Ordinanza — n. 12658/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: DE STEFANO GIOACCHINO nato a CASORIA il 31/07/1963 avverso la sentenza dei 19109/2025 dea CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO CAPUTO; Gioacchino De Stefano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sopra indicata (pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc, pen.), articolando promiscuamente Censure tutte afferenti all'affermazione responsabilità e alla mancanza di motivazione sull'applicabilità della disciplina ex art. 129 cod. proc. pen. Le dogiianze non sono consentite in considerazione della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione dei giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, e compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinunciaall'impugnazione (cfr., ex piurimis, Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero„ Rv. 273194;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12658/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc, pen.), articolando promiscuamente Censure tutte afferenti all'affermazione responsabilità e alla mancanza di motivazione sull'applicabilità della disciplina ex art. 129 cod. proc. pen. Le dogiianze non sono consentite in considerazione della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione dei giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, e compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinunciaall'impugnazione (cfr., ex piurimis, Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero„ Rv. 273194;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
posto da: DE STEFANO GIOACCHINO nato a CASORIA il 31/07/1963 avverso la sentenza dei 19109/2025 dea CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO CAPUTO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Gioacchino De Stefano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sopra indicata (pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc, pen.), articolando promiscuamente Censure tutte afferenti all'affermazione responsabilità e alla mancanza di motivazione sull'applicabilità della disciplina ex art. 129 cod. proc. pen. Le dogiianze non sono consentite in considerazione della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione dei giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, e compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinunciaall'impugnazione (cfr., ex piurimis, Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero„ Rv. 273194;
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv, 277196). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato ai pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M