Cassation court rejects appeal against annulment of preventive seizure due to lack of specific periculum in mora motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed the Avellino Court's annulment of a preventive seizure order, arguing the lower court erred by refusing to supplement missing motivation regarding the risk of asset dissipation. The court held that the annulment was correct because the original order relied solely on the fungible nature of money, which fails to meet the specific evidentiary standard for periculum in mora established in recent precedent. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, upholding the requirement for autonomous judicial assessment of concrete risks beyond generic monetary characteristics.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 240 cod. pen.; Art. 309, comma 9 cod. proc. pen.; Art. 324, comma 7 cod. proc. pen.: The preventive seizure order for confiscation must contain specific motivation regarding periculum in mora, excluding any automatic reliance on the fungible nature of money as a substitute for concrete evidence of asset dissipation risk.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SENTENZAsul ricorso proposto dalProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di AvellinoNel procedimento nei confronti di:De Maio Roberto, nato a Avellino il 05/03/1988avverso l’ordinanza del 7 novembre 2025 del Tribunale di Avellinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, Fabiolarinvio del provvedimento impugnato.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 7 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Avellino ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino in data 23 settembre2025 finalizzato alla confisca, in via diretta o per equivalente, della somma di euro24.279,00 quale profitto del reato di riciclaggio, provvisoriamente contestato aRoberto De Maio, poiché, stante l’assenza di qualsivoglia motivazione, ancorchéconcisa, delle ragioni che rendevano attuale e concreto il pericolo che, nel temponecessario per pervenire ad accertamento di merito, la futura esecuzione dellaconfisca potesse essere vanificata da atti di dispersione del patrimonio da partedell’indagata, ha ritenuto di non potere procedere alla integrazione dellamotivazione in base al combinato disposto degli artt. 309, comma 9, cod. proc.pen. e 324, comma 7, cod. proc. pen., annullando conseguentemente il decreto disequestro preventivo.2.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Avellino, deducendo vizi di violazione di legge edi motivazione in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen., 309, comma 9, cod. proc.pen., 324, comma 7, cod. proc. pen., 322-ter cod. proc. pen. Si deduce che ilTribunale ha annullato il decreto di sequestro preventivo del giudice per le indaginipreliminari sulla base dell’erroneo presupposto che quest'ultimo non avessemotivato sulla sussistenza del periculum in mora e di non poter integrare suddettamotivazione mentre, invece, alle pagine 35 e 44 del decreto annullato, il giudiceavrebbe adeguatamente motivato sul punto.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è infondato e va rigettato.2. Nella fattispecie è stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca, invia diretta o per equivalente, della somma di euro 24.279,00, quale profitto delreato di cui all’art. 648-bis cod. pen. provvisoriamente contestato all’indagato.2.1. La giurisprudenza di legittimità richiede che il sequestro preventivo dicui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art.240 cod. pen., contenga la concisa motivazione anche del "periculum in mora", darapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativodella confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez.
U, n. 36959 del24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01).In continuità con l’interpretazione delle Sezioni Unite “Ellade” lagiurisprudenza ha chiarito che, nella motivazione del periculum in mora si deveescludere ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione,utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento alla natura fungibile deldenaro (tra le tante: Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, Rossi, Rv. 286671 – 01;Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024, Fiore, Rv. 286021 – 01).2.2. Con riferimento ai poteri del tribunale del riesame di integrare lamotivazione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale, la Corteha chiarito che si applicano le disposizioni concernenti il potere di annullamentodel tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma 9 dell'art. 309cod. proc. pen. - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.- in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativodella misura cautelare reale, nel senso che il tribunale del riesame annulla ilprovvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonomavalutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonchédegli elementi forniti dalla difesa (Sez.
U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv.266789 - 01).Tali principi sono stati costantemente ribaditi dalla Corte che, con specificoriferimento alla motivazione sul periculum in mora, ha affermato che, in tema diimpugnazioni cautelari reali, non è consentito al tribunale del riesame integrare lamotivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto dipericulum in mora, nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto talecarenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinatodisposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3,n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme Ci Tex Srl, Rv. 285747 - 01;
Sez. 3,n. 47120 del 26/11/2008, Gargiulo, Rv. 242268 - 01).2.3. Tanto premesso, nella fattispecie, la motivazione posta a fondamentodel sequestro risulta fare riferimento essenzialmente alla natura fungibile deldenaro ed ai connessi rischi di sottrazione o dispersione.Si tratta, dunque, di una motivazione che non risulta conforme ai principiaffermati dalla sentenza a Sezioni Unite “Ellade” e dalla successiva giurisprudenzadi legittimità, secondo cui non è sufficiente fondare il periculum in mora sul merorichiamo alla natura fungibile del denaro, trattandosi di parametro non pertinenteal giudizio prognostico richiesto al giudice della cautela, il quale è tenuto aspecificare gli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possaessere attesa senza rendere la confisca successivamente impraticabile.Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto di non potereprocedere alla integrazione della motivazione sul periculum in mora, in quantomancante.3.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso. La natura di partepubblica del ricorrente lo esonera dal pagamento delle spese processuali.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11266/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta daANNA MARIA DE SANTIS - Presidente - Sent. n. sez. 524/2026IGNAZIO PARDO CC - 26/02/2026SIMONETTA COLELLA R.G.N. 42696/2025DANIELA BIFULCODANIELA CARDAMONE - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto dalProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di AvellinoNel procedimento nei confronti di:De Maio Roberto, nato a Avellino il 05/03/1988avverso l’ordinanza del 7 novembre 2025 del Tribunale di Avellinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, Fabiolarinvio del provvedimento impugnato.RITENUTO IN FATTO1.
