùprevisto come reato. Sul punto va ribadito che: “il legislatore nell'introdurre ilcd. assegno di inclusione (misura di sostegno economico e di inclusione socialee professionale destinata a sostituire integralmente il Reddito di cittadinanzae definita dall'art. 1, comma 1, decreto -legge 4 maggio 2023, n. 48,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, «quale misuranazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale dellefasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione,di lavoro e di politica attiva del lavoro»), ha contestualmente edespressamente previsto che al cd. reddito di cittadinanza continuano adapplicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d. l. n. 4 del 2019 vigenti alla data incui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023”(Sez. 2, n. 13345 del 05/03/2025, Pena Abreu, Rv. 287933-01).Disposizione, dunque, applicabile al caso in esame, attesa la data dicontestazione della condotta ascritta (omessa indicazione nell’istanza per laconcessione del beneficio, presentata il giorno 7 agosto 2020, dellasottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere), in alcun modocontestata dalla difesa e riscontrata dalla documentazione acquisita in giudizio.5.

L’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa per l’iterdeviante dello Scaffini (commissione di reati contro il patrimonio e violazionidella normativa in tema di stupefacenti) e per l’abitualità nella condottadelittuosa, circostanza contestata in termini del tutto generici dal ricorrente.Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ampiamente motivato,con riferimento alla personalità negativa dell’imputato, desumibile deinumerosi precedenti penali, anche gravi, oltre che dalla mancanza di elementipositivi di valutazione.6.

Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, nonemergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila atitolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende.Così deciso in Roma il 25 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi Agostinacchio Sergio Beltrani