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Sentenza — n. 11993/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and unfounded defense arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11993/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the lack of specific reasoning and the absence of a prior theft crime. The court held that the lower courts correctly established the defendant's exclusive control over the stolen items and that the crime of receiving stolen property remains punishable even after the depenalization of the underlying offense. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellate judgment's text was corrected to accurately reflect the first-instance court.

Regesto Legislator

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Art. 648, secondo comma, cod. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific and fail to critically engage with the lower court's reasoning, and a defense based on the depenalization of the underlying offense is unfounded when the receiving act occurred prior to such legislative changes.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds receiving stolen property depenalization of theft exclusive control of goods occultamento di beni partecipazione al reato ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648, secondo comma, cod. pen.
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato ladecisione del Tribunale di Lucca del 9 dicembre 2020, che dichiarava GiuseppeD’Alessandro responsabile del delitto di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen.,condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramitedel proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limitirichiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 2 cod. pen.
7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che, nellaricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito danorma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale normanon assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod.
d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramitedel proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limitirichiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 2 cod. pen
7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che, nellaricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito danorma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale normanon assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri
Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, Giordano
Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia
270220 –01; in seguito, tra le altre, Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv.
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Testo completo

SENTENZAsul ricorso proposto da:D'Alessandro Giuseppe, nato a Camaiore il 13/01/1969avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco;letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Fabiola Furnari, con cui si è chiesto didichiarare il ricorso inammissibile.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato ladecisione del Tribunale di Lucca del 9 dicembre 2020, che dichiarava GiuseppeD’Alessandro responsabile del delitto di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen.,condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa. L’ascritta condottadi ricettazione ha avuto a oggetto quattro assegni, provento di appropriazione di cosesmarrite in danno di Antonio Papa, e di un carnet di assegni, contenente soltanto matrici,provento di furto in danno del titolare di un esercizio commerciale di Viareggio.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramitedel proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limitirichiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione, per avere la Corte diappello affermato la penale responsabilità dell’imputato valorizzando esclusivamente lacircostanza del possesso degli assegni, omettendo, perciò stesso, di replicare all’eccezionerelativa all’assenza di esclusività nella disponibilità dei titoli (attesa la presenza di varifamiliari presso l’abitazione del ricorrente, che avevano in uso l’auto in cui sono stateritrovate le matrici, e di collaboratori e altre persone presso il bar dell’imputato, da altrigestito). 2.2 Col secondo motivo, si deducevizio di motivazione in relazione al primo dei dueepisodi di ricettazione contestato, attesa la mancanza di reato presupposto (furto) dei 4assegni.

Come ricordato dai giudici di merito, detti assegni erano stati oggetto dismarrimento, non già di furto; inoltre, manca la prova che vi sia stato trasferimento del benesmarrito a terzi. Ne deriva l’insussistenza del reato di ricettazione, anche considerando lamancanza del profitto in capo all’imputato e del danno conseguenziale in capo al Papa,posto che gli assegni in parola non sono mai stati incassati.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.2. Il primo motivo è inammissibile, perché aspecifico.

Eludendo il confronto, critico edeffettivo, con la motivazione del provvedimento impugnato, la difesa reitera, infatti, doglianzegià efficacemente disattese dai giudici di merito (v., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01, a proposito della mancanza di specificità delmotivo, che va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa comeindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione). Nell’assuntoaccusatorio, come espresso già nel capo d’imputazione e confermato dalla ragionataprospettazione fornita dai giudici di merito, si è adeguatamente chiarito, infatti, che i quattroassegni appartenenti al Papa venivano rinvenuti nell’autovettura intestata al ricorrente e inuso al medesimo, parcheggiata nel giardino della sua abitazione, mentre il carnet con le solematrici era stato ritrovato nel luogo di lavoro dell’imputato, vale a dire il Darsena Bike diViareggio, di cui quest’ultimo era titolare e gestore effettivo.

Alla luce, dunque, della riconducibilità dell’auto e del locale commerciale all’esclusivapersona dell’imputato, razionalmente la Corte territoriale ha ritenuto che l’imputato avesse ladisponibilità dei beni sottratti, soprattutto in assenza di qualsivoglia alternativa e plausibilegiustificazione fornite dal medesimo. Deve anche disattendersi la doglianza circa l’asseritaacriticità della sentenza impugnata: lungi dal limitarsi a operare pedissequi rinvii alladecisione di primo grado, la motivazione della gravata sentenza espone, piuttosto,un’articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti rispetto a quelleadottate dal Tribunale di Lucca (sul significato di “doppia conforme”, cfr., tra le altre, Sez. 3,n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) e sufficienti a fornire esaustiva replica allededuzioni prospettate in appello.3.

Il secondo motivo è inammissibile, stante la manifesta infondatezza dell’assuntodifensivo, volto a sostenere la mancanza del reato presupposto attraverso il riferimento alpassaggio motivazionale, in cui si dà conto della denuncia di smarrimento degli assegni daparte della persona offesa, Antonio Papa. Il rilievo difensivo è destituito di fondamento, ovesi consideri che «la ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di cui all'art. 647cod. pen. conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d. lgs. 15gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che, nellaricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito danorma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale normanon assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto esserevalutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica diricezione della cosa (Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220 –01; in seguito, tra le altre, Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859 - 01).

All’epoca dell’ascritto delitto (23 luglio 2015), era ancora in vigore la norma cheprevedeva e puniva il reato di appropriazione di cose smarrite, abrogata (v. art. 1, comma 1,lett.

e) del d. lgs. 15 gennaio 2016, n.

7) soltanto nel 2016.4. Va rilevata, infine, l’errata dicitura, contenuta nel dispositivo della gravata sentenza diappello, là dove la decisione di primo grado è riferita a quella resa dal “Tribunale di Firenzein data 10/12/2019”. L’esatta dicitura è la seguente: “Tribunale di Lucca 9/12/2020”. QuestoCollegio dispone pertanto correggersi il dispositivo della sentenza di appello, sostituendo ladicitura “Tribunale di Firenze in data 10/12/2019” con quella esatta “Tribunale di Lucca9/12/2020”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Disponecorreggersi il dispositivo della sentenza di appello sostituendo la dicitura "Tribunale diCosì è deciso, 28/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA BIFULCO MARCO MARIA ALMA