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Sentenza — n. 11607/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11607/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11607/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SENTENZAsul ricorso proposto da:Valente Carmine, nato a Mercogliano il 13/04/1970avverso l’ordinanza del 19/12/2025 del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleRoberto Patscot, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;letta la memoria dell’Avv. Raffaele Bizzarro, anche in nome e per conto dell’Avv. Antonio DelVecchio, di replica alle conclusioni del Pubblico Ministero e con la quale lo stesso Avvocatoha insistito per l’accoglimento del ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen, art. 275 cod. proc. pen, art. 125 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 11607/2026 — snpen · Corte di Cassazione: b) dall’altro lato, che il Tribunale di Napoli hacomunque motivato l’inadeguatezza di tale misura degli arresti domiciliari con mezzielettronici di controllo, argomentando, non illogicamente, come tale misura non impedirebbeal Valente di riallacciare i legami criminali che egli aveva intrattenuto in modo tanto stabile daconnotare la sua condotta come quella di partecipazione al clan camorristico.2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.

Parole chiave

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pena privativa della libertà carcerazione preventiva eccessiva sanzioni penali criminalità persistente precedenti penali rilevanti atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
Prendendo le mosse dal primo motivo, si deve rilevare che il Valente è sottopostoalla misura della custodia cautelare in carcere per essere sussistenti, nei suoi confronti, graviindizi di colpevolezza del delitto di estorsione aggravata, tra l’altro, ex art. 416-bis.1, comma1, cod.
art. 275 cod. proc. pen
b) in tema di misure cautelari, la presunzione relativa diadeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante – ai sensi del terzo commadell’art. 275 cod. proc. pen.
art. 125 cod. proc. pen
pen., e con riferimento all’art. 125 cod.
art. 274 cod. proc. pen
pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto allanorma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolocautelare riguarda i reati previsti dall’art.
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Testo completo

SENTENZAsul ricorso proposto da:Valente Carmine, nato a Mercogliano il 13/04/1970avverso l’ordinanza del 19/12/2025 del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleRoberto Patscot, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;letta la memoria dell’Avv. Raffaele Bizzarro, anche in nome e per conto dell’Avv. Antonio DelVecchio, di replica alle conclusioni del Pubblico Ministero e con la quale lo stesso Avvocatoha insistito per l’accoglimento del ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro.

RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 19/12/2025, il Tribunale di Napoli rigettava l’appello che era statoproposto da Carmine Valente contro l’ordinanza del 30/10/2025 della Corte d’appello diNapoli con la quale era stata rigettata la richiesta dello stesso Valente di sostituzione dellamisura della custodia cautelare in carcere con la misura cautelare degli arresti domiciliari.La misura della custodia cautelare in carcere era stata applicata al Valente conordinanza del 17/09/2019 del G.i.p. del Tribunale di Napoli per essere egli gravementeindiziato dei reati di partecipazione all’associazione camorristica armata “Nuovo Partenio” dicui al capo 1) e di estorsione continuata e pluriaggravata (ai sensi degli artt. 112, primocomma, n. 1, 416-bis.1 e 629, secondo comma, in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 3,cod. pen.) in concorso di cui al capo 24).Con l’ordinanza del 30/10/2025, la Corte d’appello di Napoli aveva:

a) dichiarato laperdita di efficacia della custodia cautelare in relazione al reato di partecipazioneall’associazione camorristica armata “Nuovo Partenio” di cui al capo 1) per decorso deirelativi termini di durata massima;

