Italian Supreme Court dismisses appeal filed personally by defendant, requiring counsel per procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Koulibaly Gueladje's appeal inadmissible because it was signed personally by the defendant rather than by a registered defense attorney. The court held that under Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure, appeals must be submitted by qualified counsel to avoid rejection. Consequently, the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court must be signed by a registered defense attorney; personal submission by the party renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZAsul ricorso proposto da:KOULIBALY GUELADJE nato in Guinea il 25/11/1988avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che Gueladje Koulibaly propone personalmente ricorso avverso lasentenza della Corte di appello di Genova, che ne ha confermato la condanna peril reato di danneggiamento;Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 571,comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmentedall’imputato, anziché da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte dicassazione (v., per tutti, Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv.272010 – 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento,compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla partepersonalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena diinammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»);Ritenuto infine che l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen. e che alla pronunciaconsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11248/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da:ANDREA PELLEGRINO - Presidente - Ord. n. sez. 450/2026PIERO MESSINI D'AGOSTINI CC - 17/02/2026ALESSANDRO LEOPIZZI R.G.N. 3285/2026DANIELA BIFULCO - Relatore -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da:KOULIBALY GUELADJE nato in Guinea il 25/11/1988avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che Gueladje Koulibaly propone personalmente ricorso avverso lasentenza della Corte di appello di Genova, che ne ha confermato la condanna peril reato di danneggiamento;Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 571,comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmentedall’imputato, anziché da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte dicassazione (v., per tutti, Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv.272010 – 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento,compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla partepersonalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena diinammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»);Ritenuto infine che l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen. e che alla pronunciaconsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela Bifulco Andrea PellegrinoP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela Bifulco Andrea Pellegrino