Italian Court dismisses appeal against appellate sentence reduction via settlement agreement due to consensual nature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the sentencing reduction granted through a settlement agreement. The appellant argued violations of specific criminal procedure and penal codes regarding the penalty determination. The court ruled that defects in sentencing within a consensual settlement are not appealable unless they render the sentence illegal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: The consensual nature of settlement agreements precludes appeals to the Court of Cassation regarding sentencing determinations that do not constitute illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
n.;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del Cons. Anna Maria De SantisRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione del Gupdel Tribunale di Napoli Nord in data 10/6/2025 e in accoglimento del concordato sulla penaproposto dalle parti, riduceva ad anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 1400,00 di multa lapena inflitta a Libero Francesco per i delitti di tentato riciclaggio e ricettazione ascrittigli inrubrica.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la violazionedegli artt. 599-bis cod.proc.pen. e 62-bis cod.pen. con riguardo al mancato riconoscimento delle3.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Questa Corte hain più occasioni chiarito che non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenzaemessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che noncomportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzionedeflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 – 02; Sez. 1, n. 944 del23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola,Rv. 279504 – 01).3.1 Nella specie la Corte territoriale ha applicato la pena così come prospettata dalle parti enon constano profili di illegalità della stessa sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniariaprecisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna Maria De Santis Angelo Caputo