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Sentenza — n. 11578/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for fraud conviction due to inadmissibility of factual re-evaluation requests.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11578/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Roberto Bevilacqua and Franca Vecceloque Pereloque inadmissible regarding their fraud convictions. The defendants argued that the appellate court failed to balance aggravating and mitigating circumstances and relied on an automatic presumption of guilt based solely on their ownership of a payment card. The court rejected these claims because the appeals focused exclusively on factual reconstruction rather than legal errors, exceeding the cassation court's jurisdiction to re-evaluate evidence.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: Appeals must be specific to legal errors; requests for factual re-evaluation or new fact-finding are inadmissible as they fall outside the scope of the court of cassation's powers.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal scope of cassation jurisdiction factual re-evaluation prohibition fraud conviction appeal specificity of legal grounds procedimento in contumacia omissione del difensore diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’ art. 616 cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1) BEVILACQUA ROBERTO nato a Siderno il 10/03/1981 2) VECCELOQUE PERELOQUE FRANCA nata a Catanzaro il 25/02/1967 avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte di Appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto della regolarità delle notifiche del decreto di fissazione della pubblica udienza e del provvedimento con cui il Presidente della Seconda Sezione penale ha disposto la trattazione orale del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. rilevato che i difensori dei ricorrenti, Avv. Gregorio Cacciola e Alberto Marrara, non hanno presenziato all’udienza.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Roberto Bevilacqua e Franca Vecceloque Pereloque propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 02 ottobre 2025 con cui la Corte di appello di Reggio Calabria, ha confermato le condanne inflitte nei confronti dei ricorrenti dal Tribunale di Palmi con sentenza emessa in data 28 giugno 2024 per il reato di truffa.

2. Roberto Bevilacqua, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 62-bis , 69 , 99 cod. pen. nonché apparenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. I giudici di appello avrebbero omesso di esplicitare le ragioni per cui le con conseguente carenza di motivazione sul punto. A giudizio della difesa, la Corte territoriale non avrebbe valutato se la personalità del ricorrente, le modalità del fatto ed il comportamento processuale potessero giustificare un giudizio di prevalenza con conseguente significativa riduzione della pena.

3. Roberto Bevilacqua, con il secondo motivo, lamenta carenza, e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua penale responsabilità. La Corte territoriale avrebbe fondato la condanna esclusivamente su un solo elemento indiziario: l'essere il ricorrente intestatario di una carta Postepay su cui è confluita parte del profitto del reato, operando in tal modo un inammissibile automatismo probatorio con cui è stata dedotta la partecipazione cosciente e volontaria al reato di truffa dalla mera titolarità di uno strumento di pagamento.

I giudici di merito non avrebbero argomentato alcunché in ordine al contributo causale fornito dal Bevilacqua alla realizzazione degli artifici e raggiri descritti nel capo di imputazione nonché in ordine alla sua consapevolezza circa la provenienza illecita della somma accreditata sulla sua carta. La Corte distrettuale, con argomentazione del tutto apodittica, si sarebbe limitata a definire irrilevante la questione della denuncia di smarrimento del documento d'identità esclusivamente perché la stessa è intervenuta in epoca successiva al fatto.

4. Franca Vecceloque Pereloque, con il primo motivo di impugnazione, lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua penale responsabilità. La Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio di colpevolezza esclusivamente su due elementi indiziari: l’intestazione in capo all’imputata del codice IBAN abbinato al conto corrente sul quale è stato accreditato il secondo bonifico e la circostanza che la persona offesa ha riferito di aver interagito con un soggetto di sesso femminile. Tali dati, secondo la prospettazione difensiva, sarebbero del tutto insufficienti a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la riferibilità alla ricorrente della condotta integrante il reato di truffa, difettando un apparato argomentativo idoneo a colmare il necessario percorso inferenziale tra indizi e responsabilità.

5. La ricorrente, con il secondo motivo, lamenta violazione degli artt. 62-bis , 69 , 99 cod. pen. nonché apparenza della motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva ed al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. La Corte distrettuale avrebbe ravvisato la recidiva specifica sulla base di un unico precedente penale, peraltro risalente nel tempo, omettendo qualsiasi valutazione in ordine alle modalità, alla gravità e alle circostanze del fatto pregresso nonché senza fornire adeguata motivazione circa la sua idoneità a esprimere una maggiore o persistente pericolosità sociale dell’imputata.

