Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12651/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12651/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12651/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Biagio Nocerino avverso la sentenza del Tribunale di Noia che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava all'imputato la pena di anni due di reclusione ed euro tremila di multa in ordine al delitto di cui agli artt. 81 e 648 cod. pen.; ritenuto che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. nella massima estensione — è indeducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., avendo, infatti, il Tribunale applicato la pena nella misura e negli esatti termini indicati dalle parti; considerato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità di procedura", risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censura inammissibile; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 12651/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., applicava all'imputato la pena di anni due di reclusione ed euro tremila di multa in ordine al delitto di cui agli artt. 81 e 648 cod. pen.; ritenuto che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. nella massima estensione — è indeducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., avendo, infatti, il Tribunale applicato la pena nella misura e negli esatti termini indicati dalle parti; considerato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità di procedura", risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censura inammissibile; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena alleggerimento della pena modifica della sentenza riesame dell'entità pena errore nella commisurazione della pena revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Biagio Nocerino avverso la sentenza del Tribunale di Noia che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava all'imputato la pena di anni due di reclusione ed euro tremila di multa in ordine al delitto di cui agli artt.
art. 62 bis cod. pen
pen.; ritenuto che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

da: NOCERINO BIAGIO nato a CERCOLA il 19/10/1986 avverso la sentenza del 19/12/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOLA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO r(RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Biagio Nocerino avverso la sentenza del Tribunale di Noia che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava all'imputato la pena di anni due di reclusione ed euro tremila di multa in ordine al delitto di cui agli artt. 81 e 648 cod. pen.; ritenuto che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. nella massima estensione — è indeducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., avendo, infatti, il Tribunale applicato la pena nella misura e negli esatti termini indicati dalle parti; considerato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità di procedura", risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censura inammissibile; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dich P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteDaniela Bifulco Luigi Agostinacchio