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Sentenza — n. 11760/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11760/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11760/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SENTENZAsui ricorsi proposti da:1. Pastrello Luca, nato a San Donà di Piave il giorno 26/7/1973rappresentato ed assistito dall’avv. Antonino Laganà - di fiducia2. Mayer Devis, nato a Bollate il giorno 21/3/1973rappresentato ed assistito dall’avv. Emanuele Luppi - di fiduciaavverso la sentenza in data 9/5/2025 della Corte di appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal presidente Marco Maria Alma;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paololette le conclusioni scritte trasmesse in data 21/1/2026 dal difensore dell’imputato Mayer conle quali si è chiesto l’accoglimento del ricorso;letta la memoria difensiva datata 23/3/2026 (pervenuta in data 25/3/2026) presentatanell’interesse dell’imputato Mayer.RITENUTO IN FATTO1.

Regesto Legislator

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art. 586 cod. proc. pen, art. 110 cod. pen, art. 648 cod. pen, art. 271 cod. proc. pen, art. 616 cod.proc. pen; Sentenza — n. 11760/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazioneall’art. 110 cod. pen.Deduce la difesa del ricorrente l’inesistenza di una correlazione tra il capo diimputazione nel quale non viene indicato alcun elemento idoneo ad affermare che ilPastrello avrebbe concorso nella consumazione del reato in contestazione e la motivazionecon la quale è stato affermato tale concorso atteso che dalla lettura della motivazione stessail concorso nell’azione delittuosa è stato affermato sulla base del contenuto di una solaconversazione telefonica nella quale Pastrello e Mayer avevano parlato dell’autovettura dequa.

Parole chiave

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contraffazione di merci bancarotta fraudolenta acquisto fraudolento uso di false generalità inchiesta per falsità atti violazione del segnale luminoso

Disposizioni normative citate

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art. 586 cod. proc. pen
art. 110 cod. pen
in relazioneall’art. 110 cod.
art. 648 cod. pen
Violazione dell’art. 648 cod. pen.
art. 271 cod. proc. pen
Violazione dell’art. 271 cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc. pen
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.
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Testo completo

SENTENZAsui ricorsi proposti da:1. Pastrello Luca, nato a San Donà di Piave il giorno 26/7/1973rappresentato ed assistito dall’avv. Antonino Laganà - di fiducia2. Mayer Devis, nato a Bollate il giorno 21/3/1973rappresentato ed assistito dall’avv. Emanuele Luppi - di fiduciaavverso la sentenza in data 9/5/2025 della Corte di appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal presidente Marco Maria Alma;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paololette le conclusioni scritte trasmesse in data 21/1/2026 dal difensore dell’imputato Mayer conle quali si è chiesto l’accoglimento del ricorso;letta la memoria difensiva datata 23/3/2026 (pervenuta in data 25/3/2026) presentatanell’interesse dell’imputato Mayer.RITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza in data 9 maggio 2025 la Corte di Appello di Bologna in parzialeriforma della sentenza in data 4 febbraio 2021 del Tribunale di Ravenna ha:- dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato Luca Pastrello in relazionead una serie di reati di truffa (capi 12, 17, 23, 30, 33, 35, 38 e 40 della rubrica delleimputazioni) per essere gli stessi estinti per prescrizione; - rideterminato nei confronti del Pastrello il trattamento sanzionatorio in relazione alresiduo reato di ricettazione ex artt. 110, 648, 61 n. 7 cod. pen. (capo 27);- confermato la penale responsabilità del coimputato Devis Mayer in relazione almedesimo reato di cui al capo 27.In sintesi, per la residua parte qui di interesse, si contesta agli imputati Pastrello eMayer di avere acquistato da Desirè Taubmann, per il corrispettivo di 8.000,00 euro (valoreinferiore a quello stimato di 35.000,00 euro) una autovettura Audi A4 Allroad provento delreato di appropriazione indebita consumata dalla stessa Taubmann ai danni della società“ALD Automotive Italia S.r.l.”, formalizzando il passaggio di proprietà presso un agenzia dipratiche auto mediante la presentazione di una falsa carta di identità intestata a DanielCasagrande e, infine, con apposita “auto staffetta” trasferendo il veicolo in Romania dove loconsegnavano a tale Iacob Goje.Il reato è contestato come consumato in epoca anteriore e prossima al 2 novembre2015.

