Italian Court dismisses appeal against appellate sentence reduction via settlement as consensual penalty adjustments are inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged a sentence reduction achieved through a settlement agreement. The appellant argued the new penalty violated Article 133 of the Penal Code, but the court emphasized the consensual nature of such settlements. Consequently, the court ruled that defects in penalty determination within a settlement do not constitute grounds for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The Court holds that defects in the determination of the penalty within a sentence reduced via settlement are inadmissible in cassation due to the consensual nature of the institution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del Cons. Anna Maria De SantisRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione del Gupdel Tribunale di Napoli Nord in data 21/9/2022 e in accoglimento del concordato sulla penaproposto dalle parti, riduceva ad anni due, mesi otto di reclusione ed euro cinquemila di multala pena inflitta a Raiano Gaetano per il delitto di rapina aggravata ascrittogli in rubrica.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la violazionedell’art. 133 cod.pen.3.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Questa Corte hain più occasioni chiarito che non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenzaemessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che noncomportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzionedeflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 – 02; Sez. 1, n. 944 del23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola,Rv. 279504 – 01).3.1 Nella specie non constano profili di illegalità della sanzione sicché il ricorso deve esseredichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna Maria De Santis Angelo Caputo