Sentenza — n. 11609/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASENTENZAsul ricorso proposto da:Preka Besmir, nato in Albania il 10/05/1991avverso l’ordinanza del 01/10/2025 della Corte d’appello di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleLuigi Cuomo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 01/10/2025, la Corte d’appello di Brescia – alla quale la Corte dicassazione aveva disposto che fossero trasmessi i relativi atti (Sez. 1, n. 35465 del29/05/2024) – rigettava la richiesta che era stata presentata da Besmir Preka di restituzionenel termine per proporre appello contro la sentenza del 19/05/2016 del Tribunale diCremona.La Corte d’appello di Brescia riteneva:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 175 cod. proc. pen, art. 175 c.p, art. 598-ter cod.proc. pen, art. 97 cod. proc. pen; Sentenza — n. 11609/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Preliminarmente, si deve rilevare che, il 27/01/2026, è pervenuto atto di rinuncia alricorso per cassazione, a firma del nuovo difensore di Besmir Preka avv. Davide Spantaconi,munito di procura speciale, allegata all’atto di rinuncia.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma1, lett. d), cod. proc. pen.2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, che siritiene congrua, di € 500,00.
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SENTENZAsul ricorso proposto da:Preka Besmir, nato in Albania il 10/05/1991avverso l’ordinanza del 01/10/2025 della Corte d’appello di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleLuigi Cuomo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 01/10/2025, la Corte d’appello di Brescia – alla quale la Corte dicassazione aveva disposto che fossero trasmessi i relativi atti (Sez. 1, n. 35465 del29/05/2024) – rigettava la richiesta che era stata presentata da Besmir Preka di restituzionenel termine per proporre appello contro la sentenza del 19/05/2016 del Tribunale diCremona.La Corte d’appello di Brescia riteneva:
a) l’insussistenza delle condizioni perl’applicazione dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. (comma inserito dall’art. 11, comma1, lett. b, n. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150);
b) l’inapplicabilità anche del comma 1 dellostesso art. 175 cod. proc. pen., in quanto la richiesta di restituzione nel termine era statapresentata oltre il termine di dieci giorni previsto da tale comma e, comunque, perl’insussistenza di alcun caso fortuito o forza maggiore.2. Avverso l’indicata ordinanza del 01/10/2025 della Corte d’appello di Brescia, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Roberto Lassini,Besmir Preka, affidato a due motivi, sorretti da un’argomentazione unitaria, con i qualideduce:
a) in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: «art. 175 c.p.p.,essendo applicabile al caso di specie la previsione del comma 2.1. relativa all’imputatoassente, nonché artt. 598-ter e 601 c.p.p., parimenti essendo applicabili le relative previsionicirca l’assenza nel grado di appello»;
b) in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., la manifesta illogicità della motivazione, «da ritenersi apparente», là dove la Corted’appello di Brescia ha «ritenuto che l’imputato fosse a conoscenza del processo ovvero chenon vi sia forza maggiore o caso fortuito».Il Preka premette che:
a) la sua partecipazione «ad una udienza dibattimentale»(quella, si deve ritenere, del 21/05/2015 davanti al Tribunale di Cremona) «non può valere aritenere implicita la revoca della sua assenza, tanto più che anche in quell’unica occasionenon era accompagnato dal difensore di fiducia»;
b) posto che la sentenza del 19/05/2016 delTribunale di Cremona era stata impugnata dal suo difensore d’ufficio e dal pubblicoministero, egli era assente in appello (giudizio al quale non aveva partecipato e nel quale erastato assistito «dal solo difensore di ufficio con il quale mai ha avuto contatti»);
c) con lasentenza di secondo grado, la Corte d’appello di Brescia «aggravava di non poco lacondanna di primo grado e soprattutto non concedeva la sospensione condizionale dellapena»;