b) rigettato la richiesta del Valente di sostituzione dellamisura della custodia cautelare in carcere con la misura cautelare degli arresti domiciliari inrelazione al reato di estorsione continuata e pluriaggravata in concorso di cui al capo 24),con riguardo al quale i termini di durata massima della custodia cautelare non erano, invece,decorsi.2. Avverso l’indicata ordinanza del 19/12/2025 del Tribunale di Napoli, ha propostoricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori avv. Raffaele Bizzarro e avv.Antonio Del Vecchio, Carmine Valente, affidato a quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 13, 27 e 111 Cost. e agli artt. 274, lett. c), e275, comma 3, cod. proc. pen.: «erronea applicazione della legge processuale, violazione diprincipi di rango costituzionale e vizio radicale di motivazione per contrasto con il dirittovivente in materia di presunzioni cautelari e di rifondazione del giudizio a seguito dicaducazione del titolo associativo».Sulla premessa che, nel giudizio cautelare, «ogni automatismo presuntivo rappresentaun’eccezione che […] non è suscettibile di interpretazione estensiva né di applicazioneanalogica», il Valente deduce che la perdita di efficacia del titolo custodiale in relazione aldelitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. avrebbe un’«efficacia conformativa necessaria», nelsenso che imporrebbe «una vera e propria rifondazione del giudizio cautelare», il qualedovrebbe «essere condotto come se quel titolo non fosse mai esistito», pena la «violazionedei principi di legalità, tassatività e temporaneità delle misure restrittive della libertàpersonale».Ciò dedotto, il Valente lamenta che il Tribunale di Napoli si sarebbe posto in contrastocon la qualificazione come iuris tantum, «aperta alla prova contraria», della presunzione diadeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,in quanto avrebbe «prete[so] dall’indagato una prova positiva di dissociazione dal contestocriminale quale condizione necessaria per l’accesso a misure meno afflittive» e, in talemodo, avrebbe «trasforma[to] la presunzione relativa in una presunzione assoluta,invertendo illegittimamente l’onere motivazionale e imponendo alla difesa una probatiodiabolica», in violazione non solo dell’art. 275 cod. proc. pen. ma anche degli artt. 3, 13 e 27Cost., attesa l’introduzione di «un meccanismo di automatica privazione della libertàpersonale fondato su presupposti non più attuali e non individualizzati».Il Tribunale di Napoli avrebbe fondato il giudizio di pericolosità sociale «su categorieconcettuali – stabile inserimento, capacità di influenza, appartenenza strutturata – chetrovano cittadinanza esclusivamente nell’ambito del reato associativo, che, una voltaespunto il 416-bis dal panorama cautelare», non sarebbero «più giuridicamente utilizzabili» ela cui utilizzazione, in relazione al reato di estorsione, determinerebbe «una mutazioneontologica del giudizio cautelare, che non è più ancorato al fatto-reato, ma alla persona inquanto tale», in contrasto «con i principi fondamentali dell’ordinamento penale liberale».Il mantenimento della custodia cautelare in carcere «fondato su presunzioni assolute esu titoli estinti» determinerebbe «una torsione funzionale della misura», che da strumentoprocessuale si trasformerebbe in anticipazione della pena.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 3 e 13 Cost. e agli artt. 275-bis, 292 e 299 cod.proc. pen.: «omessa valutazione di una misura legalmente tipizzata, elusione del principio diextrema ratio e radicale carenza di motivazione sul giudizio di adeguatezza».Il Tribunale di Napoli avrebbe omesso di confrontarsi con la richiesta difensiva diapplicazione della misura degli arresti domiciliari con i mezzi elettronici di controllo,«limitandosi a escludere apoditticamente l’idoneità della misura domiciliare nella sua formatradizionale».Tale omissione motivazionale priverebbe l’ordinanza impugnata «della necessariacomparazione tra misure alternative», atteso che il «silenzio su una misura tipizzata dallalegge equivale, sul piano logico, a una rinuncia al giudizio di adeguatezza».Sulla premessa che il controllo con mezzi elettronici costituisce «un parametroimprescindibile nel giudizio di adeguatezza», il Valente contesta che l’omessa valutazione ditale parametro integrerebbe un vizio della motivazione e svuoterebbe di contenuto «ilprincipio del minore sacrificio necessario», in violazione dell’art. 275 cod. proc. pen.2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. e agli artt. 274, lett. c), e 299 cod.proc. pen.: «erronea concezione del requisito dell’attualità del pericolo e trasformazione dellacustodia cautelare in misura di prevenzione impropria».Premette che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione criminosaesprimerebbe la necessità