Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12658/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12658/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12658/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

posto da: DE STEFANO GIOACCHINO nato a CASORIA il 31/07/1963 avverso la sentenza dei 19109/2025 dea CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO CAPUTO; Gioacchino De Stefano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sopra indicata (pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc, pen.), articolando promiscuamente Censure tutte afferenti all'affermazione responsabilità e alla mancanza di motivazione sull'applicabilità della disciplina ex art. 129 cod. proc. pen. Le dogiianze non sono consentite in considerazione della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione dei giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, e compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinunciaall'impugnazione (cfr., ex piurimis, Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero„ Rv. 273194;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12658/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc, pen.), articolando promiscuamente Censure tutte afferenti all'affermazione responsabilità e alla mancanza di motivazione sull'applicabilità della disciplina ex art. 129 cod. proc. pen. Le dogiianze non sono consentite in considerazione della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione dei giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, e compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinunciaall'impugnazione (cfr., ex piurimis, Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero„ Rv. 273194;

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale risarcimento per errore giudiziario ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
proc, pen.), articolando promiscuamente Censure tutte afferenti all'affermazione responsabilità e alla mancanza di motivazione sull'applicabilità della disciplina ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Gioacchino De Stefano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sopra indicata (pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: DE STEFANO GIOACCHINO nato a CASORIA il 31/07/1963 avverso la sentenza dei 19109/2025 dea CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO CAPUTO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Gioacchino De Stefano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sopra indicata (pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc, pen.), articolando promiscuamente Censure tutte afferenti all'affermazione responsabilità e alla mancanza di motivazione sull'applicabilità della disciplina ex art. 129 cod. proc. pen. Le dogiianze non sono consentite in considerazione della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione dei giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, e compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinunciaall'impugnazione (cfr., ex piurimis, Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero„ Rv. 273194;

Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv, 277196). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato ai pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M