Italian Supreme Court annuls appeal judgment for procedural nullity due to missed appearance term and absent defense counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment without remittal due to two distinct procedural nullities. The defendant successfully argued that the appeal was filed outside the forty-day appearance deadline and that the oral hearing was denied despite a timely request, resulting in a non-participated chamber trial. The court ruled that these violations constitute absolute and intermediate nullities, necessitating the annulment and remittal of the case for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 601, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 179, comma 1, cod. proc. pen.: The failure to observe the forty-day appearance term and the holding of a non-participated oral hearing constitute absolute and intermediate nullities requiring annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SENTENZAsul ricorso proposto da:Trucco Sebastiano, nato a Napoli il 19/11/1975avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, Fabiolaeccezione di cui al primo motivo di ricorso, con conseguente rinvio alla Corte diappello di Napoli, per provvedere, e il rigetto del ricorso quanto al secondo motivoin quanto infondato.RITENUTO IN FATTO1.
Con sentenza del 1 luglio 2025, la Corte di appello di Napoli, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 29 aprile2024, escludeva la recidiva e rideterminava in mesi quattro di reclusione la penaapplicata a Sebastiano Trucco per il reato di cui all’art. 707 cod. pen.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo:2.1. Nullità della sentenza per violazione di legge ex art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 cod. proc. pen., 180 cod. proc.pen., 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. e 601 cod. proc. pen.Si deduce che la Corte di appello non ha proceduto alla trattazione oraledel procedimento all’udienza del 1 luglio 2025, nonostante la rituale richiestaavanzata entro il termine di legge di quindici giorni dalla notifica dell’avviso difissazione dell’udienza ex art. 601 cod. proc. pen.2.2.
Nullità della sentenza per violazione di legge ex art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 cod. proc. pen., 180 cod. proc.pen., e 601 cod. proc. pen.Si deduce il mancato rispetto del termine per comparire di quaranta giornidi cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., come tempestivamente eccepito conil medesimo atto con il quale era stata richiesta la trattazione orale delprocedimento.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato e i due motivi possono essere esaminaticongiuntamente.2. La Corte ha chiarito che la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc.pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, cheindividua in quaranta giorni il termine per comparire nei giudizi di appello, èapplicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024 (Sez.U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 – 01); dunque, tale termine percompartire è applicabile alla fattispecie in esame, nella quale l’appello è statoproposto in data 19 settembre 2024.2.1.
La Corte ha anche affermato che, nel giudizio di appello, il mancatorispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'interventodell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art.180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondogrado (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 – 02).2.2. Per quanto riguarda le conseguenze della mancata celebrazionedell'udienza partecipata, pur ritualmente richiesta, la Corte ha chiarito che, nelvigore del regime di ordinaria trattazione cartolare introdotto dall'art. 598-bis cod.proc. pen., ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestivarichiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale nonpartecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme daquello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria lapresenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art.179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35803 del 09/10/2025, G., Rv. 288681– 01;
Sez. 6, n. 30069 del 23/05/2025, Barakah, Rv. 288439 – 01).2.3. Nella fattispecie, dall’esame degli atti, consentito alla Corte essendostata dedotta una violazione di legge processuale (Sez. U, n. 42792 del31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), emerge che il decreto di citazione perl’udienza del 1 luglio 2025 dinanzi alla Corte di appello è stato notificatoall’imputato in data 18 giugno 2025, in violazione del termine per comparire digiorni quaranta fissato dall’art. 603, comma 3, cod. proc. pen.Emerge anche che, con atto datato 23 giugno 2025 e pervenuto alla Cortedi appello di Napoli in pari data tramite posta elettronica certificata, l’imputato e ilsuo difensore hanno tempestivamente eccepito la tardività della ricezione deldecreto di citazione, per il mancato rispetto del termine per comparire di cui all’art.601, comma 3, cod. proc. pen.2.4.
Inoltre, con il medesimo atto del 23 giugno 2025, è statatempestivamente richiesta la trattazione orale del procedimento, nel rispetto deltermine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione ex art. 601 cod.proc. pen., previsto dall’art. 598-bis comma 2, cod. proc. pen., ma, nonostanteciò, la Corte di appello ha disposto procedersi alla trattazione cartolare «nonessendo pervenuta alcuna richiesta delle parti di trattazione orale ed in presenzadel processo».2.5. Ne consegue che la sentenza è affetta da nullità a regime intermedioper il mancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorni,tempestivamente eccepito dall’imputato e dal suo difensore, e da nullità assolutaperché, pur essendo stata presentata rituale e tempestiva richiesta di trattazioneorale, lo svolgimento del processo è avvenuto con rito camerale non partecipato.3.