Parimenti carente sarebbe la motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, avendo la Corte territoriale fondato il diniego unicamente sull’esistenza dell’unico precedente penale, senza considerare gli elementi favorevoli prospettati dalla difesa (notevole distanza temporale dal fatto già giudicato, corretta condotta processuale della ricorrente, assenza di ulteriori condotte illecite successive ai fatti oggetto di giudizio, condizioni personali e familiari dell’imputata).

6. Il primo motivo dedotto da Roberto Bevilacqua ed il secondo motivo dedotto da Franca Vecceloque Pereloque non sono consentiti poiché investono questioni non specificamente devolute in sede di gravame e, per di più, non riconducibili a profili rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Va, infatti, ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengano introdotte per la prima volta questioni non dedotte nei precedenti gradi di impugnazione, poiché esse restano estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità quando, proprio in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, non potevano essere esaminate dal giudice del gravame ( Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306–01 ;

Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903–01 ; Sez. 3, n. 57716 del 29/09/2017, B., Rv. 271869–01 ; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316–01 ; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 41735 del 18/09/2025, Beltrante , non massimata). Nel caso di specie, il Bevilacqua aveva lamentato la mancata esclusione della contestata recidiva senza nulla argomentare in ordine alla prevalenza delle proposto dalla Vecceloque Pereloque aveva ad oggetto esclusivamente la sua responsabilità penale, l'esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa e la riconoscibilità della causa di non punibilità di cui all' articolo 131 bis codice penale , senza alcun riferimento alla recidiva ed al giudizio di bilanciamento delle circostanze.

7. Il secondo motivo dedotto dal Bevilacqua ed il primo motivo dedotto dalla Vecceloque Pereloque, che possono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze tra loro strettamente connesse, sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I motivi sono, al contempo, aspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi logico-probatori idonei a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti in ordine ai reati di truffa nelle rispettive vesti di beneficiari del profitto delle condotte fraudolente (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza di primo grado e pag. 2 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

I ricorrenti, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiedono a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a loro più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità di entrambi i motivi di ricorso.

8. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen. , la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 11578/2026 Roma , lì, 26/03/2026 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI - Presidente - Sent. n. sez. 309/2026 IGNAZIO PARDO UP - 06/03/2026 MICHELE CALVISI R.G.N. 42388/2025 EMANUELE CERSOSIMO - Relatore - Motivazione ANTONIO SARACO Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1) BEVILACQUA ROBERTO nato a Siderno il 10/03/1981 2) VECCELOQUE PERELOQUE FRANCA nata a Catanzaro il 25/02/1967 avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte di Appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto della regolarità delle notifiche del decreto di fissazione della pubblica udienza e del provvedimento con cui il Presidente della Seconda Sezione penale ha disposto la trattazione orale del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. rilevato che i difensori dei ricorrenti, Avv. Gregorio Cacciola e Alberto Marrara, non hanno presenziato all’udienza.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Roberto Bevilacqua e Franca Vecceloque Pereloque propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 02 ottobre 2025 con cui la Corte di appello di Reggio Calabria, ha confermato le condanne inflitte nei confronti dei ricorrenti dal Tribunale di Palmi con sentenza emessa in data 28 giugno 2024 per il reato di truffa.

2. Roberto Bevilacqua, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 62-bis , 69 , 99 cod. pen. nonché apparenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. I giudici di appello avrebbero omesso di esplicitare le ragioni per cui le con conseguente carenza di motivazione sul punto. A giudizio della difesa, la Corte territoriale non avrebbe valutato se la personalità del ricorrente, le modalità del fatto ed il comportamento processuale potessero giustificare un giudizio di prevalenza con conseguente significativa riduzione della pena.

3. Roberto Bevilacqua, con il secondo motivo, lamenta carenza, e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua penale responsabilità. La Corte territoriale avrebbe fondato la condanna esclusivamente su un solo elemento indiziario: l'essere il ricorrente intestatario di una carta Postepay su cui è confluita parte del profitto del reato, operando in tal modo un inammissibile automatismo probatorio con cui è stata dedotta la partecipazione cosciente e volontaria al reato di truffa dalla mera titolarità di uno strumento di pagamento.