Ad entrambi gli imputati risulta essere stata contestata e riconosciuta la recidiva,specifica e infraquinquennale per Pastrello e specifica, reiterata e infraquinquennale perMayer.2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati,deducendo:2.1. per Pastrello:2.1.1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. conriferimento alla dichiarazione di inammissibilità della eccezione di (in)competenza territorialeai sensi degli artt. 21, 23, 28, 491, 568 e 586 cod. proc. pen.Si duole parte ricorrente del fatto che la Corte di appello ha dichiaratol’inammissibilità dell’eccezione relativa alla competenza territoriale per aspecificitàaffermando che la difesa non solo non ha formalmente impugnato l’ordinanza di rigettoemessa dal Tribunale ma non ha neppure indicato i punti dell'ordinanza ed i motivi di fatto edi diritto oggetto della questione ed evidenzia la contraddittorietà della decisione sul puntodettaglio le argomentazioni poste a fondamento dell’eccezione.Precisa, inoltre, la difesa del ricorrente di avere regolarmente propostol’impugnazione dell’ordinanza del Tribunale che ha rigettato la predetta eccezione diincompetenza unitamente all’impugnazione della sentenza di primo grado in ossequio aldisposto dell’art. 586 cod. proc. pen.2.1.2.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazioneall’art. 110 cod. pen.Deduce la difesa del ricorrente l’inesistenza di una correlazione tra il capo diimputazione nel quale non viene indicato alcun elemento idoneo ad affermare che ilPastrello avrebbe concorso nella consumazione del reato in contestazione e la motivazionecon la quale è stato affermato tale concorso atteso che dalla lettura della motivazione stessail concorso nell’azione delittuosa è stato affermato sulla base del contenuto di una solaconversazione telefonica nella quale Pastrello e Mayer avevano parlato dell’autovettura dequa.

Non sarebbe quindi stato chiarito quale contributo il Pastrello avrebbe fornito per larealizzazione dell’azione delittuosa, né sarebbero emersi altri elementi a sostegno delpredetto concorso.2.2. per Mayer:2.2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione per insufficienza di provesull’identificazione dell’imputato.Evidenzia al riguardo la difesa del ricorrente che l’individuazione di quest’ultimo èavvenuta sulla base di due soli elementi: il fatto che nel corso di una conversazioneintercettata l’interlocutore viene chiamato “Devis” ed il riconoscimento della voce al telefonooperato da uno degli investigatori in assenza di un successivo accertamento tecnico ebasato quindi su di una mera percezione soggettiva.2.2.2.

Violazione dell’art. 648 cod. pen. in ordine alla consapevolezza dellaprovenienza delittuosa del bene.Deduce, come detto, la difesa del ricorrente che dagli atti non emerge l’elementosoggettivo del reato di ricettazione, elemento che invece doveva essere provato attraversoelementi oggettivi ed univoci, non potendo essere desunto da mere presunzioni ocongetture.A ciò si aggiunge che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente affrontato e,conseguentemente, motivato sulle le seguenti ulteriori circostanze:a) assenza del reato presupposto essendo la Taubmann stata assolta dal reato diappropriazione indebita;b) incertezza sull’identità del soggetto attivo del reato presupposto;c) possibile concorso dell'odierno ricorrente nel reato presupposto.2.2.3.

Violazione dell’art. 648, comma 2, cod. pen. per omessa applicazionedell’attenuante della particolare tenuità del fatto che, per contro, avrebbe potuto esserericonosciuta in relazione alla marginalità del contributo dell’imputato ridottosi ad una solacondotta e del fatto che non vi neppure stata la costituzione di parte civile del soggettooffeso.2.2.4 Omessa applicazione all’imputato delle circostanze attenuanti generichenonostante la marginalità del ruolo dallo stesso rivestito nell’economia complessiva del fatto,elemento che, invece avrebbe dovuto essere valorizzato.2.2.5.

Violazione dell’art. 271 cod. proc. pen. per essere state utilizzate ai fini deldecidere le risultanze delle intercettazioni telefoniche senza previa verifica dei relativi decretiautorizzativi e delle modalità di esecuzione delle stesse.2.2.6. Con memoria difensiva datata 23 marzo 2026 (sottoscritta digitalmente in data 25marzo 2026, trasmessa per via telematica e pervenuta a questa Corte in quest’ultima data)la difesa dell’imputato Mayer non solo ha ribadito argomenti già contenuti nel ricorsoprincipale ma ha anche sostanzialmente presentato “motivi nuovi” in relazione alladeduzione della intervenuta estinzione per prescrizione del reato in contestazione.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Occorre in via preliminare dichiarare l’inammissibilità della memoria difensivapresentata nell’interesse dell’imputato Mayer pervenuta a questa Corte solo in data odiernae quindi oltre il termine indicato dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Ne consegue che delcontenuto della stessa non si terrà alcun conto ai fini della presente decisione.Per solo dovere di completezza deve fin da subito essere evidenziato che al di làdella novità e della assoluta genericità del “motivo nuovo” relativo alla richiesta divalutazione dell’intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato in contestazione,occorre osservare che alla luce della tipologia del reato e della contestata e ritenuta recidivaspecifica, reiterata e infraquinquennale il termine di prescrizione del reato non era maturatoné alla data di pronuncia della sentenza di appello, né è maturato alla data odierna alla lucedel combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen.2.

