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Sentenza — n. 11149/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11149/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11149/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZAvista la richiesta di rimessione proposta da:ABBONDANDOLO CLAUDIO nato a NAPOLI il 22/12/1972MOCCIA ANTONIO nato ad AFRAGOLA il 13/06/1964MOCCIA LUIGI nato a NAPOLI IL 05/09/1956CARLINO RAFFAELE nato a NAPOLI il 01/10/1950CIOTOLA FLORA nato a NAPOLI il 04/05/1976CREDENDINO PASQUALE nato ad AFRAGOLA il 04/06/1963DI SARNO FRANCESCO nato a NAPOLI il 11/06/1971ESPOSITO GIOVANNI nato ad AFRAGOLA il 20/03/1954MOCCIA ANGELO nato ad AFRAGOLA il 25/07/1957MOCCIA GENNARO nato a NAPOLI il 23/10/1987PISCOPO ANGELO nato ad ACERRA il 24/11/1983RUBICONTI GENNARO nato ad AFRAGOLA il 30/11/1970visti gli atti e letta l’istanza di rimessione;udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratoregenerale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per il rigetto dell’istanza;sentiti altresì:l'Avvocato MARCO GUIDI, nell’interesse della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., chesi è associato alle conclusioni del pubblico ministero e chiede il rigetto dell'istanzadi rimessione;l'Avvocato NICOLA QUATRANO, nell’interesse di CREDENDINO PASQUALE, di DELUCA CARMELA, di DI SARNO FRANCESCO e di MAISTO SALVATORE ha illustratole ragioni dell’istanza e ne ha chiesto l'accoglimento;l'Avvocata ALESSANDRA MAFFI, nell’interesse di MARIO SALIERNO, ha illustrato leragioni dell’istanza e ne ha chiesto l'accoglimento;l'Avvocato ERNESTA SIRACUSA, nell’interesse di MOCCIA GENNARO (classe '87)e COPPETA GABRIELE, ha illustrato le ragioni dell’istanza e ne ha chiesto l'accogli-mento;l'Avvocato ANGELO ALESSANDRO SAMMARCO, nell’interesse di ESPOSITO GIO-VANNI, ha illustrato le ragioni dell’istanza e ne ha chiesto l'accoglimento;l'Avvocato GIANLUCA DI DOMENICO, nell’interesse di FINOCCHIO PASQUALE, nonrimettente, si è rimesso alla valutazione della Corte.RITENUTO IN FATTO1.

Regesto Legislator

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art. 488 cod. proc. pen, art. 46 cod. proc. pen; Sentenza — n. 11149/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 4122/1997, cit.; Sez. 1,n. 5652/1995, cit.; Sez. 1, n. 4859 del 06/10/1995, Micheletti, Rv. 203023-01).Tale rigore non consente di ritenere valida la notificazione eseguita a manidel difensore in udienza, in mancanza di una condizione indispensabile diammissibilità ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen.2. All'inammissibilità della richiesta consegue, ai sensi dell'art. 48, comma6, cod. proc. pen., la condanna degli istanti al pagamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremilaciascuno.

Parole chiave

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pubblicità della procedura complessità della procedura dubbi sull'imparzialità censure procedurali ritardo del ministero pubblico rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 488 cod. proc. pen
art. 46 cod. proc. pen
203023-01).Tale rigore non consente di ritenere valida la notificazione eseguita a manidel difensore in udienza, in mancanza di una condizione indispensabile diammissibilità ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen.2.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 44598/2013
Sez. 1, n.4122/1997
Sez. 1, n.4122/1997, cit.; Sez.
Sez. 1, n. 5652/1995
1, n.4122/1997, cit.; Sez. 1, n. 5652/1995, cit.; Sez.
Sez. 1, n. 4122/1997
Sez. 1, n. 4122/1997, cit.; Sez.
Sez. 1,n. 5652/1995
4122/1997, cit.; Sez. 1,n. 5652/1995, cit.; Sez.
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Testo completo

