Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper personal filing instead of required lawyer signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed the petition rather than having it signed by a qualified lawyer. Although the defendant argued for a violation of procedural rights, the court emphasized that criminal appeals must be executed by attorneys registered in the special register following legislative amendments. Consequently, the personal nature of the act rendered the lack of formal lawyer signature irrelevant to the filing's validity, leading to rejection and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Criminal appeals must be signed by lawyers registered in the special register; personal filing by the defendant renders the appeal inadmissible regardless of authentication or acceptance of mandate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione delTribunale di Nola in data 22/11/2023 che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitto ditruffa aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato personalmente, deducendo la violazionedell’art. 129 cod.proc.pen.3. Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguitodella modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103,dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cortedi cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sial'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione deldifensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la qualenon attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021,Marrazzo, Rv. 281475 – 01;Sez. 5, Ord. n. 7272 del 11/12/2025, dep. 2026, A.
Rv. 289362 -01).3.Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, nonravvisandosi ragioni d’esonero. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna Maria De Santis Angelo Caputo