Il primo motivo di ricorso formulato dalla difesa dell’imputato Pastrello riguardantela competenza territoriale a conoscere dei fatti è manifestamente infondato.E’ innanzitutto indubbio che la difesa dell’imputato Pastrello aveva dedotto laquestione della competenza territoriale nell’atto di appello (pagg. da 2 a 5) ancherichiamando il momento (udienza del 30 maggio 2019) in cui tale eccezione fu proposta edalcuni passaggi della relativa risposta, sottolineando la non correttezza della decisioneassunta dal Tribunale in quanto da una lato non vi sarebbe connessione tra tutti i reatioggetto di contestazione e, dall’altro, il reato più grave tra quelli in contestazione sarebbecomunque quello di ricettazione di cui al capo 27 in relazione al quale emerge il luogo (SanStino di Livenza) ove aveva sede l’agenzia di pratiche automobilistiche presso la qualevenne formalizzato il passaggio di proprietà del veicolo.

In alternativa, nell’atto di appello,aveva anche dedotto che la competenza a conoscere il processo doveva comunque esserequella del luogo ove risulta essere stato consumato il maggior numero dei reati incontestazione che non riconduce comunque a Ravenna.La Corte di appello, in relazione a tale impugnazione vi ha fornito risposta a pag. 6della sentenza impugnata osservando testualmente che «È inammissibile l'eccezione sullaincompetenza territoriale per aspecificità, dato che la difesa non solo non ha formalmenteimpugnato l'ordinanza di rigetto del primo grado, ma non ha neppure indicato i puntidell'ordinanza e i motivi di fatto e diritto oggetto della lagnanza».Non vi è dubbio che la risposta fornita dalla Corte di appello in relazione allapredetta eccezione difensiva non è corretta atteso che non solo la Corte territoriale allaprecedente pagina 3 della sentenza nel riassumere i motivi di appello aveva invece indicatocon precisione la questione dedotta dalla difesa dell’imputato Pastrello, ma anche perchédalla stessa lettura dell’atto di appello è perfettamente individuabile l’ordinanza oggetto diimpugnazione.Purtuttavia, essendo l’eccezione relativa ad una questione di diritto non implicanteuna valutazione di merito ritiene il Collegio di poterla valutare direttamente prendendo lemosse dall’ordinanza impugnata.Rileva il Collegio che l’ordinanza impugnata sia priva di vizi rilevabili in questa sededi legittimità, essendo adeguatamente motivata ed avendo il Tribunale fatto correttaapplicazione dei principi di diritto che regolano la materia ed in particolare di quelli di cui agliartt. 12 e 16 cod. proc. pen.Ne consegue che deve ritenersi la manifesta infondatezza del motivo di ricorsoesaminato.3.

Anche il secondo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato Pastrelloè manifestamente infondato.Già il Tribunale (pag. 14 delle relativa sentenza) aveva ben delineato gli elementiche hanno portato ad affermare un ruolo concorsuale del Pastrello nel reato in contestazioneevidenziando come l’odierno ricorrente già nei giorni antecedenti al trasferimento di proprietàdel veicolo si era sentito con i propri referenti rumeni per le auto da trasportare, anticipandoloro anche il prossimo arrivo di un’autovettura Audi A4 Allroad in relazione alla quale lostesso Pastrello stava trattando il prezzo ed era prossimo ad incontrarsi con la sedicentevenditrice Taubmann.

In tale quadro si sono poi inseriti nella valutazione operata dalTribunale la prossimità temporale dei fatti, unita alla nota ed accertata cointeressenzadelittuosa dal Pastrello con il Mayer e l’identità delle auto trattate dagli imputati.La Corte di appello, a sua volta, ha ben delineato (pagg. 8 e 9) il ruolo concorsualedel Pastrello nella consumazione del reato in esame evidenziando gli elementi dai qualiricavare la coincidenza tra il veicolo del quale il Pastrello risulta aver parlato con quellooggetto della trattativa tra la sedicente venditrice ed il Mayer.Alla luce di quanto appena evidenziato la difesa del ricorrente si è limitata arichiamare in modo riduttivo gli elementi a carico del proprio assistito che invece appaionoben più solidi laddove si confrontino le conformi motivazioni delle sentenze emessa all’esitodei giudizi di merito e che finiscono in quanto tali per costituire un unico complessomotivazionale.Per il resto occorre solo rilevare – ed il discorso, come si vedrà, vale anche per ilprimo motivo di ricorso formulato nell’interesse del coimputato Mayer – che in presenza dimotivazioni adeguate e non manifestamente illogiche contenute nelle sentenze di meritocirca il contributo concorsuale dell’imputato nel reato in contestazione, parte ricorrente, sottoil profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nellavalutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimitàun nuovo giudizio di merito.Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendioprobatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procederetrasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa CorteSuprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n.46, è - e resta - giudice della motivazione.In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censuredalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, oaffermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione delprocesso; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività,l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando nonmanifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere aconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).4.

