Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of grounds and prior first-instance findings on probation eligibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived all grounds for challenge during the appellate sentencing phase. The first-instance court had already determined that probation was ineligible due to the appellant's criminal history and that alternative sanctions were part of the agreed settlement. Consequently, the Court held that the appellate judge was correctly limited to reviewing only the agreed-upon sentence, rendering any further review of probation eligibility procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The principle of waiver of grounds in appellate sentencing agreements precludes cassation appeals challenging the denial of probation or alternative sanctions when the first-instance court has already established ineligibility based on prior record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZAsul ricorso proposto da:DRAGUTINOVIC SABRINA nato a TORINO il 17/07/1998avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;ricorso trattato con il rito de planoRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. La Corte di Appello di Torino rideterminava, ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen., la pena alla quale Sabrina Dragutinovic era stata condannata per i reatidi tentata rapina e altro.1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore diSabrina Dragutinovic, lamentando la mancata concessione della sospensionecondizionale della pena e di una delle sanzioni sostitutive previste.2.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2.1 Si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamentoin appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nelvigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. esuccessivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui ilgiudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivaresoltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta chel'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, incui l’appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con ilProcuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi nonrinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazionedella pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc.pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;
Sez. 5, n.3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); la rinuncia ai motividetermina una preclusione processuale che impedisce al giudice di prenderecognizione di quanto deve ormai ritenersi non più devoluto in punto diaffermazione di responsabilità ed altro, con effetti sull'intero svolgimentoprocessuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avvienenella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep.27/11/2017, Ferro, Rv. 271258); peraltro, si deve rilevare che già il giudice diprimo grado aveva rilevato che la ricorrente non poteva avere la sospensionecondizionale della pena, alla luce dei precedenti penali, e che la richiesta relativaalle sanzioni sostitutive avrebbe dovuto far parte dell’accordo.2.
Discende l'inammissibilità del ricorso in esame, che può essere dichiaratasenza formalità, in applicazione dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile ilricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamentodelle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassadelle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragionedei motivi dedotti.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 17/03/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe Coscioni Ignazio Pardo