Per le considerazioni esposte, la sentenza affetta da nullità deve essereannullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoliper l'ulteriore corso.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11264/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta daANNA MARIA DE SANTIS - Presidente - Sent. n. sez. 519/2026IGNAZIO PARDO CC - 26/02/2026SIMONETTA COLELLA R.G.N. 42346/2025DANIELA BIFULCODANIELA CARDAMONE - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:Trucco Sebastiano, nato a Napoli il 19/11/1975avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, Fabiolaeccezione di cui al primo motivo di ricorso, con conseguente rinvio alla Corte diappello di Napoli, per provvedere, e il rigetto del ricorso quanto al secondo motivoin quanto infondato.RITENUTO IN FATTO1.
Con sentenza del 1 luglio 2025, la Corte di appello di Napoli, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 29 aprile2024, escludeva la recidiva e rideterminava in mesi quattro di reclusione la penaapplicata a Sebastiano Trucco per il reato di cui all’art. 707 cod. pen.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo:2.1. Nullità della sentenza per violazione di legge ex art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 cod. proc. pen., 180 cod. proc.pen., 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. e 601 cod. proc. pen.Si deduce che la Corte di appello non ha proceduto alla trattazione oraledel procedimento all’udienza del 1 luglio 2025, nonostante la rituale richiestaavanzata entro il termine di legge di quindici giorni dalla notifica dell’avviso difissazione dell’udienza ex art. 601 cod. proc. pen.2.2.
Nullità della sentenza per violazione di legge ex art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 cod. proc. pen., 180 cod. proc.pen., e 601 cod. proc. pen.Si deduce il mancato rispetto del termine per comparire di quaranta giornidi cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., come tempestivamente eccepito conil medesimo atto con il quale era stata richiesta la trattazione orale delprocedimento.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato e i due motivi possono essere esaminaticongiuntamente.2. La Corte ha chiarito che la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc.pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, cheindividua in quaranta giorni il termine per comparire nei giudizi di appello, èapplicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024 (Sez.U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 – 01); dunque, tale termine percompartire è applicabile alla fattispecie in esame, nella quale l’appello è statoproposto in data 19 settembre 2024.2.1.
La Corte ha anche affermato che, nel giudizio di appello, il mancatorispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'interventodell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art.180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondogrado (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 – 02).2.2. Per quanto riguarda le conseguenze della mancata celebrazionedell'udienza partecipata, pur ritualmente richiesta, la Corte ha chiarito che, nelvigore del regime di ordinaria trattazione cartolare introdotto dall'art. 598-bis cod.proc. pen., ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestivarichiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale nonpartecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme daquello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria lapresenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art.179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35803 del 09/10/2025, G., Rv. 288681– 01;
Sez. 6, n. 30069 del 23/05/2025, Barakah, Rv. 288439 – 01).2.3. Nella fattispecie, dall’esame degli atti, consentito alla Corte essendostata dedotta una violazione di legge processuale (Sez. U, n. 42792 del31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), emerge che il decreto di citazione perl’udienza del 1 luglio 2025 dinanzi alla Corte di appello è stato notificatoall’imputato in data 18 giugno 2025, in violazione del termine per comparire digiorni quaranta fissato dall’art. 603, comma 3, cod. proc. pen.Emerge anche che, con atto datato 23 giugno 2025 e pervenuto alla Cortedi appello di Napoli in pari data tramite posta elettronica certificata, l’imputato e ilsuo difensore hanno tempestivamente eccepito la tardività della ricezione deldecreto di citazione, per il mancato rispetto del termine per comparire di cui all’art.601, comma 3, cod. proc. pen.2.4.
Inoltre, con il medesimo atto del 23 giugno 2025, è statatempestivamente richiesta la trattazione orale del procedimento, nel rispetto deltermine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione ex art. 601 cod.proc. pen., previsto dall’art. 598-bis comma 2, cod. proc. pen., ma, nonostanteciò, la Corte di appello ha disposto procedersi alla trattazione cartolare «nonessendo pervenuta alcuna richiesta delle parti di trattazione orale ed in presenzadel processo».2.5. Ne consegue che la sentenza è affetta da nullità a regime intermedioper il mancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorni,tempestivamente eccepito dall’imputato e dal suo difensore, e da nullità assolutaperché, pur essendo stata presentata rituale e tempestiva richiesta di trattazioneorale, lo svolgimento del processo è avvenuto con rito camerale non partecipato.3.
Per le considerazioni esposte, la sentenza affetta da nullità deve essereannullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoliper l'ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Napoli per l'ulteriore corso.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA CARDAMONE ANNA MARIA DE SANTISP.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Napoli per l'ulteriore corso.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA CARDAMONE ANNA MARIA DE SANTIS