che la prognosi di pericolosità «sia ancorata a elementi fattualipresenti e concreti, e non a valutazioni meramente retrospettive».Ciò considerato, il ricorrente deduce che il «decorso di oltre sei anni di custodiacautelare ininterrotta rappresenta un dato di eccezionale rilevanza» che il giudice dellacautela non potrebbe «neutralizzare mediante il richiamo a precedenti penali risalenti».Secondo il Valente, affermare che la pericolosità permane «immutata nonostante illungo decorso del termine e la protratta detenzione» equivarrebbe «a postulare unapericolosità ontologica e permanente, incompatibile con la presunzione di non colpevolezzae con la funzione meramente strumentale della custodia cautelare», la quale verrebbe«piegata a una funzione di neutralizzazione preventiva, estranea al suo statuto normativo ecostituzionalmente illegittima».2.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen., e con riferimento all’art. 125 cod. proc. pen., la nullità dell’ordinanzaimpugnata per essere connotata da «una motivazione del tutto apparente e perciò carente,del tutto dissociata dalla conformità del motivato alla realtà processuale, illogicità,contraddittorietà».Il Tribunale di Napoli avrebbe fondato il giudizio di attualità del pericolum libertatis sudei presupposti erronei.In primo luogo, non ricorrerebbe una cosiddetta “doppia conforme”, atteso che, rispettoalla sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Napoli aveva escluso la sua qualità dipromotore, direttore e organizzatore dell’associazione di tipo camorristico e aveva ridotto lapena di sei anni.In secondo luogo, i suoi precedenti penali sarebbero «remoti» e la sua militanza «indiversa organizzazione» (si deve ritenere, nel clan “Cava” di Quindici) sarebbe un «fattoreantagonista non confluente nella riportata trasmigrazione in altro clan, non solo in assenza dimotivazione adeguata, idonea a sorreggere il dictum, ma addirittura in spregio alle realtàprocessuali ben cognite dalla stessa Corte di Cassazione, laddove il clan Cava non era pernulla alleato con il vecchio clan Partenio, ma apertamente antagonista».In terzo luogo, non sarebbe «stato per nulla riconosciuto che Valente fosse stato ilbraccio destro, elidendo la qualifica di promotore, organizzatore e dirigente, per cuicontraddittoriamente e illogicamente si introduce il dato».In quarto luogo, un altro elemento di contraddizione emergerebbe «laddove si parla diinsistenza sullo stesso territorio e di acrimonia tra i Galdieri ed il Valente, in ciò nonrealizzando la realtà che il Nigro abbia accreditato una comunanza invece distante anni lucedalla realtà di un antagonismo e conflittualità da sempre esistiti e mai sopiti proprio per queiprecedenti citati e risalenti ad anni lontanissimi».CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché è proposto per dei motivi – i quali, per la loro strettaconnessione, possono essere esaminati congiuntamente – che sono manifestamenteinfondati.1.1. Prendendo le mosse dal primo motivo, si deve rilevare che il Valente è sottopostoalla misura della custodia cautelare in carcere per essere sussistenti, nei suoi confronti, graviindizi di colpevolezza del delitto di estorsione aggravata, tra l’altro, ex art. 416-bis.1, comma1, cod. pen., reato per il quale opera la doppia presunzione relativa – di sussistenza delleesigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere – che è previstadall’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen.Ne discende che del tutto correttamente il Tribunale di Napoli ha ritenuto che taledoppia presunzione fosse applicabile nel caso di specie.Sempre con riguardo al primo motivo, si deve ritenere parimenti corretta e condivisibilela valorizzazione, da parte del Tribunale di Napoli, del fatto che il Valente era statocondannato dalla Corte d’appello di Napoli alla pena di ventuno anni di reclusione, oltre cheper il reato di estorsione pluriaggravata di cui al capo 24), anche per il reato dipartecipazione all’associazione camorristica armata clan “Nuovo Partenio” di cui al capo 1),e, in particolare, la valorizzazione del fatto che, poiché il Valente era risultato essere coluiche “sovrintendeva” proprio alle attività estorsive che venivano compiute dalla suddettaassociazione criminale, ne discendeva logicamente che l’estorsione pluriaggravata per laquale egli si trovava ristretto in carcere non costituiva «un episodio isolato, ma […] il segnodella sua intraneità».A proposito della condanna del Valente alla pena di ventuno anni di reclusione, si deveperaltro rammentare come la Corte di cassazione abbia reputato che condanne anche inprimo grado dell’imputato a rilevanti pene detentive per gravi reati potessero giustificare lasostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere (Sez. 4, n. 25008 del15/01/2007, Granata, Rv. 237001-01.

