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Sentenza — n. 12023/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against restrictive anti-mafia measures due to valid persistence of safety needs.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12023/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the defendant's appeal challenging restrictive anti-mafia measures imposed by the Catania Tribunal. The defense argued that the court failed to adequately consider new facts and misapplied legal presumptions regarding the defendant's safety needs. The court ruled the lower tribunal's reasoning was sound, noting the defendant's continued association with a mafia group and the specific risks of unrestricted movement within the clan's territory.

Regesto Legislator

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Art. 274, Art. 275 cod. proc. pen.; The judge must globally evaluate the persistence of safety needs considering new facts, and appeals challenging such measures are inadmissible if they merely restate the original decision without citing specific legal violations or manifest illogicality.

Parole chiave

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anti-mafia measures preliminary investigation safety needs cautionary measures mafia association restriction of movement inadmissible appeal appartenenza a una banda

Disposizioni normative citate

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Art. 274 cod. proc. pen.
Art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 309 cod. proc. pen.
Rispetto a tale collegamento tra il ricorrente e il contestocriminoso di appartenenza, l’avversata ordinanza ha illustrato legittimamente rievocando leparole del Tribunale del riesame, già adito ai sensi dell’art. 309 cod.
Art. 310 cod. proc. pen.
Con ordinanza del 29 ottobre 2025, il Tribunale di Catania ha rigettato l’appellopresentato, ex art. 310 cod. proc. pen., nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, avverso ilprovvedimento di rigetto dell’istanza di revoca o modifica delle modalità esecutive, in sensomeno gravoso, delle misure di cui agli artt.
Art. 616 cod. proc. pen.
Allapronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.
art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza del 29 ottobre 2025, il Tribunale di Catania ha rigettato l’appellopresentato, ex art. 310 cod. proc. pen., nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, avverso ilprovvedimento di rigetto dell’istanza di revoca o modifica delle modalità esecutive, in sensomeno gravoso, delle misure di cui agli artt.
art. 416 bis cod. pen
pen., applicate alXXXXXXXXin sostituzione della custodia cautelare in carcere, con ordinanza del 1° marzo2025, per condotte relative all’art. 416 bis cod. pen.2.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.
art. 309 cod. proc. pen
Rispetto a tale collegamento tra il ricorrente e il contestocriminoso di appartenenza, l’avversata ordinanza ha illustrato legittimamente rievocando leparole del Tribunale del riesame, già adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Allapronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 45379 del 27/10/2004, Saraceni
Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, Belloa Telleria
Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti
282949 – 01; e, con riguardo specifico al tema di misure cautelaripersonali, v., ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.
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Testo completo

orso inammissibile;letta la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale formulata nell’interessedel ricorrente in data 22/1/2026.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 29 ottobre 2025, il Tribunale di Catania ha rigettato l’appellopresentato, ex art. 310 cod. proc. pen., nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, avverso ilprovvedimento di rigetto dell’istanza di revoca o modifica delle modalità esecutive, in sensomeno gravoso, delle misure di cui agli artt. 282 e 283 cod. proc. pen., applicate alXXXXXXXXin sostituzione della custodia cautelare in carcere, con ordinanza del 1° marzo2025, per condotte relative all’art. 416 bis cod. pen.2.

Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione all’art. 274 del codice di rito, per avere il Tribunale acriticamente richiamato ilprecedente provvedimento del Riesame, senza alcuna effettiva considerazione dellesopravvenienze indicate dalla difesa e in assenza di un’adeguata valutazione dellaconcretezza e dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato.

