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Ordinanza — n. 12545/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12545/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12545/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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le Mascolo – di fiduciaavverso la sentenza del 07/11/2025 del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Cardamone;procedimento trattato con il rito “de plano”.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza impugnata è stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod.proc. pen., a Domenico Lavermicocca la pena di anni due e mesi due di reclusioneed euro 500,00 di multa per un delitto di tentata rapina aggravata.2. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione di legge aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione dicui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 426, comma1, lett.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12545/2026 — snpen · Corte di Cassazione: d) cod. proc. pen. Si deduce che il Giudice, nell'accogliere la richiesta diapplicazione della pena, non avrebbe esposto i motivi a fondamento delladecisione.3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili nelgiudizio di legittimità avverso la sentenza di applicazione di pena.4. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno2017, n. 103, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avversola sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressionedella volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e ladecisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della penao della misura di sicurezza.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione minaccia nel diritto penale altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc. pen
Con la sentenza impugnata è stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod.proc. pen., a Domenico Lavermicocca la pena di anni due e mesi due di reclusioneed euro 500,00 di multa per un delitto di tentata rapina aggravata.2.
art. 129 cod. proc. pen
art. 448 cod. proc. pen
Tale vizio, a seguito della introduzione del nuovocomma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., non è più denunciabile come motivo diricorso per cassazione.5.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

le Mascolo – di fiduciaavverso la sentenza del 07/11/2025 del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Cardamone;procedimento trattato con il rito “de plano”.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza impugnata è stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod.proc. pen., a Domenico Lavermicocca la pena di anni due e mesi due di reclusioneed euro 500,00 di multa per un delitto di tentata rapina aggravata.2. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione di legge aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione dicui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 426, comma1, lett.

d) cod. proc. pen. Si deduce che il Giudice, nell'accogliere la richiesta diapplicazione della pena, non avrebbe esposto i motivi a fondamento delladecisione.3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili nelgiudizio di legittimità avverso la sentenza di applicazione di pena.4. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno2017, n. 103, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avversola sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressionedella volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e ladecisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della penao della misura di sicurezza.

Dall'analisi della suddetta norma appare, pertanto,chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nella esclusione dalnovero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudicesull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, aisensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Tale vizio, a seguito della introduzione del nuovocomma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., non è più denunciabile come motivo diricorso per cassazione.5. Ne consegue l’inammissibilità, pronunciabile con ordinanza de plano ex art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., del proposto ricorso, che ha ad oggetto proprioil difetto di motivazione della sentenza impugnata, anche in ordine alla penaconcordata (Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Paoloni, Rv. 272389 - 01;

Sez. 2, n.4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01; Sez. 6, n. 1032 del07/11/2019 dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01).6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA CARDAMONE ANGELO CAPUTO