Con ordinanza del 7 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Avellino ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino in data 23 settembre2025 finalizzato alla confisca, in via diretta o per equivalente, della somma di euro24.279,00 quale profitto del reato di riciclaggio, provvisoriamente contestato aRoberto De Maio, poiché, stante l’assenza di qualsivoglia motivazione, ancorchéconcisa, delle ragioni che rendevano attuale e concreto il pericolo che, nel temponecessario per pervenire ad accertamento di merito, la futura esecuzione dellaconfisca potesse essere vanificata da atti di dispersione del patrimonio da partedell’indagata, ha ritenuto di non potere procedere alla integrazione dellamotivazione in base al combinato disposto degli artt. 309, comma 9, cod. proc.pen. e 324, comma 7, cod. proc. pen., annullando conseguentemente il decreto disequestro preventivo.2.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Avellino, deducendo vizi di violazione di legge edi motivazione in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen., 309, comma 9, cod. proc.pen., 324, comma 7, cod. proc. pen., 322-ter cod. proc. pen. Si deduce che ilTribunale ha annullato il decreto di sequestro preventivo del giudice per le indaginipreliminari sulla base dell’erroneo presupposto che quest'ultimo non avessemotivato sulla sussistenza del periculum in mora e di non poter integrare suddettamotivazione mentre, invece, alle pagine 35 e 44 del decreto annullato, il giudiceavrebbe adeguatamente motivato sul punto.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è infondato e va rigettato.2. Nella fattispecie è stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca, invia diretta o per equivalente, della somma di euro 24.279,00, quale profitto delreato di cui all’art. 648-bis cod. pen. provvisoriamente contestato all’indagato.2.1. La giurisprudenza di legittimità richiede che il sequestro preventivo dicui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art.240 cod. pen., contenga la concisa motivazione anche del "periculum in mora", darapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativodella confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez.
U, n. 36959 del24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01).In continuità con l’interpretazione delle Sezioni Unite “Ellade” lagiurisprudenza ha chiarito che, nella motivazione del periculum in mora si deveescludere ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione,utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento alla natura fungibile deldenaro (tra le tante: Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, Rossi, Rv. 286671 – 01;Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024, Fiore, Rv. 286021 – 01).2.2. Con riferimento ai poteri del tribunale del riesame di integrare lamotivazione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale, la Corteha chiarito che si applicano le disposizioni concernenti il potere di annullamentodel tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma 9 dell'art. 309cod. proc. pen. - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.- in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativodella misura cautelare reale, nel senso che il tribunale del riesame annulla ilprovvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonomavalutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonchédegli elementi forniti dalla difesa (Sez.
U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv.266789 - 01).Tali principi sono stati costantemente ribaditi dalla Corte che, con specificoriferimento alla motivazione sul periculum in mora, ha affermato che, in tema diimpugnazioni cautelari reali, non è consentito al tribunale del riesame integrare lamotivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto dipericulum in mora, nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto talecarenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinatodisposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3,n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme Ci Tex Srl, Rv. 285747 - 01;
Sez. 3,n. 47120 del 26/11/2008, Gargiulo, Rv. 242268 - 01).2.3. Tanto premesso, nella fattispecie, la motivazione posta a fondamentodel sequestro risulta fare riferimento essenzialmente alla natura fungibile deldenaro ed ai connessi rischi di sottrazione o dispersione.Si tratta, dunque, di una motivazione che non risulta conforme ai principiaffermati dalla sentenza a Sezioni Unite “Ellade” e dalla successiva giurisprudenzadi legittimità, secondo cui non è sufficiente fondare il periculum in mora sul merorichiamo alla natura fungibile del denaro, trattandosi di parametro non pertinenteal giudizio prognostico richiesto al giudice della cautela, il quale è tenuto aspecificare gli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possaessere attesa senza rendere la confisca successivamente impraticabile.Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto di non potereprocedere alla integrazione della motivazione sul periculum in mora, in quantomancante.3.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso. La natura di partepubblica del ricorrente lo esonera dal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA CARDAMONE ANNA MARIA DE SANTISP.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA CARDAMONE ANNA MARIA DE SANTIS