Successivamente, in senso analogo: Sez. 6, n. 34691del 07/07/2016, Granata, Rv. 237001-01).1.2. Ciò osservato, con riguardo alla doppia presunzione relativa nel caso di delittiaggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., applicabile nel caso di specie, laCorte di cassazione ha affermato i seguenti princìpi, che il Collegio, condividendoli, intenderibadire:

a) in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato perdelitto aggravato dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. conmodif. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.), lapresunzione relativa di pericolosità sociale di cui all’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod.proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudiceemerga che l’associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazionecriminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l’onere di argomentarein ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso unnotevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all’indagato e l’adozione dellamisura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; in senso analogo:Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35848 del11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01);

b) in tema di misure cautelari, la presunzione relativa diadeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante – ai sensi del terzo commadell’art. 275 cod. proc. pen. – per i delitti aggravati ex art. 7 del decreto-legge n. 152 del1991, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisitielementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte conaltre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso edella durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236-01; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, De Cario, Rv. 256634-01);

c) la presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, dicui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto allanorma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolocautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzionefa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativaal mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02);

d) la regola generale contenuta nell’art. 275, comma3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deveindicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degliarresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando lacustodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativadi adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del suddetto art. 275 cod. proc. pen.(Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016,Soleti, Rv. 266152-01; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari, Rv. 266692-01).1.3. Richiamati tali condivisi princìpi, si deve rilevare come il Tribunale di Napoli abbiaargomentato come:

a) l’estorsione pluriaggravata di cui al capo 24) si dovesse logicamenteritenere non episodica ma espressione dell’intraneità del Valente al clan camorristico “NuovoPartenio”;

b) la gravità delle condotte commesse dal Valente e il contributo che egli avevadato a una radicata organizzazione criminale di tipo mafioso fossero dimostrative della suapericolosità sociale e della necessità di arginarla con la più grave misura della custodiacautelare in carcere;

c) in mancanza di elementi dai quali si potesse desumere il distacco delValente dal menzionato sodalizio criminale e la rescissione dei contatti con i suoi membri, ilmero decorso del tempo non si potesse ritenere idoneo a fare ritenere elise le esigenzecautelari;

d) a fronte della pericolosità della condotta estorsiva commessa da un soggettointraneo a un sodalizio camorristico ai danni degli imprenditori e commercianti del territorio dioperatività dello stesso sodalizio, si dovessero ritenere logicamente non rilevanti né lariqualificazione del fatto come partecipazione all’associazione camorristica, né il tempotrascorso;

e) la ricordata entità della pena inflitta dalla Corte d’appello di Napoli (ventunoanni di reclusione) e la pervicacia criminale del Valente – il quale era già stato un esponentedel clan “Cava” di Quindici e aveva precedenti anche per un’altra estorsione commessa nel2007 – nonostante i subìti periodi di carcerazione, ne confermassero la professionalitàcriminale e la pericolosità.Tale motivazione appare del tutto conforme ai princìpi precedentemente affermati erisulta del tutto logica, sicché essa resiste a censure in questa sede, in particolare, a quelleche sono state avanzate dal ricorrente, le quali, lungi dall’evidenziare delle effettive violazionidi legge o delle effettive contraddizioni o illogicità motivazionali, appaiono piuttosto dirette aottenere una rivalutazione nel merito sia della pericolosità sociale sia della scelta dellamisura idonea a fronteggiarla, il che non è possibile fare in questa sede di legittimità.1.4.

