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Sentenza — n. 12653/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding recidivism application and sentencing for public building occupation. The court rejects arguments about constitutional violations and procedural errors. The decision upholds the lower court's finding of criminal responsibility. The appeal is inadmissible due to lack of new grounds. The ruling confirms the application of recidivism rules. The judgment maintains the five-month prison sentence. The court finds no violation of legal principles.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12653/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the defense lawyer against the Florence Court of Appeal's decision to confirm the defendant's criminal responsibility for illegally occupying a public building. The defense argued that the conviction violated statutory provisions regarding recidivism and failed to prove the defendant's intent or prolonged presence. The court dismissed these claims, stating that the lower court adequately addressed the facts and correctly applied the law regarding the relationship between prior convictions and the current offense. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 633, 639-bis cod. pen.; Art. 99, comma 5 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: The court must verify the concrete relationship between prior convictions and the current offense to apply recidivism, rejecting formalistic assessments based solely on the existence of prior titles.

Parole chiave

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recidivism application public building occupation criminal responsibility sentencing guidelines constitutional review procedural admissibility prior convictions pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 633 cod. pen.
2.1 La violazione dell'art. 633 cod.
Art. 639-bis cod. pen.
Art. 99, comma 5 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Si tratta di apprezzamento conforme alla giurisprudenza di questa Corte per cui il giudice deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Roberto Nocent, il quale ha dedotto i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp.att.cod.proc.pen.
art. 633 cod. pen
2.1 La violazione dell'art. 633 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Si tratta di apprezzamento conforme alla giurisprudenza di questa Corte per cui il giudice deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016
284425 - 01; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep.
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Testo completo

la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze, per quanto in questa sede rileva, in riforma della decisione del Tribunale di Pisa in data 10 dicembre 2019, confermata la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 633,639-bis cod.pen., rideterminava la pena nella misura di mesi cinque di reclusione. 1è 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Roberto Nocent, il quale ha dedotto i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp.att.cod.proc.pen. 2.1 La violazione dell'art. 633 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'abusiva occupazione di edificio pubblico in assenza di elementi attestanti che la presenza dell'imputato al suo interno non fosse occasionale e temporanea ma si fosse protratta per un'apprezzabile durata e fosse sostenuta dal dolo necessario ad integrare la fattispecie; 2.2 l'erronea applicazione dell'art. 99, comma 5, cod.pen. per avere la Corte di merito confermato l'applicazione della recidiva nonostante la sentenza della Corte Costituzionale n. 185/2015 che ha escluso l'obbligatorietà dell'aumento in base al dato formale del titolo di reato e i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità circa la necessaria verifica di una relazione qualificata tra i precedenti dell'imputato e il nuovo illecito.

La sentenza impugnata ha omesso di procedere al dovuto accertamento, confermando l'aggravante soggettiva sulla base del mero riscontro dei precedenti. 3.11 primo motivo è inammissibile in quanto reitera censure in punto di responsabilità già scrutinate dalla Corte d'Appello e disattese con adeguata motivazione che non presta il fianco a rilievi per completezza e congruenza logica. Infatti la sentenza impugnata a pag. 4 ha richiamato lo stato dei luoghi accertato dalla P.g. all'atto dell'accesso presso l'edifico, precisando che l'imputato venne rinvenuto insieme ai correi in un locale nel quale erano posizionati materassi e masserizie varie, a dimostrazione della duratura destinazione abitativa data all'immobile.

I giudici d'appello hanno, altresì, persuasivamente confutato la tesi di un'occasionale presenza dell'imputato, peraltro non sostenuta da specifiche allegazioni della difesa. 4.11 secondo motivo è infondato. La Corte di merito a pag. 5 ha rassegnato una motivazione sintetica ma esente da profili di illogicità manifesta con riguardo alla contestata sussistenza della recidiva, facendo riferimento alla pluralità di precedenti per reati di varia natura che militano a carico del ricorrente ed escludendo l'occasionalità della ricaduta nell'illecito anche alla luce delle condanne dallo stesso riportate in epoca successiva ai fatti contestati.

Si tratta di apprezzamento conforme alla giurisprudenza di questa Corte per cui il giudice deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (tra molte,Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del, Rv. 270419 - 01).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono deve disporsi il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2t

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ric P.Q.MRE Dott.ssa ()tIhìkR 01 i