d) il dispositivo di tale sentenza veniva notificato solo al difensore di ufficio e lastessa non veniva impugnata con ricorso per cassazione.Ciò premesso, il Preka espone che, ritenendo applicabile il “nuovo” art. 598-ter cod.proc. pen. (inserito dall’art. 34, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 150 del 2022) egli «sarebbestato assente (anche) in appello» e, di conseguenza, si applicherebbe il comma 2.1 dell’art.175 cod. proc. pen.Tanto esposto, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale, «permancanza dei requisiti di ragionevolezza e proporzione», dell’art. 89 del d.lgs. n. 150 del2022, «il quale limita l’applicabilità della normativa citata ai procedimenti definitisuccessivamente al 30 dicembre 2022».Posto che l’ordine di esecuzione è stato emesso il 23/08/2023 e che egli «ha avutoeffettiva conoscenza in data 26 agosto 2023 del procedimento di appello tenutosi in un’unicaudienza il 3 maggio 2022 con sentenza irrevocabile 17 settembre 2022», il Preka ritieneirragionevole che egli «non possa beneficiare delle citate norme relative all’assenza, mentrecosì non è per Caio che riceve in pari data 26 agosto 2023 notizia di un procedimentoconclusosi il 1° gennaio 2023».Sulla considerazione che l’udienza di appello si è tenuta secondo la disciplina dettataper l’emergenza per la pandemia di Covid-19 e contenuta «nei DL 137/2020, 176/2020 e105/2021» (rectius: decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18dicembre 2020, n. 176, e decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, conv. con modif. dalla legge16 settembre 2021, n. 126), la quale aveva «comportato una evidente restrizione delcontraddittorio, ad esempio limitando la partecipazione dell’imputato al grado di appello», ilricorrente afferma di ritenere «anche per questo motivo […] che al caso di specie sia daapplicare la normativa oggi vigente, la quale riequilibra la compressione del contraddittorioanche attraverso delle garanzie posti in capo all’imputato assente, consentendone nel casodi specie perlomeno la remissione in termini per impugnare la sentenza pronunciata inappello in sua assenza e di cui non ho avuto conoscenza».Il ricorrente argomenta poi le ragioni della ritenuta «illogicità e carenza di motivazione».Il Preka ripercorre anzitutto la vicenda processuale esponendo che:
a) era statosottoposto, nell’ambito del presente procedimento, a custodia cautelare in carcere e «ivi», il08/03/2014, nominava proprio difensore di fiducia l’avv. Giuseppe Santulli;
b) il 28/03/2014nominava l’avv. Raffaele Santulli (il ricorrente precisa che «infatti Giuseppe Santulli risultasuccessivamente iscritto all’albo degli avvocati stabiliti a far corso dal 2020»);
c) al momentodella sua scarcerazione (sempre nel 2014), indicava come domicilio eletto «quello presso lostudio del proprio difensore avvocato “Giuseppe Raffaele Santulli”»;
d) il Tribunale diCremona dichiarava la sua assenza;
e) data la «ripetuta e totale» mancata comparsadell’avv. Giuseppe Santulli e dell’avv. Raffaele Santulli nel processo di primo grado,venivano designati dei sostituti, ai sensi del comma 4 dell’art. 97 cod. proc. pen., e veniva inseguito nominata difensore d’ufficio l’avv. Anna Maria Petralito, la quale esercitava il proprioufficio di difensore e proponeva appello contro la sentenza di primo grado, «pur senza averecontatti con il prevenuto, ed alla cui lettura non era presente né il prevenuto stesso nél’ormai ex difensore di fiducia Santulli».Ciò esposto, il ricorrente deduce che «al Preka non veniva notificata la sentenza diprimo grado né aveva altrimenti conoscenza della chiusura del processo di prime cure,venendo notificata la citazione al giudizio in appello al difensore d’ufficio avvocato AnnaMaria Petralito, con la quale il Preka mai è entrato in contatto e all’avvocato GiuseppeSantulli, nelle more iscritto all’Albo degli avvocati stabiliti, quale domicilio eletto, il qualeparimenti non parlava con il Preka da anni, né ha comunicato alcunché a chicchessiasuccessivamente».Quest’ultima circostanza troverebbe conferma nella risposta che l’avv.
GiuseppeSantulli aveva dato al nuovo difensore avv. Roberto Lassini: «di questo processo non ne soniente non mi occupo del Preka Besmir dal 2019». Dalla corrispondenza tra i due legaliemergerebbe altresì la «difficoltosa comunicabilità» con l’avv. Giuseppe Santulli, sicchéandrebbe «oltre ogni ragionevolezza ritenere che il prevenuto, straniero e di poca cultura edanzi con grave ignoranza, dovreste spingersi a contattare via PEC il proprio ex legale,ovvero recarsi fisicamente sino al suo studio in provincia di Caserta ben lontano dalla propriaabitazione in Lombardia».Il Preka evidenzia poi che l’elezione di domicilio che egli aveva effettuato nel 2014 almomento della sua scarcerazione presso «“l’avvocato Raffaele Giuseppe Santulli”» sidoveva ritenere riferita «all’unico avvocato e difensore di fiducia in quel momento e cioèl’avvocato Raffaele Santulli, essendo pertanto nulla la notifica della fissazione del grado diappello eseguita via PEC il 2.4.2022 a Giuseppe Santulli, solo dal 2020 iscritto all’albo degliavvocati stabiliti».Inoltre, la Corte d’appello di Brescia non avrebbe motivato «circa la ritenuta nonassenza del Preka nel grado di appello, limitandosi genericamente a sostenere che lo stessosi fosse disinteressato dell’andamento del processo».