ORDINANZAvista la richiesta di rimessione proposta da:ABBONDANDOLO CLAUDIO nato a NAPOLI il 22/12/1972MOCCIA ANTONIO nato ad AFRAGOLA il 13/06/1964MOCCIA LUIGI nato a NAPOLI IL 05/09/1956CARLINO RAFFAELE nato a NAPOLI il 01/10/1950CIOTOLA FLORA nato a NAPOLI il 04/05/1976CREDENDINO PASQUALE nato ad AFRAGOLA il 04/06/1963DI SARNO FRANCESCO nato a NAPOLI il 11/06/1971ESPOSITO GIOVANNI nato ad AFRAGOLA il 20/03/1954MOCCIA ANGELO nato ad AFRAGOLA il 25/07/1957MOCCIA GENNARO nato a NAPOLI il 23/10/1987PISCOPO ANGELO nato ad ACERRA il 24/11/1983RUBICONTI GENNARO nato ad AFRAGOLA il 30/11/1970visti gli atti e letta l’istanza di rimessione;udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratoregenerale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per il rigetto dell’istanza;sentiti altresì:l'Avvocato MARCO GUIDI, nell’interesse della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., chesi è associato alle conclusioni del pubblico ministero e chiede il rigetto dell'istanzadi rimessione;l'Avvocato NICOLA QUATRANO, nell’interesse di CREDENDINO PASQUALE, di DELUCA CARMELA, di DI SARNO FRANCESCO e di MAISTO SALVATORE ha illustratole ragioni dell’istanza e ne ha chiesto l'accoglimento;l'Avvocata ALESSANDRA MAFFI, nell’interesse di MARIO SALIERNO, ha illustrato leragioni dell’istanza e ne ha chiesto l'accoglimento;l'Avvocato ERNESTA SIRACUSA, nell’interesse di MOCCIA GENNARO (classe '87)e COPPETA GABRIELE, ha illustrato le ragioni dell’istanza e ne ha chiesto l'accogli-mento;l'Avvocato ANGELO ALESSANDRO SAMMARCO, nell’interesse di ESPOSITO GIO-VANNI, ha illustrato le ragioni dell’istanza e ne ha chiesto l'accoglimento;l'Avvocato GIANLUCA DI DOMENICO, nell’interesse di FINOCCHIO PASQUALE, nonrimettente, si è rimesso alla valutazione della Corte.RITENUTO IN FATTO1.

Gli istanti premettono di essere imputati per il reato di cui all’art. 416-biscod. pen. in un processo iniziato presso il Tribunale di Napoli Nord e poi spostatoper competenza al Tribunale di Napoli, dove pende davanti alla settima sezione.Viene evidenziato che i tempi lunghi del processo portavano alla scadenzadei termini massimi di durata delle misure cautelari e alla loro conseguente scar-cerazione in data 24/07/2025, che provocava una sorta di scandalo mediatico cheè alla base dell’istanza di rimessione.Secondo i ricorrenti, infatti, la pressione mediatica ha influenzato e in-fluenza i giudici, che hanno adottato disposizioni che hanno compromesso il dirittodi difesa, tali da suscitare il legittimo sospetto sulla loro effettiva imparzialità [deigiudici investiti dal processo].A dimostrazione dell’esistenza di una campagna mediatica vengono richia-mate le dichiarazioni rese dallo scrittore Roberto Saviano, dall’ex magistrato ecandidato sindaco di Napoli Catello Maresca, dall’influencer Gennaro Panzuto.Il turbamento nel giudizio, secondo i ricorrenti, è dimostrato da tutta unaserie di provvedimenti e comportamenti adottati dai giudici, soprattutto intesi aconsiderare il processo prioritario rispetto ad altri, che vengono puntualmente de-scritti, insieme a una pluralità di ulteriori circostanze.Sulla base di tali premesse in fatto la richiesta di rimessione muove dallarappresentazione di una situazione ambientale eccezionalmente deteriorata, nellaquale il processo non si svolgerebbe più in un contesto di fisiologica attenzionepubblica, ma all’interno di una campagna mediatica pervasiva, localmente concen-trata e fortemente polarizzata, capace di incidere sul regolare esercizio della giu-risdizione.