La valutazione di manifesta infondatezza riguarda, poi, anche i primi due motivi diricorso formulati nell’interesse dell’imputato Mayer che appaiono meritevoli di trattazionecongiunta.Gli elementi probatori indicati nelle sentenze di merito (v. pagg. 13 e 14 dellasentenza del Tribunale e 12 della sentenza della Corte di appello) da leggersicongiuntamente stante la situazione di cd. “doppia conforme” delle sentenze di condannarisultano ben più ampi di quelli richiamati dalla difesa del ricorrente.Risulta, in particolare, dalle intercettazioni compiute che il Mayer ha trattatopersonalmente l’acquisto e la consegna del veicolo di cui all’imputazione, che il testeBomben, che ne ha riconosciuto la voce, ben conosceva l’imputato e, ancora, che lamedesima utenza telefonica veniva utilizzata dal Mayer per i contatti con il Giorgi mentrequesti stava formalizzando il passaggio di proprietà.

A ciò si aggiungono gli esiti di unpedinamento effettuato da altro operante di P.G. (Isp. Mingolo) che vedeva il Mayerincontrarsi con il Giorgi presso la stazione ferroviaria di Latisana e quest’ultimo checonsegnava al primo le proprie fototessere poi utilizzate per creare una falsa carta di identitàutilizzata per perfezionare il trasferimento di proprietà del veicolo presso l’agenzia di praticheautomobilistiche.Come ben si può notare anche in questo caso, la difesa del ricorrente, pure inpresenza di motivazioni dei Giudici di merito che appaiono adeguate e logiche, tentainammissibilmente di richiedere a questa Corte di legittimità una rivalutazione del materialeprobatorio in relazione alla quale non possono che richiamarsi integralmente i principi giàevidenziati nel paragrafo che precede.Quanto poi al profilo soggettivo del reato di ricettazione non v’era necessità che laCorte di appello motivasse approfonditamente sul punto, emergendo lo stesso dall’interocontesto nel quale sono state ricostruite le vicende di cui all’imputazione.Già il fatto emergente dal capo di imputazione che un veicolo del valore stimato di35.000,00 euro fu acquistato per 8.000,00 euro è un elemento indicativo.

A ciò siaggiungono le modalità dell’operazione realizzata mediante l’esibizione all’atto dellacompravendita del veicolo di una carta di identità falsa previo incontro (visualizzato in sededi indagini) tra il Giorgi ed il Mayer ed il pre-concordato trasferimento dell’autovettura inRomania il tutto nell’ambito di una situazione che deve essere valutata nella sua complessitàanche alla luce degli altri soggetti coinvolti.Del resto, è appena il caso di osservare che ai fini dell'accertamento dell'elementopsicologico del soggetto agente, essendo la volontà ed i moti dell'anima interni al soggetto,essi non sono dall'interprete desumibili che attraverso le loro manifestazioni, ossia attraversogli elementi esteriorizzati e sintomatici della condotta, elementi tutti che indubbiamenteconfortano la soluzione di affermazione della penale responsabilità dell’imputato alla qualesono giunti i giudici di merito.A quanto detto si aggiunge che la difesa in principalità ha contestato che vi sarebbeprova che l’imputato ha partecipato attivamente all’azione delittuosa e quindi finisce percontraddire se stessa quando sostiene che difetterebbe l’elemento soggettivo del reato incapo al proprio assistito il quale, comunque, non risulta dalle sentenze di merito aver fornitoalcuna spiegazione alternativa circa il fatto di acquisizione del veicolo il che non soloconforta la ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato ma consente di escludere la tesiventilata dalla difesa di un possibile concorso dell'odierno ricorrente nel reatopresupposto.

Quanto, poi, alla contestata sussistenza del reato presupposto della ricettazione,come chiarito dai giudici di merito, è del tutto irrilevante l’intervenuta assoluzione dellaTaubmann nel momento in cui non può porsi in dubbio che l’autovettura di cuiall’imputazione di proprietà della “ALD Automotive Italia S.r.l.” era stata oggetto diappropriazione indebita, all’evidenza ad opera di soggetti diversi dalla originaria coimputata.5. Il terzo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato Mayer èmanifestamente infondato avendo la Corte di appello (pag.