Illogicamente affermata èpermanenza delle esigenze cautelari, ove si considerino i seguenti elementi: il procedimentopenale è ormai giunto ben oltre la fase delle indagini preliminari; il comportamento delricorrente è stato fin qui improntato al rispetto scrupoloso delle prescrizioni imposte; anche ilcomportamento processuale è stato esemplare.2.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per non avere il Collegio considerato adeguatamentela giurisprudenza di legittimità in tema di presunzione relativa di sussistenza delle esigenzecautelari, che, ove correttamente applicata al caso di specie, avrebbe dovuto imporre unadiversa valutazione del tempo cd. silente, pur in mancanza di una espressa dissociazionedal sodalizio di appartenenza.

La difesa rimarca, inoltre, la complessa situazione economicae familiare del ricorrente, utilmente fronteggiabile dal medesimo soltanto in assenza delleprescrizioni imposte.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è, nel complesso, infondato, per le ragioni di seguito esposte.2. Il primo motivo è infondato, avendo il Tribunale offerto congrue ragioni in merito aldiniego della revoca ovvero alla modifica delle modalità esecutive, in senso meno gravoso,delle misure di cui agli artt. 282 e 283 cod. proc. pen., ragionevolmente valorizzando, inprimo luogo, la mancata attualità dell’offerta di lavoro (valida soltanto fino al 30 agosto2025).

Soprattutto, nell’iter motivazionale, è stata adeguatamente evidenziata la persistenzadelle esigenze cautelari legate alla fattispecie incriminatrice, di cui alla provvisoriaimputazione. È in vista di ciò (v. anche infra, sub 3) che è stata disattesa, conapprezzamento non illogico e scevro dalle dedotte criticità, l’istanza, avanzata dal ricorrente,di poter circolare liberamente nel territorio di operatività (Comune di Biancavilla) del clan tuttii giorni, dalle 8.00 alle 19.00. Si ritiene, pertanto, che la gravata ordinanza abbia operatobuon governo dei principi, posti dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di obbligo, per ilgiudice della cautela, di valutare globalmente, anche alla luce di fatti sopravvenuti, il quadrodella persistenza delle esigenze cautelari (v. ad es.

Sez. 1, n. 45379 del 27/10/2004,Saraceni, Rv. 231025 – 01)3. Il secondo motivo è inammissibile, perché aspecifico, non confrontandosi il ricorrentecon le argomentazioni, contenute nella motivazione dell’impugnata ordinanza, rilevantirispetto al giudizio devoluto sul tema (cfr. in generale, Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep.2022, Belloa Telleria, Rv. 282949 – 01; e, con riguardo specifico al tema di misure cautelaripersonali, v., ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 –01, secondo cui il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia laviolazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione delprovvedimento, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione deifatti, o che si risolvano in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice dimerito)E, infatti, diversamente da quanto contestato, il Tribunale ha bensì esposto le ragioniper cui, malgrado l’attenuazione del trattamento cautelare (tramite sostituzione dellacustodia cautelare in carcere con due misure non custodiali, applicate in via cumulativa), leesigenze cautelari fossero ancora, nell’attualità, riconducibili al contesto di appartenenzadell’indagato al sodalizio mafioso.

Rispetto a tale collegamento tra il ricorrente e il contestocriminoso di appartenenza, l’avversata ordinanza ha illustrato legittimamente rievocando leparole del Tribunale del riesame, già adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. che soltanto“l’attuale stato psico-fisico” del XXXXXXXX consentiva di ritenere attenuato il pericolo direiterazione del reato; di qui, il diniego, razionalmente argomentato, della richiesta dicircolare liberamente nel territorio di operatività (Comune di Biancavilla) del clan tutti i giorni,dalle 8.00 alle 19.00, avanzata dal ricorrente.Con tale costrutto motivazionale, il ricorrente, come anticipato, non si confrontaaffatto, limitandosi a dolersi, in maniera affatto generica, di un ammanco di motivazioneovvero, al tempo stesso, di un acritico rinvio alla decisione assunta dal Tribunale delriesame.

Per i motivi illustrati, né l’una né l’altra doglianza hanno fondamento alcuno.

4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Allapronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA BIFULCO MARCO MARIA ALMAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.