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Sentenza — n. 12643/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12643/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12643/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 11/06/2025 il G.u.p. del Tribunale di Bologna ha condannato El Habbi Youssef per il resto di rapina aggravata in concorso alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione: Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il Sostituto Procuratore della Procura Generale della Repubblica di Bologna, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge per omessa applicazione della pena pecuniaria della multa prevista dall'art. 628 cod. pen. congiuntamente alla pena detentiva della reclusione, apparendo evidente che sia stata irrogata una pena illegale per essere diversa da quella prevista dalla norma incriminatrice. 3.11 ricorso è fondato per le ragioni addotte dal ricorrente. 3.1. Ed invero, la sentenza impugnata ha violato il principio di legalità della pena, applicando una sanzione non consentita dall'ordinamento, per mancata irrogazione della pena pecuniaria unitamente a quella detentiva, con conseguente necessità di annullamento sul punto.

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen; Sentenza — n. 12643/2026 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Bologna ha condannato El Habbi Youssef per il resto di rapina aggravata in concorso alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione: Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il Sostituto Procuratore della Procura Generale della Repubblica di Bologna, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge per omessa applicazione della pena pecuniaria della multa prevista dall'art. 628 cod. pen. congiuntamente alla pena detentiva della reclusione, apparendo evidente che sia stata irrogata una pena illegale per essere diversa da quella prevista dalla norma incriminatrice. 3.11 ricorso è fondato per le ragioni addotte dal ricorrente. 3.1. Ed invero, la sentenza impugnata ha violato il principio di legalità della pena, applicando una sanzione non consentita dall'ordinamento, per mancata irrogazione della pena pecuniaria unitamente a quella detentiva, con conseguente necessità di annullamento sul punto.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina riduzione della multa revisione della sentenza penale modalità di calcolo dell'ammenda riscossione di pene pecuniarie aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il Sostituto Procuratore della Procura Generale della Repubblica di Bologna, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge per omessa applicazione della pena pecuniaria della multa prevista dall'art. 628 cod. pen.
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Testo completo

osto da: Procuratore Generale della Corte di Appello di Bologna, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologan in data 11/06/2025; nei confronti di El Habbi Youssef, nato in Marocco il 12/09/1989; rappresentato ed assistito dall'avv. Diego Dell'Anna - di fiducia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Pietro Molino, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 11/06/2025 il G.u.p. del Tribunale di Bologna ha condannato El Habbi Youssef per il resto di rapina aggravata in concorso alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione:

12. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il Sostituto Procuratore della Procura Generale della Repubblica di Bologna, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge per omessa applicazione della pena pecuniaria della multa prevista dall'art. 628 cod. pen. congiuntamente alla pena detentiva della reclusione, apparendo evidente che sia stata irrogata una pena illegale per essere diversa da quella prevista dalla norma incriminatrice. 3.11 ricorso è fondato per le ragioni addotte dal ricorrente. 3.1. Ed invero, la sentenza impugnata ha violato il principio di legalità della pena, applicando una sanzione non consentita dall'ordinamento, per mancata irrogazione della pena pecuniaria unitamente a quella detentiva, con conseguente necessità di annullamento sul punto.

4. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. al G.u.p. del Tribunale di Bologna, 'in diversa composizione, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. P P.Q.MIL FUNZICNARIO (.;:trAZ MIO IL DIRE Dott.ssa Rosa G 2