12) debitamente spiegato leragioni per le quali ha ritenuto di non riconoscere all’imputato la circostanza attenuante di cuiall’art. 648, comma 2 [oggi comma 4 – ndr.], cod. pen. in considerazione del menzionatovalore del bene e della notevole capacità a delinquere dimostrata dall’imputato.6. Il quarto motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputata Mayer èinammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. non risultando né dal riassunto deimotivi di ricorso contenuto nella sentenza impugnata,che l'odierno ricorrente avrebbe dovutocontestare specificamente con il ricorso qui in esame, se incompleto o comunque noncorretto, né dalla lettura dell’atto di appello a firma dell’avv. Pastre che sia stato invocato ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.7. Il quinto motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato Mayer èinammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc.pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, nonconsentendo a questa Corte di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.Infatti, nel ricorso in esame la difesa dell’imputato si è limitata a dolersi del fatto chesono state utilizzate ai fini del decidere le risultanze delle intercettazioni telefoniche senzaprevia verifica dei relativi decreti autorizzativi e delle modalità di esecuzione delle stesse,senza indicare specificamente alcun vizio di detti provvedimenti né alcun altro elemento cheavrebbe reso dette intercettazioni inutilizzabili.8.

Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della sommaritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11760/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta daMARCO MARIA ALMA - Presidente Relatore - Sent. n. sez. 773/2026MARIAPAOLA BORIO CC - 25/03/2026GIUSEPPE SGADARI R.G.N. 38024/2025SIMONETTA COLELLAha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi proposti da:1.

Pastrello Luca, nato a San Donà di Piave il giorno 26/7/1973rappresentato ed assistito dall’avv. Antonino Laganà - di fiducia2. Mayer Devis, nato a Bollate il giorno 21/3/1973rappresentato ed assistito dall’avv. Emanuele Luppi - di fiduciaavverso la sentenza in data 9/5/2025 della Corte di appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal presidente Marco Maria Alma;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paololette le conclusioni scritte trasmesse in data 21/1/2026 dal difensore dell’imputato Mayer conle quali si è chiesto l’accoglimento del ricorso;letta la memoria difensiva datata 23/3/2026 (pervenuta in data 25/3/2026) presentatanell’interesse dell’imputato Mayer.RITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza in data 9 maggio 2025 la Corte di Appello di Bologna in parzialeriforma della sentenza in data 4 febbraio 2021 del Tribunale di Ravenna ha:- dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato Luca Pastrello in relazionead una serie di reati di truffa (capi 12, 17, 23, 30, 33, 35, 38 e 40 della rubrica delleimputazioni) per essere gli stessi estinti per prescrizione; - rideterminato nei confronti del Pastrello il trattamento sanzionatorio in relazione alresiduo reato di ricettazione ex artt. 110, 648, 61 n. 7 cod. pen. (capo 27);- confermato la penale responsabilità del coimputato Devis Mayer in relazione almedesimo reato di cui al capo 27.In sintesi, per la residua parte qui di interesse, si contesta agli imputati Pastrello eMayer di avere acquistato da Desirè Taubmann, per il corrispettivo di 8.000,00 euro (valoreinferiore a quello stimato di 35.000,00 euro) una autovettura Audi A4 Allroad provento delreato di appropriazione indebita consumata dalla stessa Taubmann ai danni della società“ALD Automotive Italia S.r.l.”, formalizzando il passaggio di proprietà presso un agenzia dipratiche auto mediante la presentazione di una falsa carta di identità intestata a DanielCasagrande e, infine, con apposita “auto staffetta” trasferendo il veicolo in Romania dove loconsegnavano a tale Iacob Goje.Il reato è contestato come consumato in epoca anteriore e prossima al 2 novembre2015.

Ad entrambi gli imputati risulta essere stata contestata e riconosciuta la recidiva,specifica e infraquinquennale per Pastrello e specifica, reiterata e infraquinquennale perMayer.2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati,deducendo:2.1. per Pastrello:2.1.1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. conriferimento alla dichiarazione di inammissibilità della eccezione di (in)competenza territorialeai sensi degli artt. 21, 23, 28, 491, 568 e 586 cod. proc. pen.Si duole parte ricorrente del fatto che la Corte di appello ha dichiaratol’inammissibilità dell’eccezione relativa alla competenza territoriale per aspecificitàaffermando che la difesa non solo non ha formalmente impugnato l’ordinanza di rigettoemessa dal Tribunale ma non ha neppure indicato i punti dell'ordinanza ed i motivi di fatto edi diritto oggetto della questione ed evidenzia la contraddittorietà della decisione sul puntodettaglio le argomentazioni poste a fondamento dell’eccezione.Precisa, inoltre, la difesa del ricorrente di avere regolarmente propostol’impugnazione dell’ordinanza del Tribunale che ha rigettato la predetta eccezione diincompetenza unitamente all’impugnazione della sentenza di primo grado in ossequio aldisposto dell’art. 586 cod. proc. pen.2.1.2.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazioneall’art. 110 cod. pen.Deduce la difesa del ricorrente l’inesistenza di una correlazione tra il capo diimputazione nel quale non viene indicato alcun elemento idoneo ad affermare che ilPastrello avrebbe concorso nella consumazione del reato in contestazione e la motivazionecon la quale è stato affermato tale concorso atteso che dalla lettura della motivazione stessail concorso nell’azione delittuosa è stato affermato sulla base del contenuto di una solaconversazione telefonica nella quale Pastrello e Mayer avevano parlato dell’autovettura dequa.