Il presupposto è che tale pressione abbia assunto una dimensione taleda non poter essere più considerata esterna o neutra rispetto al giudizio.Si osserva che ciò che rileva non è, in sé, l’esistenza di un dibattito pubblicoacceso, bensì il fatto che questa pressione avrebbe orientato l’organizzazione delprocesso, imprimendogli un carattere di eccezionalità non giustificato da esigenzeoggettive. L’attribuzione al procedimento di una priorità assoluta, l’imposizione ditempi di definizione rigidi e predeterminati, la compressione delle esigenze difen-sive e la concentrazione del giudizio in un collegio sottratto alle ordinarie regoletabellari vengono presentate come scelte funzionali a dare una risposta alla“piazza”, piuttosto che a garantire un equilibrato svolgimento del processo.In questo quadro assume rilievo il ruolo del vertice dell’ufficio giudiziario,non in una prospettiva soggettiva di sospetto personale, ma come centro di impu-tazione di decisioni organizzative che avrebbero recepito e tradotto le sollecitazioniesterne in assetti processuali concreti.

La pressione mediatica, così, non si sarebbelimitata a creare un clima ostile, ma avrebbe inciso sulle condizioni strutturali delgiudizio, determinando un coinvolgimento dell’intero Tribunale e rendendo inidoneii rimedi ordinari dell’astensione e della ricusazione.Il legittimo sospetto, secondo gli istanti, si presenta come fenomeno ogget-tivo e sistemico: non si denuncia l’incapacità tecnica dei giudici né un loro pregiu-dizio individuale, ma il rischio che il giudizio sia condizionato da un contesto nelquale l’accusa viene simbolicamente identificata con l’interesse pubblico e la difesacon un ostacolo alla sua realizzazione.

In tale clima, la reiterata adozione di deci-sioni già orientate all’accelerazione e alla specializzazione del processo è indicatacome conferma di un condizionamento non più potenziale, ma attuale.La rimessione viene dunque richiesta non come rimedio eccezionale a unsingolo atto, ma come strumento necessario per ristabilire la neutralità del conte-sto giudiziario, spostando il processo in una sede in cui possa svolgersi al riparoda pressioni ambientali tali da far dubitare, secondo un criterio oggettivo, dellapiena imparzialità del giudice e della effettiva parità delle parti.Con successiva memoria i ricorrenti – oltre a richiedere l’integrazione delcontraddittorio nei confronti di tutte le parti – illustrano altri [ulteriori] accadimentia ulteriore sostegno di quanto sostenuto.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

L’istanza è inammissibile in quanto non è stata notificata ritualmentealle parti interessate, personalmente.Va rilevato, infatti, che l’istanza è stata resa nota agli altri imputati nonrimettenti mediante la consegna di una copia al loro difensore in udienza, il qualeha firmato per ricevuta su un foglio predisposto dai difensori dei ricorrenti rimet-tenti.In particolare, per come emerge dalla lettura della trascrizione della relativafonoregistrazione, all’udienza del 19 novembre 2025, l’Avvocato Quatrano, anchein nome e per conto degli Avvocati Lepre, Migliaccio, Genovino, Campana, Sam-marco, Botti, Siracusa, Spadafora e Procentese, depositava l’istanza di rimessionespecificando che detto deposito doveva valere come avviso per tutte le parti, allequali contestualmente consegnava copia dell’istanza corredata degli allegati.

Siprecisava che la copia veniva consegnata alle parti private presenti o rappresen-tate e al Pubblico ministero, parti civili comprese, mentre per i terzi interessati nonpresenti e le persone offese non costituite [,] si sarebbe provveduto nei termini dilegge.Sempre dalla lettura della trascrizione della fonoregistrazione del verbaledell’udienza del 19 novembre 2025 emerge che l’Avvocato Quatrano specificava:«questa notifica viene fatta in conformità con l’orientamento stabilito dalla cassa-zione prima, sentenza n. 56 del 9 gennaio 1996 che è stata poi confermata inte-gralmente con orientamento della successiva ordinanza della seconda sezione del2015 numero 45333».Dalla lettura del verbale emerge, ancora, che gli avvocati – in accordo conil Presidente del Collegio – si riservavano di depositare l’istanza in cancelleria.L’istanza, in effetti, risulta depositata in Cancelleria il 19.11.2025.Tanto rilevato in fatto, va osservato che la descritta modalità di comunica-zione – ossia consegna di copia dell’istanza di rimessione a mani del difensore degliimputati e delle parti civili presenti in aula – non soddisfa le formalità previste apena d’inammissibilità dall’art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen., che dispone chel’istanza di rimessione sia notificata alle altre parti, senza che siano ammessi equi-pollenti.È pacifico che la notifica alle altre parti di detta richiesta costituisce unacondizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipol-lenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve essere dichiarata inammissibile(Sez.