Si chiede: «ma a chi avrebbe dovutorivolgersi?», atteso che il «difensore di ufficio non ci ha mai avuto contatti e quanto aldifensore revocato» vale quanto detto in precedenza.Dopo avere ribadito che l’unica udienza del giudizio di appello (quella del 03/05/2022)si era tenuta secondo il rito previsto «nei DL 137 e 176 del 2020» e che in esito a taleudienza «veniva pronunciata sentenza peggiorativa rispetto alla condanna di primo grado enotificata al solo difensore di ufficio», il ricorrente deduce che, «[p]er tali motivi ediversamente da quanto indicato nell’ordinanza […] impugnata», egli reputa «doversiritenere il Preka assente – anche – in appello, indi applicandosi il comma 2.1 dell’art. 175c.p.p. ed il relativo termine di 30 giorni per la proposizione dell’istanza, nonché dovendosiritenere causa di forza maggiore la mancata comunicazione allo stesso della fissazionedell’udienza ed altresì del dispositivo della sentenza di appello che […] mai venivaimpugnata».Il Preka precisa quindi che la sua richiesta subordinata è appunto quella dellarimessione in termini per impugnare la sentenza del 03/05/2022 della Corte d’appello diBrescia.Il ricorrente conclude affermando che sarebbe «chiara la mancata ed incolpevoleconoscenza del Preka della chiusura del primo grado ed altresì Gela celebrazionedell’appello, non potendosi ritenere superabile la forza maggiore con il normale impegno ediligenza richiesti».CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Preliminarmente, si deve rilevare che, il 27/01/2026, è pervenuto atto di rinuncia alricorso per cassazione, a firma del nuovo difensore di Besmir Preka avv. Davide Spantaconi,munito di procura speciale, allegata all’atto di rinuncia.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma1, lett. d), cod. proc. pen.2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, che siritiene congrua, di € 500,00.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11609/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta daANDREA PELLEGRINO - Presidente - Sent. n. sez. 595/2026LUCIANO IMPERIALI CC - 05/03/2026PIERO MESSINI D'AGOSTINI R.G.N. 43245/2025IGNAZIO PARDOGIUSEPPE NICASTRO - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:Preka Besmir, nato in Albania il 10/05/1991avverso l’ordinanza del 01/10/2025 della Corte d’appello di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleLuigi Cuomo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro.RITENUTO IN FATTO1.
Con ordinanza del 01/10/2025, la Corte d’appello di Brescia – alla quale la Corte dicassazione aveva disposto che fossero trasmessi i relativi atti (Sez. 1, n. 35465 del29/05/2024) – rigettava la richiesta che era stata presentata da Besmir Preka di restituzionenel termine per proporre appello contro la sentenza del 19/05/2016 del Tribunale diCremona.La Corte d’appello di Brescia riteneva:
a) l’insussistenza delle condizioni perl’applicazione dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. (comma inserito dall’art. 11, comma1, lett. b, n. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150);
b) l’inapplicabilità anche del comma 1 dellostesso art. 175 cod. proc. pen., in quanto la richiesta di restituzione nel termine era statapresentata oltre il termine di dieci giorni previsto da tale comma e, comunque, perl’insussistenza di alcun caso fortuito o forza maggiore.2. Avverso l’indicata ordinanza del 01/10/2025 della Corte d’appello di Brescia, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Roberto Lassini,Besmir Preka, affidato a due motivi, sorretti da un’argomentazione unitaria, con i qualideduce:
a) in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: «art. 175 c.p.p.,essendo applicabile al caso di specie la previsione del comma 2.1. relativa all’imputatoassente, nonché artt. 598-ter e 601 c.p.p., parimenti essendo applicabili le relative previsionicirca l’assenza nel grado di appello»;
b) in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., la manifesta illogicità della motivazione, «da ritenersi apparente», là dove la Corted’appello di Brescia ha «ritenuto che l’imputato fosse a conoscenza del processo ovvero chenon vi sia forza maggiore o caso fortuito».Il Preka premette che:
a) la sua partecipazione «ad una udienza dibattimentale»(quella, si deve ritenere, del 21/05/2015 davanti al Tribunale di Cremona) «non può valere aritenere implicita la revoca della sua assenza, tanto più che anche in quell’unica occasionenon era accompagnato dal difensore di fiducia»;
