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Sentenza — n. 12044/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12044/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12044/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ssunta Cocomello, che ha concluso riportandosialla requisitoria scritta e chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile;udito il difensore, avv. Francesca Licitra, che ha concluso chiedendo l'accoglimento delricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 18 settembre 2025, la Corte di Appello di Catania, in accoglimentodella proposta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale l’imputatorinunciava a tutti i motivi di appello diversi da quelli concernenti la pena e il riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale diCatania in data 11 luglio 2024, ha rideterminato la pena applicata a XXXXXXXXXXXXXXinanni tre e mesi otto di reclusione ed euro 3000,00 di multa, concesse le circostanzeimpugnata, con la quale all’imputato è stata applicata la misura di sicurezza della libertàvigilata per la durata di due anni.2.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, artt. 20-bis cod. pen, art. 229 cod.pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen, ART. 52 D.LGS.196/03; Sentenza — n. 12044/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 39957 del 11/12/2025, non massimata).2.2. Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi di appello,fatta eccezione per quelli concernenti il trattamento sanzionatorio e la concessione dellecircostanze attenuanti generiche e, di conseguenza, ha rinunciato anche al motivo di appellocon il quale aveva chiesto la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata di cuiall'art. 229 cod. pen. applicata dal giudice di primo grado.La Corte di appello ha, quindi, correttamente ritenuto che non poteva essere accoltala richiesta di applicazione della pena sostitutiva, ricorrendo la causa ostativa testualmenteprevista dall'art. 59 lett.

Parole chiave

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pena privativa della libertà pena detentiva sostitutiva misura sostitutiva della detenzione indennizzo per carcerazione preventiva riduzione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 18 settembre 2025, la Corte di Appello di Catania, in accoglimentodella proposta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod.
artt. 20-bis cod. pen
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputatodeducendo, con un unico motivo di ricorso, un vizio di violazione di legge e di motivazione inrelazione agli artt. 20-bis cod. pen., 133 cod.
art. 229 cod.pen
689del 1981.La Corte di appello avrebbe ignorato le censure difensive in merito alla mancanza deipresupposti per applicare la misura di sicurezza della libertà vigilata di cui all'art. 229 cod.pen.
art. 133 cod. pen
689 del 1981, astenendosidal fornire alcuna motivazione circa i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod.
ART. 52 D.LGS.196/03
In caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno omettersi le generalità egli altri dati identificativi, secondo quanto imposto dalla legge a norma dell'art. 52, d.lgs.
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Testo completo

ssunta Cocomello, che ha concluso riportandosialla requisitoria scritta e chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile;udito il difensore, avv. Francesca Licitra, che ha concluso chiedendo l'accoglimento delricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 18 settembre 2025, la Corte di Appello di Catania, in accoglimentodella proposta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale l’imputatorinunciava a tutti i motivi di appello diversi da quelli concernenti la pena e il riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale diCatania in data 11 luglio 2024, ha rideterminato la pena applicata a XXXXXXXXXXXXXXinanni tre e mesi otto di reclusione ed euro 3000,00 di multa, concesse le circostanzeimpugnata, con la quale all’imputato è stata applicata la misura di sicurezza della libertàvigilata per la durata di due anni.2.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputatodeducendo, con un unico motivo di ricorso, un vizio di violazione di legge e di motivazione inrelazione agli artt. 20-bis cod. pen., 133 cod. pen., 229 cod. pen., 53, 56 e 59 legge 24novembre 1981 n. 689.Si deduce che, con l'atto di appello, era stata chiesta l'applicazione della penasostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva, che era stata rigettata dalla Corte diappello sulla base della sussistenza della causa ostativa di cui all'art. 59 lett. c), legge n. 689del 1981.La Corte di appello avrebbe ignorato le censure difensive in merito alla mancanza deipresupposti per applicare la misura di sicurezza della libertà vigilata di cui all'art. 229 cod.pen. e, conseguentemente, avrebbe ignorato le argomentazioni difensive in ordine allainsussistenza della causa ostativa di cui all'art. 59 lett.

c) legge n. 689 del 1981, astenendosidal fornire alcuna motivazione circa i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. che fondano ilgiudizio di conversione della pena detentiva con la pena sostitutiva.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Occorre preliminarmente richiamare il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità secondo il quale, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appelloex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui sianoriproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggettoquestioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, postoche l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto dirinuncia (Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619-01).Invero, la rinuncia dell'imputato ai motivi d'appello in funzione dell'accordo sulla penaex art. 599-bis cod. proc. pen. limita la cognizione del giudice di secondo grado ai motivi nonoggetto di rinuncia.

L'accordo in esame produce, quindi, effetti preclusivi, anche sullequestioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio dilegittimità, analogamente a quanto avviene nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione (tra letante: Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 – 01).2.1. La Corte ha anche chiarito che, in caso di concordato ex art. 599-bis cod. proc.pen., la rinuncia a tutti i motivi d'appello diversi da quelli afferenti alla determinazione dellapena comprende anche il motivo concernente l'applicazione di una misura di sicurezza, inquanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente altrattamento sanzionatorio, presupponente infatti l'accertamento della pericolosità sociale e,quindi, un giudizio sfavorevole di prognosi criminale (Sez. 4, n. 40683 del 03/10/2024,Karroumi, Rv. 287256 – 01;

Sez. 2, n. 39957 del 11/12/2025, non massimata).2.2. Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi di appello,fatta eccezione per quelli concernenti il trattamento sanzionatorio e la concessione dellecircostanze attenuanti generiche e, di conseguenza, ha rinunciato anche al motivo di appellocon il quale aveva chiesto la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata di cuiall'art. 229 cod. pen. applicata dal giudice di primo grado.La Corte di appello ha, quindi, correttamente ritenuto che non poteva essere accoltala richiesta di applicazione della pena sostitutiva, ricorrendo la causa ostativa testualmenteprevista dall'art. 59 lett.

c) legge n. 689 del 1981, che prevede che la pena detentiva non puòessere sostituita nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura disicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere.Quanto a quest'ultimo aspetto, deve altresì rilevarsi che emerge dalla sentenza diprimo grado che, durante il giudizio, è stata disposta una perizia sulla capacità di intendere edi volere dell'imputato e sulla sua capacità di stare in giudizio, all'esito della quale l'imputatoè stato giudicato capace di intendere e di volere al momento del fatto, non potendosi dunqueconfigurare nei suoi confronti alcuna parziale incapacità di intendere e di volere.3.

Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.4. In caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno omettersi le generalità egli altri dati identificativi, secondo quanto imposto dalla legge a norma dell'art. 52, d.lgs. n.196 del 2003.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA CARDAMONE IGNAZIO PARDOIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.