Non sarebbe quindi stato chiarito quale contributo il Pastrello avrebbe fornito per larealizzazione dell’azione delittuosa, né sarebbero emersi altri elementi a sostegno delpredetto concorso.2.2. per Mayer:2.2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione per insufficienza di provesull’identificazione dell’imputato.Evidenzia al riguardo la difesa del ricorrente che l’individuazione di quest’ultimo èavvenuta sulla base di due soli elementi: il fatto che nel corso di una conversazioneintercettata l’interlocutore viene chiamato “Devis” ed il riconoscimento della voce al telefonooperato da uno degli investigatori in assenza di un successivo accertamento tecnico ebasato quindi su di una mera percezione soggettiva.2.2.2.

Violazione dell’art. 648 cod. pen. in ordine alla consapevolezza dellaprovenienza delittuosa del bene.Deduce, come detto, la difesa del ricorrente che dagli atti non emerge l’elementosoggettivo del reato di ricettazione, elemento che invece doveva essere provato attraversoelementi oggettivi ed univoci, non potendo essere desunto da mere presunzioni ocongetture.A ciò si aggiunge che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente affrontato e,conseguentemente, motivato sulle le seguenti ulteriori circostanze:a) assenza del reato presupposto essendo la Taubmann stata assolta dal reato diappropriazione indebita;b) incertezza sull’identità del soggetto attivo del reato presupposto;c) possibile concorso dell'odierno ricorrente nel reato presupposto.2.2.3.

Violazione dell’art. 648, comma 2, cod. pen. per omessa applicazionedell’attenuante della particolare tenuità del fatto che, per contro, avrebbe potuto esserericonosciuta in relazione alla marginalità del contributo dell’imputato ridottosi ad una solacondotta e del fatto che non vi neppure stata la costituzione di parte civile del soggettooffeso.2.2.4 Omessa applicazione all’imputato delle circostanze attenuanti generichenonostante la marginalità del ruolo dallo stesso rivestito nell’economia complessiva del fatto,elemento che, invece avrebbe dovuto essere valorizzato.2.2.5.

Violazione dell’art. 271 cod. proc. pen. per essere state utilizzate ai fini deldecidere le risultanze delle intercettazioni telefoniche senza previa verifica dei relativi decretiautorizzativi e delle modalità di esecuzione delle stesse.2.2.6. Con memoria difensiva datata 23 marzo 2026 (sottoscritta digitalmente in data 25marzo 2026, trasmessa per via telematica e pervenuta a questa Corte in quest’ultima data)la difesa dell’imputato Mayer non solo ha ribadito argomenti già contenuti nel ricorsoprincipale ma ha anche sostanzialmente presentato “motivi nuovi” in relazione alladeduzione della intervenuta estinzione per prescrizione del reato in contestazione.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Occorre in via preliminare dichiarare l’inammissibilità della memoria difensivapresentata nell’interesse dell’imputato Mayer pervenuta a questa Corte solo in data odiernae quindi oltre il termine indicato dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Ne consegue che delcontenuto della stessa non si terrà alcun conto ai fini della presente decisione.Per solo dovere di completezza deve fin da subito essere evidenziato che al di làdella novità e della assoluta genericità del “motivo nuovo” relativo alla richiesta divalutazione dell’intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato in contestazione,occorre osservare che alla luce della tipologia del reato e della contestata e ritenuta recidivaspecifica, reiterata e infraquinquennale il termine di prescrizione del reato non era maturatoné alla data di pronuncia della sentenza di appello, né è maturato alla data odierna alla lucedel combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen.2.

Il primo motivo di ricorso formulato dalla difesa dell’imputato Pastrello riguardantela competenza territoriale a conoscere dei fatti è manifestamente infondato.E’ innanzitutto indubbio che la difesa dell’imputato Pastrello aveva dedotto laquestione della competenza territoriale nell’atto di appello (pagg. da 2 a 5) ancherichiamando il momento (udienza del 30 maggio 2019) in cui tale eccezione fu proposta edalcuni passaggi della relativa risposta, sottolineando la non correttezza della decisioneassunta dal Tribunale in quanto da una lato non vi sarebbe connessione tra tutti i reatioggetto di contestazione e, dall’altro, il reato più grave tra quelli in contestazione sarebbecomunque quello di ricettazione di cui al capo 27 in relazione al quale emerge il luogo (SanStino di Livenza) ove aveva sede l’agenzia di pratiche automobilistiche presso la qualevenne formalizzato il passaggio di proprietà del veicolo.