U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv. 201300; Sez. 2, n. 45333 del28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, Savio, Rv.218403).Quanto alla corretta interpretazione della norma in ordine alle modalità diconcrete di notificazione, questa Corte ha avuto modo di affermare più volte chel’istanza deve essere portata a conoscenza (notificata) alle parti personalmente enon al loro difensore.In tal senso è stato chiarito che «anche in caso di assenza per rinuncia aldibattimento da parte di imputato, è irrituale la notificazione dell'istanza dirimessione di altra parte del processo al suo difensore, in quanto la rappresentanzaa quest'ultimo attribuita in via generale dall'art. 488 cod. proc. pen. non opera perla ricezione di detta istanza, che è atto personale della parte, del quale sonodestinatarie personalmente le altre parti e la cui notifica non ammetteequipollenti» (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580;

Sez. 5,n. 6357 del 16/12/2016, dep. 2017, B., Rv. 269448; Sez. 1, n. 4122 del12/06/1997, Aschieri, Rv. 208398; Sez. 1, n. 5652 del 09/11/1995, Galli, Rv.203063; nello stesso senso, fra le sentenze non massimate, Sez. 6, n. 16124 del13/05/2020, Mazzei; Sez. 5, n. 4185 del 20/12/2018, dep. 2019, Staiti; Sez. 7, n.44598 del 29/10/2013, Strangio).Il rigore di tale orientamento – che impone la notifica alle altre partipersonalmente, compresa la persona offesa dal reato ancorché non costituita partecivile – trova giustificazione nella rilevanza della richiesta di rimessione che,potendo comportare una deroga al principio costituzionale del giudice naturaleprecostituito per legge, deve essere ben conosciuta dagli altri interessati affinchéabbiano la possibilità di interloquire (Sez. 7, n. 44598/2013, cit.;

Sez. 1, n.4122/1997, cit.; Sez. 1, n. 5652/1995, cit.; Sez. 1, n. 55 del 09/01/1998,Bardellino, Rv. 210234).Il fondamento ispiratore del rigore che connota tale interpretazione,dunque, va rinvenuto nel presidio del principio del giudice naturale precostituitoper legge, suscettibile di essere messo in discussione per effetto dello spostamentodel processo, con la conseguente necessità di assicurare la piena conoscenza daparte degli interessati di un atto tanto rilevante, quale è quello della richiesta dirimessione, così che gli stessi siano posti in condizione di interloquire (Sez. 5, n.39039 del 06/07/2012, Angelini, Rv. 253720;

