Sentenza — n. 12644/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 04/02/2025 la Corte di appello di Bari in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari dell'08/04/2024, ha ridotto la pena inflitta all'imputato per il reato di truffa, concordando il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al risarcimento del danno a favore della parte civile.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 12644/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza in data 04/02/2025 la Corte di appello di Bari in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari dell'08/04/2024, ha ridotto la pena inflitta all'imputato per il reato di truffa, concordando il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al risarcimento del danno a favore della parte civile.
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osto da: DEL MEDICO Nicola, nato a Triggiano il 09/03/1965, rappresentato ed assistito dall'avv. Nicola Selvaggi - di fiducia; avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 04/02/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Pietro Molinio, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 04/02/2025 la Corte di appello di Bari in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari dell'08/04/2024, ha ridotto la pena inflitta all'imputato per il reato di truffa, concordando il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al risarcimento del danno a favore della parte civile.
12. Il difensore dell'imputato propone ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce l'estinzione del reato conseguente alla intervenuta remissione di querela proveniente dalla parte civile Anna Caputo in data 17/06/2025 accettata in pari data dall'imputato dinanzi alla polizia giudiziaria, Aliquota Carabinieri, presso la Procura della Repubblica di Bari (v. allegato al ricorso), e quindi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, il cui dispositivo veniva emesso in data 04/02/2025, ma prima della sua irrevocabilità.
3. Il ricorso è fondato. 3.1. Dalla lettura degli atti allegati al ricorso si evince l'avvenuta remissione di querela della parte civile in data 17/06/2025 e l'accettazione da parte dell'imputato in pari data dinanzi alla p.g. presso la Procura della Repubblica di Bari. 3.2. Va rilevato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso Per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e che va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, in presenza di ricorso tempestivamente proposto, come nel caso di specie (cfr.
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01; Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010, Lo Conte, Rv. 247088-01; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138-01, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti; v. anche.
Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326-01).
4. Ne deriva che, pacifica l'esistenza della remissione di querela della parte offesa con venire meno della condizione di procedibilità, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato, con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
An P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presid nteimonetta Colella Sergio B rani 14« Depositato In Cancelleria 001,314.12‘ RE Musurned