In alternativa, nell’atto di appello,aveva anche dedotto che la competenza a conoscere il processo doveva comunque esserequella del luogo ove risulta essere stato consumato il maggior numero dei reati incontestazione che non riconduce comunque a Ravenna.La Corte di appello, in relazione a tale impugnazione vi ha fornito risposta a pag. 6della sentenza impugnata osservando testualmente che «È inammissibile l'eccezione sullaincompetenza territoriale per aspecificità, dato che la difesa non solo non ha formalmenteimpugnato l'ordinanza di rigetto del primo grado, ma non ha neppure indicato i puntidell'ordinanza e i motivi di fatto e diritto oggetto della lagnanza».Non vi è dubbio che la risposta fornita dalla Corte di appello in relazione allapredetta eccezione difensiva non è corretta atteso che non solo la Corte territoriale allaprecedente pagina 3 della sentenza nel riassumere i motivi di appello aveva invece indicatocon precisione la questione dedotta dalla difesa dell’imputato Pastrello, ma anche perchédalla stessa lettura dell’atto di appello è perfettamente individuabile l’ordinanza oggetto diimpugnazione.Purtuttavia, essendo l’eccezione relativa ad una questione di diritto non implicanteuna valutazione di merito ritiene il Collegio di poterla valutare direttamente prendendo lemosse dall’ordinanza impugnata.Rileva il Collegio che l’ordinanza impugnata sia priva di vizi rilevabili in questa sededi legittimità, essendo adeguatamente motivata ed avendo il Tribunale fatto correttaapplicazione dei principi di diritto che regolano la materia ed in particolare di quelli di cui agliartt. 12 e 16 cod. proc. pen.Ne consegue che deve ritenersi la manifesta infondatezza del motivo di ricorsoesaminato.3.

Anche il secondo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato Pastrelloè manifestamente infondato.Già il Tribunale (pag. 14 delle relativa sentenza) aveva ben delineato gli elementiche hanno portato ad affermare un ruolo concorsuale del Pastrello nel reato in contestazioneevidenziando come l’odierno ricorrente già nei giorni antecedenti al trasferimento di proprietàdel veicolo si era sentito con i propri referenti rumeni per le auto da trasportare, anticipandoloro anche il prossimo arrivo di un’autovettura Audi A4 Allroad in relazione alla quale lostesso Pastrello stava trattando il prezzo ed era prossimo ad incontrarsi con la sedicentevenditrice Taubmann.

In tale quadro si sono poi inseriti nella valutazione operata dalTribunale la prossimità temporale dei fatti, unita alla nota ed accertata cointeressenzadelittuosa dal Pastrello con il Mayer e l’identità delle auto trattate dagli imputati.La Corte di appello, a sua volta, ha ben delineato (pagg. 8 e 9) il ruolo concorsualedel Pastrello nella consumazione del reato in esame evidenziando gli elementi dai qualiricavare la coincidenza tra il veicolo del quale il Pastrello risulta aver parlato con quellooggetto della trattativa tra la sedicente venditrice ed il Mayer.Alla luce di quanto appena evidenziato la difesa del ricorrente si è limitata arichiamare in modo riduttivo gli elementi a carico del proprio assistito che invece appaionoben più solidi laddove si confrontino le conformi motivazioni delle sentenze emessa all’esitodei giudizi di merito e che finiscono in quanto tali per costituire un unico complessomotivazionale.Per il resto occorre solo rilevare – ed il discorso, come si vedrà, vale anche per ilprimo motivo di ricorso formulato nell’interesse del coimputato Mayer – che in presenza dimotivazioni adeguate e non manifestamente illogiche contenute nelle sentenze di meritocirca il contributo concorsuale dell’imputato nel reato in contestazione, parte ricorrente, sottoil profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nellavalutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimitàun nuovo giudizio di merito.Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendioprobatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procederetrasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa CorteSuprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n.46, è - e resta - giudice della motivazione.In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censuredalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, oaffermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione delprocesso; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività,l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando nonmanifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere aconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).4.

La valutazione di manifesta infondatezza riguarda, poi, anche i primi due motivi diricorso formulati nell’interesse dell’imputato Mayer che appaiono meritevoli di trattazionecongiunta.Gli elementi probatori indicati nelle sentenze di merito (v. pagg. 13 e 14 dellasentenza del Tribunale e 12 della sentenza della Corte di appello) da leggersicongiuntamente stante la situazione di cd. “doppia conforme” delle sentenze di condannarisultano ben più ampi di quelli richiamati dalla difesa del ricorrente.Risulta, in particolare, dalle intercettazioni compiute che il Mayer ha trattatopersonalmente l’acquisto e la consegna del veicolo di cui all’imputazione, che il testeBomben, che ne ha riconosciuto la voce, ben conosceva l’imputato e, ancora, che lamedesima utenza telefonica veniva utilizzata dal Mayer per i contatti con il Giorgi mentrequesti stava formalizzando il passaggio di proprietà.