Con riguardo, in particolare, alla mancata valutazione dell’adeguatezza dellamisura degli arresti domiciliari con mezzi elettronici di controllo:

a) da un lato, si deve ribadireche, come si è già ricordato, la regola generale contenuta nell’art. 275, comma 3-bis, cod.proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare lespecifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arrestidomiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando lacustodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativadi adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del suddetto art. 275 (Sez. 2, n. 3899del 20/01/2016, Martinelli, cit.; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Soleti, cit.; Sez. 1, n. 19234del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari, cit.);

b) dall’altro lato, che il Tribunale di Napoli hacomunque motivato l’inadeguatezza di tale misura degli arresti domiciliari con mezzielettronici di controllo, argomentando, non illogicamente, come tale misura non impedirebbeal Valente di riallacciare i legami criminali che egli aveva intrattenuto in modo tanto stabile daconnotare la sua condotta come quella di partecipazione al clan camorristico.2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11607/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta daANDREA PELLEGRINO - Presidente - Sent. n. sez. 602/2026LUCIANO IMPERIALI CC - 05/03/2026PIERO MESSINI D'AGOSTINI R.G.N. 2785/2026IGNAZIO PARDOGIUSEPPE NICASTRO - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:Valente Carmine, nato a Mercogliano il 13/04/1970avverso l’ordinanza del 19/12/2025 del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleRoberto Patscot, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;letta la memoria dell’Avv.

Raffaele Bizzarro, anche in nome e per conto dell’Avv. Antonio DelVecchio, di replica alle conclusioni del Pubblico Ministero e con la quale lo stesso Avvocatoha insistito per l’accoglimento del ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro. RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 19/12/2025, il Tribunale di Napoli rigettava l’appello che era statoproposto da Carmine Valente contro l’ordinanza del 30/10/2025 della Corte d’appello diNapoli con la quale era stata rigettata la richiesta dello stesso Valente di sostituzione dellamisura della custodia cautelare in carcere con la misura cautelare degli arresti domiciliari.La misura della custodia cautelare in carcere era stata applicata al Valente conordinanza del 17/09/2019 del G.i.p. del Tribunale di Napoli per essere egli gravementeindiziato dei reati di partecipazione all’associazione camorristica armata “Nuovo Partenio” dicui al capo 1) e di estorsione continuata e pluriaggravata (ai sensi degli artt. 112, primocomma, n. 1, 416-bis.1 e 629, secondo comma, in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 3,cod. pen.) in concorso di cui al capo 24).Con l’ordinanza del 30/10/2025, la Corte d’appello di Napoli aveva:

a) dichiarato laperdita di efficacia della custodia cautelare in relazione al reato di partecipazioneall’associazione camorristica armata “Nuovo Partenio” di cui al capo 1) per decorso deirelativi termini di durata massima;