Sez. 1, n. 4122/1997, cit.; Sez. 1,n. 5652/1995, cit.; Sez. 1, n. 4859 del 06/10/1995, Micheletti, Rv. 203023-01).Tale rigore non consente di ritenere valida la notificazione eseguita a manidel difensore in udienza, in mancanza di una condizione indispensabile diammissibilità ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen.2. All'inammissibilità della richiesta consegue, ai sensi dell'art. 48, comma6, cod. proc. pen., la condanna degli istanti al pagamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremilaciascuno.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumer o di raccolta generale 11149/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da:PIERO MESSINI D’AGOSTINI - Presidente - Ord. n. sez. 622IGNAZIO PARDO CC – 06/03/2026MICHELE CALVISI R.G.N. 40384/2025EMANUELE CERSOSIMOANTONIO SARACO - Relatore -ha pronunciato la seguenteORDINANZAvista la richiesta di rimessione proposta da:ABBONDANDOLO CLAUDIO nato a NAPOLI il 22/12/1972MOCCIA ANTONIO nato ad AFRAGOLA il 13/06/1964MOCCIA LUIGI nato a NAPOLI IL 05/09/1956CARLINO RAFFAELE nato a NAPOLI il 01/10/1950CIOTOLA FLORA nato a NAPOLI il 04/05/1976CREDENDINO PASQUALE nato ad AFRAGOLA il 04/06/1963DI SARNO FRANCESCO nato a NAPOLI il 11/06/1971ESPOSITO GIOVANNI nato ad AFRAGOLA il 20/03/1954MOCCIA ANGELO nato ad AFRAGOLA il 25/07/1957MOCCIA GENNARO nato a NAPOLI il 23/10/1987PISCOPO ANGELO nato ad ACERRA il 24/11/1983RUBICONTI GENNARO nato ad AFRAGOLA il 30/11/1970visti gli atti e letta l’istanza di rimessione;udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratoregenerale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per il rigetto dell’istanza;sentiti altresì:l'Avvocato MARCO GUIDI, nell’interesse della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., chesi è associato alle conclusioni del pubblico ministero e chiede il rigetto dell'istanzadi rimessione;l'Avvocato NICOLA QUATRANO, nell’interesse di CREDENDINO PASQUALE, di DELUCA CARMELA, di DI SARNO FRANCESCO e di MAISTO SALVATORE ha illustratole ragioni dell’istanza e ne ha chiesto l'accoglimento;l'Avvocata ALESSANDRA MAFFI, nell’interesse di MARIO SALIERNO, ha illustrato leragioni dell’istanza e ne ha chiesto l'accoglimento;l'Avvocato ERNESTA SIRACUSA, nell’interesse di MOCCIA GENNARO (classe '87)e COPPETA GABRIELE, ha illustrato le ragioni dell’istanza e ne ha chiesto l'accogli-mento;l'Avvocato ANGELO ALESSANDRO SAMMARCO, nell’interesse di ESPOSITO GIO-VANNI, ha illustrato le ragioni dell’istanza e ne ha chiesto l'accoglimento;l'Avvocato GIANLUCA DI DOMENICO, nell’interesse di FINOCCHIO PASQUALE, nonrimettente, si è rimesso alla valutazione della Corte.RITENUTO IN FATTO1.

Gli istanti premettono di essere imputati per il reato di cui all’art. 416-biscod. pen. in un processo iniziato presso il Tribunale di Napoli Nord e poi spostatoper competenza al Tribunale di Napoli, dove pende davanti alla settima sezione.Viene evidenziato che i tempi lunghi del processo portavano alla scadenzadei termini massimi di durata delle misure cautelari e alla loro conseguente scar-cerazione in data 24/07/2025, che provocava una sorta di scandalo mediatico cheè alla base dell’istanza di rimessione.Secondo i ricorrenti, infatti, la pressione mediatica ha influenzato e in-fluenza i giudici, che hanno adottato disposizioni che hanno compromesso il dirittodi difesa, tali da suscitare il legittimo sospetto sulla loro effettiva imparzialità [deigiudici investiti dal processo].A dimostrazione dell’esistenza di una campagna mediatica vengono richia-mate le dichiarazioni rese dallo scrittore Roberto Saviano, dall’ex magistrato ecandidato sindaco di Napoli Catello Maresca, dall’influencer Gennaro Panzuto.Il turbamento nel giudizio, secondo i ricorrenti, è dimostrato da tutta unaserie di provvedimenti e comportamenti adottati dai giudici, soprattutto intesi aconsiderare il processo prioritario rispetto ad altri, che vengono puntualmente de-scritti, insieme a una pluralità di ulteriori circostanze.Sulla base di tali premesse in fatto la richiesta di rimessione muove dallarappresentazione di una situazione ambientale eccezionalmente deteriorata, nellaquale il processo non si svolgerebbe più in un contesto di fisiologica attenzionepubblica, ma all’interno di una campagna mediatica pervasiva, localmente concen-trata e fortemente polarizzata, capace di incidere sul regolare esercizio della giu-risdizione.

Il presupposto è che tale pressione abbia assunto una dimensione taleda non poter essere più considerata esterna o neutra rispetto al giudizio.Si osserva che ciò che rileva non è, in sé, l’esistenza di un dibattito pubblicoacceso, bensì il fatto che questa pressione avrebbe orientato l’organizzazione delprocesso, imprimendogli un carattere di eccezionalità non giustificato da esigenzeoggettive. L’attribuzione al procedimento di una priorità assoluta, l’imposizione ditempi di definizione rigidi e predeterminati, la compressione delle esigenze difen-sive e la concentrazione del giudizio in un collegio sottratto alle ordinarie regoletabellari vengono presentate come scelte funzionali a dare una risposta alla“piazza”, piuttosto che a garantire un equilibrato svolgimento del processo.In questo quadro assume rilievo il ruolo del vertice dell’ufficio giudiziario,non in una prospettiva soggettiva di sospetto personale, ma come centro di impu-tazione di decisioni organizzative che avrebbero recepito e tradotto le sollecitazioniesterne in assetti processuali concreti.