I giudici di merito non avrebbero argomentato alcunché in ordine al contributo causale fornito dal Bevilacqua alla realizzazione degli artifici e raggiri descritti nel capo di imputazione nonché in ordine alla sua consapevolezza circa la provenienza illecita della somma accreditata sulla sua carta. La Corte distrettuale, con argomentazione del tutto apodittica, si sarebbe limitata a definire irrilevante la questione della denuncia di smarrimento del documento d'identità esclusivamente perché la stessa è intervenuta in epoca successiva al fatto.

4. Franca Vecceloque Pereloque, con il primo motivo di impugnazione, lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua penale responsabilità. La Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio di colpevolezza esclusivamente su due elementi indiziari: l’intestazione in capo all’imputata del codice IBAN abbinato al conto corrente sul quale è stato accreditato il secondo bonifico e la circostanza che la persona offesa ha riferito di aver interagito con un soggetto di sesso femminile. Tali dati, secondo la prospettazione difensiva, sarebbero del tutto insufficienti a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la riferibilità alla ricorrente della condotta integrante il reato di truffa, difettando un apparato argomentativo idoneo a colmare il necessario percorso inferenziale tra indizi e responsabilità.

5. La ricorrente, con il secondo motivo, lamenta violazione degli artt. 62-bis , 69 , 99 cod. pen. nonché apparenza della motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva ed al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. La Corte distrettuale avrebbe ravvisato la recidiva specifica sulla base di un unico precedente penale, peraltro risalente nel tempo, omettendo qualsiasi valutazione in ordine alle modalità, alla gravità e alle circostanze del fatto pregresso nonché senza fornire adeguata motivazione circa la sua idoneità a esprimere una maggiore o persistente pericolosità sociale dell’imputata.

Parimenti carente sarebbe la motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, avendo la Corte territoriale fondato il diniego unicamente sull’esistenza dell’unico precedente penale, senza considerare gli elementi favorevoli prospettati dalla difesa (notevole distanza temporale dal fatto già giudicato, corretta condotta processuale della ricorrente, assenza di ulteriori condotte illecite successive ai fatti oggetto di giudizio, condizioni personali e familiari dell’imputata).

6. Il primo motivo dedotto da Roberto Bevilacqua ed il secondo motivo dedotto da Franca Vecceloque Pereloque non sono consentiti poiché investono questioni non specificamente devolute in sede di gravame e, per di più, non riconducibili a profili rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Va, infatti, ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengano introdotte per la prima volta questioni non dedotte nei precedenti gradi di impugnazione, poiché esse restano estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità quando, proprio in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, non potevano essere esaminate dal giudice del gravame ( Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306–01 ;

Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903–01 ; Sez. 3, n. 57716 del 29/09/2017, B., Rv. 271869–01 ; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316–01 ; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 41735 del 18/09/2025, Beltrante , non massimata). Nel caso di specie, il Bevilacqua aveva lamentato la mancata esclusione della contestata recidiva senza nulla argomentare in ordine alla prevalenza delle proposto dalla Vecceloque Pereloque aveva ad oggetto esclusivamente la sua responsabilità penale, l'esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa e la riconoscibilità della causa di non punibilità di cui all' articolo 131 bis codice penale , senza alcun riferimento alla recidiva ed al giudizio di bilanciamento delle circostanze.

7. Il secondo motivo dedotto dal Bevilacqua ed il primo motivo dedotto dalla Vecceloque Pereloque, che possono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze tra loro strettamente connesse, sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I motivi sono, al contempo, aspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi logico-probatori idonei a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti in ordine ai reati di truffa nelle rispettive vesti di beneficiari del profitto delle condotte fraudolente (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza di primo grado e pag. 2 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

I ricorrenti, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiedono a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a loro più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità di entrambi i motivi di ricorso.

8. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen. , la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Emanuele Cersosimo Piero Messini D’Agostini P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Emanuele Cersosimo Piero Messini D’Agostini