A ciò si aggiungono gli esiti di unpedinamento effettuato da altro operante di P.G. (Isp. Mingolo) che vedeva il Mayerincontrarsi con il Giorgi presso la stazione ferroviaria di Latisana e quest’ultimo checonsegnava al primo le proprie fototessere poi utilizzate per creare una falsa carta di identitàutilizzata per perfezionare il trasferimento di proprietà del veicolo presso l’agenzia di praticheautomobilistiche.Come ben si può notare anche in questo caso, la difesa del ricorrente, pure inpresenza di motivazioni dei Giudici di merito che appaiono adeguate e logiche, tentainammissibilmente di richiedere a questa Corte di legittimità una rivalutazione del materialeprobatorio in relazione alla quale non possono che richiamarsi integralmente i principi giàevidenziati nel paragrafo che precede.Quanto poi al profilo soggettivo del reato di ricettazione non v’era necessità che laCorte di appello motivasse approfonditamente sul punto, emergendo lo stesso dall’interocontesto nel quale sono state ricostruite le vicende di cui all’imputazione.Già il fatto emergente dal capo di imputazione che un veicolo del valore stimato di35.000,00 euro fu acquistato per 8.000,00 euro è un elemento indicativo.

A ciò siaggiungono le modalità dell’operazione realizzata mediante l’esibizione all’atto dellacompravendita del veicolo di una carta di identità falsa previo incontro (visualizzato in sededi indagini) tra il Giorgi ed il Mayer ed il pre-concordato trasferimento dell’autovettura inRomania il tutto nell’ambito di una situazione che deve essere valutata nella sua complessitàanche alla luce degli altri soggetti coinvolti.Del resto, è appena il caso di osservare che ai fini dell'accertamento dell'elementopsicologico del soggetto agente, essendo la volontà ed i moti dell'anima interni al soggetto,essi non sono dall'interprete desumibili che attraverso le loro manifestazioni, ossia attraversogli elementi esteriorizzati e sintomatici della condotta, elementi tutti che indubbiamenteconfortano la soluzione di affermazione della penale responsabilità dell’imputato alla qualesono giunti i giudici di merito.A quanto detto si aggiunge che la difesa in principalità ha contestato che vi sarebbeprova che l’imputato ha partecipato attivamente all’azione delittuosa e quindi finisce percontraddire se stessa quando sostiene che difetterebbe l’elemento soggettivo del reato incapo al proprio assistito il quale, comunque, non risulta dalle sentenze di merito aver fornitoalcuna spiegazione alternativa circa il fatto di acquisizione del veicolo il che non soloconforta la ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato ma consente di escludere la tesiventilata dalla difesa di un possibile concorso dell'odierno ricorrente nel reatopresupposto.

Quanto, poi, alla contestata sussistenza del reato presupposto della ricettazione,come chiarito dai giudici di merito, è del tutto irrilevante l’intervenuta assoluzione dellaTaubmann nel momento in cui non può porsi in dubbio che l’autovettura di cuiall’imputazione di proprietà della “ALD Automotive Italia S.r.l.” era stata oggetto diappropriazione indebita, all’evidenza ad opera di soggetti diversi dalla originaria coimputata.5. Il terzo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato Mayer èmanifestamente infondato avendo la Corte di appello (pag.

12) debitamente spiegato leragioni per le quali ha ritenuto di non riconoscere all’imputato la circostanza attenuante di cuiall’art. 648, comma 2 [oggi comma 4 – ndr.], cod. pen. in considerazione del menzionatovalore del bene e della notevole capacità a delinquere dimostrata dall’imputato.6. Il quarto motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputata Mayer èinammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. non risultando né dal riassunto deimotivi di ricorso contenuto nella sentenza impugnata,che l'odierno ricorrente avrebbe dovutocontestare specificamente con il ricorso qui in esame, se incompleto o comunque noncorretto, né dalla lettura dell’atto di appello a firma dell’avv. Pastre che sia stato invocato ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.7. Il quinto motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato Mayer èinammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc.pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, nonconsentendo a questa Corte di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.Infatti, nel ricorso in esame la difesa dell’imputato si è limitata a dolersi del fatto chesono state utilizzate ai fini del decidere le risultanze delle intercettazioni telefoniche senzaprevia verifica dei relativi decreti autorizzativi e delle modalità di esecuzione delle stesse,senza indicare specificamente alcun vizio di detti provvedimenti né alcun altro elemento cheavrebbe reso dette intercettazioni inutilizzabili.8.

Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della sommaritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/03/2026Il PresidenteMARCO MARIA ALMAP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/03/2026Il PresidenteMARCO MARIA ALMA