b) rigettato la richiesta del Valente di sostituzione dellamisura della custodia cautelare in carcere con la misura cautelare degli arresti domiciliari inrelazione al reato di estorsione continuata e pluriaggravata in concorso di cui al capo 24),con riguardo al quale i termini di durata massima della custodia cautelare non erano, invece,decorsi.2. Avverso l’indicata ordinanza del 19/12/2025 del Tribunale di Napoli, ha propostoricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori avv. Raffaele Bizzarro e avv.Antonio Del Vecchio, Carmine Valente, affidato a quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 13, 27 e 111 Cost. e agli artt. 274, lett. c), e275, comma 3, cod. proc. pen.: «erronea applicazione della legge processuale, violazione diprincipi di rango costituzionale e vizio radicale di motivazione per contrasto con il dirittovivente in materia di presunzioni cautelari e di rifondazione del giudizio a seguito dicaducazione del titolo associativo».Sulla premessa che, nel giudizio cautelare, «ogni automatismo presuntivo rappresentaun’eccezione che […] non è suscettibile di interpretazione estensiva né di applicazioneanalogica», il Valente deduce che la perdita di efficacia del titolo custodiale in relazione aldelitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. avrebbe un’«efficacia conformativa necessaria», nelsenso che imporrebbe «una vera e propria rifondazione del giudizio cautelare», il qualedovrebbe «essere condotto come se quel titolo non fosse mai esistito», pena la «violazionedei principi di legalità, tassatività e temporaneità delle misure restrittive della libertàpersonale».Ciò dedotto, il Valente lamenta che il Tribunale di Napoli si sarebbe posto in contrastocon la qualificazione come iuris tantum, «aperta alla prova contraria», della presunzione diadeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,in quanto avrebbe «prete[so] dall’indagato una prova positiva di dissociazione dal contestocriminale quale condizione necessaria per l’accesso a misure meno afflittive» e, in talemodo, avrebbe «trasforma[to] la presunzione relativa in una presunzione assoluta,invertendo illegittimamente l’onere motivazionale e imponendo alla difesa una probatiodiabolica», in violazione non solo dell’art. 275 cod. proc. pen. ma anche degli artt. 3, 13 e 27Cost., attesa l’introduzione di «un meccanismo di automatica privazione della libertàpersonale fondato su presupposti non più attuali e non individualizzati».Il Tribunale di Napoli avrebbe fondato il giudizio di pericolosità sociale «su categorieconcettuali – stabile inserimento, capacità di influenza, appartenenza strutturata – chetrovano cittadinanza esclusivamente nell’ambito del reato associativo, che, una voltaespunto il 416-bis dal panorama cautelare», non sarebbero «più giuridicamente utilizzabili» ela cui utilizzazione, in relazione al reato di estorsione, determinerebbe «una mutazioneontologica del giudizio cautelare, che non è più ancorato al fatto-reato, ma alla persona inquanto tale», in contrasto «con i principi fondamentali dell’ordinamento penale liberale».Il mantenimento della custodia cautelare in carcere «fondato su presunzioni assolute esu titoli estinti» determinerebbe «una torsione funzionale della misura», che da strumentoprocessuale si trasformerebbe in anticipazione della pena.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 3 e 13 Cost. e agli artt. 275-bis, 292 e 299 cod.proc. pen.: «omessa valutazione di una misura legalmente tipizzata, elusione del principio diextrema ratio e radicale carenza di motivazione sul giudizio di adeguatezza».Il Tribunale di Napoli avrebbe omesso di confrontarsi con la richiesta difensiva diapplicazione della misura degli arresti domiciliari con i mezzi elettronici di controllo,«limitandosi a escludere apoditticamente l’idoneità della misura domiciliare nella sua formatradizionale».Tale omissione motivazionale priverebbe l’ordinanza impugnata «della necessariacomparazione tra misure alternative», atteso che il «silenzio su una misura tipizzata dallalegge equivale, sul piano logico, a una rinuncia al giudizio di adeguatezza».Sulla premessa che il controllo con mezzi elettronici costituisce «un parametroimprescindibile nel giudizio di adeguatezza», il Valente contesta che l’omessa valutazione ditale parametro integrerebbe un vizio della motivazione e svuoterebbe di contenuto «ilprincipio del minore sacrificio necessario», in violazione dell’art. 275 cod. proc. pen.2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. e agli artt. 274, lett. c), e 299 cod.proc. pen.: «erronea concezione del requisito dell’attualità del pericolo e trasformazione dellacustodia cautelare in misura di prevenzione impropria».Premette che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione criminosaesprimerebbe la necessità