b) posto che la sentenza del 19/05/2016 delTribunale di Cremona era stata impugnata dal suo difensore d’ufficio e dal pubblicoministero, egli era assente in appello (giudizio al quale non aveva partecipato e nel quale erastato assistito «dal solo difensore di ufficio con il quale mai ha avuto contatti»);
c) con lasentenza di secondo grado, la Corte d’appello di Brescia «aggravava di non poco lacondanna di primo grado e soprattutto non concedeva la sospensione condizionale dellapena»;
d) il dispositivo di tale sentenza veniva notificato solo al difensore di ufficio e lastessa non veniva impugnata con ricorso per cassazione.Ciò premesso, il Preka espone che, ritenendo applicabile il “nuovo” art. 598-ter cod.proc. pen. (inserito dall’art. 34, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 150 del 2022) egli «sarebbestato assente (anche) in appello» e, di conseguenza, si applicherebbe il comma 2.1 dell’art.175 cod. proc. pen.Tanto esposto, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale, «permancanza dei requisiti di ragionevolezza e proporzione», dell’art. 89 del d.lgs. n. 150 del2022, «il quale limita l’applicabilità della normativa citata ai procedimenti definitisuccessivamente al 30 dicembre 2022».Posto che l’ordine di esecuzione è stato emesso il 23/08/2023 e che egli «ha avutoeffettiva conoscenza in data 26 agosto 2023 del procedimento di appello tenutosi in un’unicaudienza il 3 maggio 2022 con sentenza irrevocabile 17 settembre 2022», il Preka ritieneirragionevole che egli «non possa beneficiare delle citate norme relative all’assenza, mentrecosì non è per Caio che riceve in pari data 26 agosto 2023 notizia di un procedimentoconclusosi il 1° gennaio 2023».Sulla considerazione che l’udienza di appello si è tenuta secondo la disciplina dettataper l’emergenza per la pandemia di Covid-19 e contenuta «nei DL 137/2020, 176/2020 e105/2021» (rectius: decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18dicembre 2020, n. 176, e decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, conv. con modif. dalla legge16 settembre 2021, n. 126), la quale aveva «comportato una evidente restrizione delcontraddittorio, ad esempio limitando la partecipazione dell’imputato al grado di appello», ilricorrente afferma di ritenere «anche per questo motivo […] che al caso di specie sia daapplicare la normativa oggi vigente, la quale riequilibra la compressione del contraddittorioanche attraverso delle garanzie posti in capo all’imputato assente, consentendone nel casodi specie perlomeno la remissione in termini per impugnare la sentenza pronunciata inappello in sua assenza e di cui non ho avuto conoscenza».Il ricorrente argomenta poi le ragioni della ritenuta «illogicità e carenza di motivazione».Il Preka ripercorre anzitutto la vicenda processuale esponendo che:
a) era statosottoposto, nell’ambito del presente procedimento, a custodia cautelare in carcere e «ivi», il08/03/2014, nominava proprio difensore di fiducia l’avv. Giuseppe Santulli;
b) il 28/03/2014nominava l’avv. Raffaele Santulli (il ricorrente precisa che «infatti Giuseppe Santulli risultasuccessivamente iscritto all’albo degli avvocati stabiliti a far corso dal 2020»);
c) al momentodella sua scarcerazione (sempre nel 2014), indicava come domicilio eletto «quello presso lostudio del proprio difensore avvocato “Giuseppe Raffaele Santulli”»;
d) il Tribunale diCremona dichiarava la sua assenza;
e) data la «ripetuta e totale» mancata comparsadell’avv. Giuseppe Santulli e dell’avv. Raffaele Santulli nel processo di primo grado,venivano designati dei sostituti, ai sensi del comma 4 dell’art. 97 cod. proc. pen., e veniva inseguito nominata difensore d’ufficio l’avv. Anna Maria Petralito, la quale esercitava il proprioufficio di difensore e proponeva appello contro la sentenza di primo grado, «pur senza averecontatti con il prevenuto, ed alla cui lettura non era presente né il prevenuto stesso nél’ormai ex difensore di fiducia Santulli».Ciò esposto, il ricorrente deduce che «al Preka non veniva notificata la sentenza diprimo grado né aveva altrimenti conoscenza della chiusura del processo di prime cure,venendo notificata la citazione al giudizio in appello al difensore d’ufficio avvocato AnnaMaria Petralito, con la quale il Preka mai è entrato in contatto e all’avvocato GiuseppeSantulli, nelle more iscritto all’Albo degli avvocati stabiliti, quale domicilio eletto, il qualeparimenti non parlava con il Preka da anni, né ha comunicato alcunché a chicchessiasuccessivamente».Quest’ultima circostanza troverebbe conferma nella risposta che l’avv.