che la prognosi di pericolosità «sia ancorata a elementi fattualipresenti e concreti, e non a valutazioni meramente retrospettive».Ciò considerato, il ricorrente deduce che il «decorso di oltre sei anni di custodiacautelare ininterrotta rappresenta un dato di eccezionale rilevanza» che il giudice dellacautela non potrebbe «neutralizzare mediante il richiamo a precedenti penali risalenti».Secondo il Valente, affermare che la pericolosità permane «immutata nonostante illungo decorso del termine e la protratta detenzione» equivarrebbe «a postulare unapericolosità ontologica e permanente, incompatibile con la presunzione di non colpevolezzae con la funzione meramente strumentale della custodia cautelare», la quale verrebbe«piegata a una funzione di neutralizzazione preventiva, estranea al suo statuto normativo ecostituzionalmente illegittima».2.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen., e con riferimento all’art. 125 cod. proc. pen., la nullità dell’ordinanzaimpugnata per essere connotata da «una motivazione del tutto apparente e perciò carente,del tutto dissociata dalla conformità del motivato alla realtà processuale, illogicità,contraddittorietà».Il Tribunale di Napoli avrebbe fondato il giudizio di attualità del pericolum libertatis sudei presupposti erronei.In primo luogo, non ricorrerebbe una cosiddetta “doppia conforme”, atteso che, rispettoalla sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Napoli aveva escluso la sua qualità dipromotore, direttore e organizzatore dell’associazione di tipo camorristico e aveva ridotto lapena di sei anni.In secondo luogo, i suoi precedenti penali sarebbero «remoti» e la sua militanza «indiversa organizzazione» (si deve ritenere, nel clan “Cava” di Quindici) sarebbe un «fattoreantagonista non confluente nella riportata trasmigrazione in altro clan, non solo in assenza dimotivazione adeguata, idonea a sorreggere il dictum, ma addirittura in spregio alle realtàprocessuali ben cognite dalla stessa Corte di Cassazione, laddove il clan Cava non era pernulla alleato con il vecchio clan Partenio, ma apertamente antagonista».In terzo luogo, non sarebbe «stato per nulla riconosciuto che Valente fosse stato ilbraccio destro, elidendo la qualifica di promotore, organizzatore e dirigente, per cuicontraddittoriamente e illogicamente si introduce il dato».In quarto luogo, un altro elemento di contraddizione emergerebbe «laddove si parla diinsistenza sullo stesso territorio e di acrimonia tra i Galdieri ed il Valente, in ciò nonrealizzando la realtà che il Nigro abbia accreditato una comunanza invece distante anni lucedalla realtà di un antagonismo e conflittualità da sempre esistiti e mai sopiti proprio per queiprecedenti citati e risalenti ad anni lontanissimi».CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché è proposto per dei motivi – i quali, per la loro strettaconnessione, possono essere esaminati congiuntamente – che sono manifestamenteinfondati.1.1. Prendendo le mosse dal primo motivo, si deve rilevare che il Valente è sottopostoalla misura della custodia cautelare in carcere per essere sussistenti, nei suoi confronti, graviindizi di colpevolezza del delitto di estorsione aggravata, tra l’altro, ex art. 416-bis.1, comma1, cod. pen., reato per il quale opera la doppia presunzione relativa – di sussistenza delleesigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere – che è previstadall’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen.Ne discende che del tutto correttamente il Tribunale di Napoli ha ritenuto che taledoppia presunzione fosse applicabile nel caso di specie.Sempre con riguardo al primo motivo, si deve ritenere parimenti corretta e condivisibilela valorizzazione, da parte del Tribunale di Napoli, del fatto che il Valente era statocondannato dalla Corte d’appello di Napoli alla pena di ventuno anni di reclusione, oltre cheper il reato di estorsione pluriaggravata di cui al capo 24), anche per il reato dipartecipazione all’associazione camorristica armata clan “Nuovo Partenio” di cui al capo 1),e, in particolare, la valorizzazione del fatto che, poiché il Valente era risultato essere coluiche “sovrintendeva” proprio alle attività estorsive che venivano compiute dalla suddettaassociazione criminale, ne discendeva logicamente che l’estorsione pluriaggravata per laquale egli si trovava ristretto in carcere non costituiva «un episodio isolato, ma […] il segnodella sua intraneità».A proposito della condanna del Valente alla pena di ventuno anni di reclusione, si deveperaltro rammentare come la Corte di cassazione abbia reputato che condanne anche inprimo grado dell’imputato a rilevanti pene detentive per gravi reati potessero giustificare lasostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere (Sez. 4, n. 25008 del15/01/2007, Granata, Rv. 237001-01.

Successivamente, in senso analogo: Sez. 6, n. 34691del 07/07/2016, Granata, Rv. 237001-01).1.2. Ciò osservato, con riguardo alla doppia presunzione relativa nel caso di delittiaggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., applicabile nel caso di specie, laCorte di cassazione ha affermato i seguenti princìpi, che il Collegio, condividendoli, intenderibadire:

a) in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato perdelitto aggravato dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. conmodif. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.), lapresunzione relativa di pericolosità sociale di cui all’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod.proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudiceemerga che l’associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazionecriminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l’onere di argomentarein ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso unnotevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all’indagato e l’adozione dellamisura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; in senso analogo:Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35848 del11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01);

b) in tema di misure cautelari, la presunzione relativa diadeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante – ai sensi del terzo commadell’art. 275 cod. proc. pen. – per i delitti aggravati ex art. 7 del decreto-legge n. 152 del1991, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisitielementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte conaltre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso edella durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236-01; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, De Cario, Rv. 256634-01);

c) la presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, dicui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto allanorma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolocautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzionefa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativaal mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02);

d) la regola generale contenuta nell’art. 275, comma3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deveindicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degliarresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando lacustodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativadi adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del suddetto art. 275 cod. proc. pen.(Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016,Soleti, Rv. 266152-01; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari, Rv. 266692-01).1.3. Richiamati tali condivisi princìpi, si deve rilevare come il Tribunale di Napoli abbiaargomentato come:

a) l’estorsione pluriaggravata di cui al capo 24) si dovesse logicamenteritenere non episodica ma espressione dell’intraneità del Valente al clan camorristico “NuovoPartenio”;

b) la gravità delle condotte commesse dal Valente e il contributo che egli avevadato a una radicata organizzazione criminale di tipo mafioso fossero dimostrative della suapericolosità sociale e della necessità di arginarla con la più grave misura della custodiacautelare in carcere;

c) in mancanza di elementi dai quali si potesse desumere il distacco delValente dal menzionato sodalizio criminale e la rescissione dei contatti con i suoi membri, ilmero decorso del tempo non si potesse ritenere idoneo a fare ritenere elise le esigenzecautelari;

d) a fronte della pericolosità della condotta estorsiva commessa da un soggettointraneo a un sodalizio camorristico ai danni degli imprenditori e commercianti del territorio dioperatività dello stesso sodalizio, si dovessero ritenere logicamente non rilevanti né lariqualificazione del fatto come partecipazione all’associazione camorristica, né il tempotrascorso;

e) la ricordata entità della pena inflitta dalla Corte d’appello di Napoli (ventunoanni di reclusione) e la pervicacia criminale del Valente – il quale era già stato un esponentedel clan “Cava” di Quindici e aveva precedenti anche per un’altra estorsione commessa nel2007 – nonostante i subìti periodi di carcerazione, ne confermassero la professionalitàcriminale e la pericolosità.Tale motivazione appare del tutto conforme ai princìpi precedentemente affermati erisulta del tutto logica, sicché essa resiste a censure in questa sede, in particolare, a quelleche sono state avanzate dal ricorrente, le quali, lungi dall’evidenziare delle effettive violazionidi legge o delle effettive contraddizioni o illogicità motivazionali, appaiono piuttosto dirette aottenere una rivalutazione nel merito sia della pericolosità sociale sia della scelta dellamisura idonea a fronteggiarla, il che non è possibile fare in questa sede di legittimità.1.4.

Con riguardo, in particolare, alla mancata valutazione dell’adeguatezza dellamisura degli arresti domiciliari con mezzi elettronici di controllo:

a) da un lato, si deve ribadireche, come si è già ricordato, la regola generale contenuta nell’art. 275, comma 3-bis, cod.proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare lespecifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arrestidomiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando lacustodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativadi adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del suddetto art. 275 (Sez. 2, n. 3899del 20/01/2016, Martinelli, cit.; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Soleti, cit.; Sez. 1, n. 19234del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari, cit.);

b) dall’altro lato, che il Tribunale di Napoli hacomunque motivato l’inadeguatezza di tale misura degli arresti domiciliari con mezzielettronici di controllo, argomentando, non illogicamente, come tale misura non impedirebbeal Valente di riallacciare i legami criminali che egli aveva intrattenuto in modo tanto stabile daconnotare la sua condotta come quella di partecipazione al clan camorristico.2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NICASTRO ANDREA PELLEGRINOP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NICASTRO ANDREA PELLEGRINO