GiuseppeSantulli aveva dato al nuovo difensore avv. Roberto Lassini: «di questo processo non ne soniente non mi occupo del Preka Besmir dal 2019». Dalla corrispondenza tra i due legaliemergerebbe altresì la «difficoltosa comunicabilità» con l’avv. Giuseppe Santulli, sicchéandrebbe «oltre ogni ragionevolezza ritenere che il prevenuto, straniero e di poca cultura edanzi con grave ignoranza, dovreste spingersi a contattare via PEC il proprio ex legale,ovvero recarsi fisicamente sino al suo studio in provincia di Caserta ben lontano dalla propriaabitazione in Lombardia».Il Preka evidenzia poi che l’elezione di domicilio che egli aveva effettuato nel 2014 almomento della sua scarcerazione presso «“l’avvocato Raffaele Giuseppe Santulli”» sidoveva ritenere riferita «all’unico avvocato e difensore di fiducia in quel momento e cioèl’avvocato Raffaele Santulli, essendo pertanto nulla la notifica della fissazione del grado diappello eseguita via PEC il 2.4.2022 a Giuseppe Santulli, solo dal 2020 iscritto all’albo degliavvocati stabiliti».Inoltre, la Corte d’appello di Brescia non avrebbe motivato «circa la ritenuta nonassenza del Preka nel grado di appello, limitandosi genericamente a sostenere che lo stessosi fosse disinteressato dell’andamento del processo».
Si chiede: «ma a chi avrebbe dovutorivolgersi?», atteso che il «difensore di ufficio non ci ha mai avuto contatti e quanto aldifensore revocato» vale quanto detto in precedenza.Dopo avere ribadito che l’unica udienza del giudizio di appello (quella del 03/05/2022)si era tenuta secondo il rito previsto «nei DL 137 e 176 del 2020» e che in esito a taleudienza «veniva pronunciata sentenza peggiorativa rispetto alla condanna di primo grado enotificata al solo difensore di ufficio», il ricorrente deduce che, «[p]er tali motivi ediversamente da quanto indicato nell’ordinanza […] impugnata», egli reputa «doversiritenere il Preka assente – anche – in appello, indi applicandosi il comma 2.1 dell’art. 175c.p.p. ed il relativo termine di 30 giorni per la proposizione dell’istanza, nonché dovendosiritenere causa di forza maggiore la mancata comunicazione allo stesso della fissazionedell’udienza ed altresì del dispositivo della sentenza di appello che […] mai venivaimpugnata».Il Preka precisa quindi che la sua richiesta subordinata è appunto quella dellarimessione in termini per impugnare la sentenza del 03/05/2022 della Corte d’appello diBrescia.Il ricorrente conclude affermando che sarebbe «chiara la mancata ed incolpevoleconoscenza del Preka della chiusura del primo grado ed altresì Gela celebrazionedell’appello, non potendosi ritenere superabile la forza maggiore con il normale impegno ediligenza richiesti».CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Preliminarmente, si deve rilevare che, il 27/01/2026, è pervenuto atto di rinuncia alricorso per cassazione, a firma del nuovo difensore di Besmir Preka avv. Davide Spantaconi,munito di procura speciale, allegata all’atto di rinuncia.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma1, lett. d), cod. proc. pen.2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, che siritiene congrua, di € 500,00.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NICASTRO ANDREA PELLEGRINOP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NICASTRO ANDREA PELLEGRINO