La pressione mediatica, così, non si sarebbelimitata a creare un clima ostile, ma avrebbe inciso sulle condizioni strutturali delgiudizio, determinando un coinvolgimento dell’intero Tribunale e rendendo inidoneii rimedi ordinari dell’astensione e della ricusazione.Il legittimo sospetto, secondo gli istanti, si presenta come fenomeno ogget-tivo e sistemico: non si denuncia l’incapacità tecnica dei giudici né un loro pregiu-dizio individuale, ma il rischio che il giudizio sia condizionato da un contesto nelquale l’accusa viene simbolicamente identificata con l’interesse pubblico e la difesacon un ostacolo alla sua realizzazione.

In tale clima, la reiterata adozione di deci-sioni già orientate all’accelerazione e alla specializzazione del processo è indicatacome conferma di un condizionamento non più potenziale, ma attuale.La rimessione viene dunque richiesta non come rimedio eccezionale a unsingolo atto, ma come strumento necessario per ristabilire la neutralità del conte-sto giudiziario, spostando il processo in una sede in cui possa svolgersi al riparoda pressioni ambientali tali da far dubitare, secondo un criterio oggettivo, dellapiena imparzialità del giudice e della effettiva parità delle parti.Con successiva memoria i ricorrenti – oltre a richiedere l’integrazione delcontraddittorio nei confronti di tutte le parti – illustrano altri [ulteriori] accadimentia ulteriore sostegno di quanto sostenuto.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

L’istanza è inammissibile in quanto non è stata notificata ritualmentealle parti interessate, personalmente.Va rilevato, infatti, che l’istanza è stata resa nota agli altri imputati nonrimettenti mediante la consegna di una copia al loro difensore in udienza, il qualeha firmato per ricevuta su un foglio predisposto dai difensori dei ricorrenti rimet-tenti.In particolare, per come emerge dalla lettura della trascrizione della relativafonoregistrazione, all’udienza del 19 novembre 2025, l’Avvocato Quatrano, anchein nome e per conto degli Avvocati Lepre, Migliaccio, Genovino, Campana, Sam-marco, Botti, Siracusa, Spadafora e Procentese, depositava l’istanza di rimessionespecificando che detto deposito doveva valere come avviso per tutte le parti, allequali contestualmente consegnava copia dell’istanza corredata degli allegati.

Siprecisava che la copia veniva consegnata alle parti private presenti o rappresen-tate e al Pubblico ministero, parti civili comprese, mentre per i terzi interessati nonpresenti e le persone offese non costituite [,] si sarebbe provveduto nei termini dilegge.Sempre dalla lettura della trascrizione della fonoregistrazione del verbaledell’udienza del 19 novembre 2025 emerge che l’Avvocato Quatrano specificava:«questa notifica viene fatta in conformità con l’orientamento stabilito dalla cassa-zione prima, sentenza n. 56 del 9 gennaio 1996 che è stata poi confermata inte-gralmente con orientamento della successiva ordinanza della seconda sezione del2015 numero 45333».Dalla lettura del verbale emerge, ancora, che gli avvocati – in accordo conil Presidente del Collegio – si riservavano di depositare l’istanza in cancelleria.L’istanza, in effetti, risulta depositata in Cancelleria il 19.11.2025.Tanto rilevato in fatto, va osservato che la descritta modalità di comunica-zione – ossia consegna di copia dell’istanza di rimessione a mani del difensore degliimputati e delle parti civili presenti in aula – non soddisfa le formalità previste apena d’inammissibilità dall’art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen., che dispone chel’istanza di rimessione sia notificata alle altre parti, senza che siano ammessi equi-pollenti.È pacifico che la notifica alle altre parti di detta richiesta costituisce unacondizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipol-lenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve essere dichiarata inammissibile(Sez.

U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv. 201300; Sez. 2, n. 45333 del28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, Savio, Rv.218403).Quanto alla corretta interpretazione della norma in ordine alle modalità diconcrete di notificazione, questa Corte ha avuto modo di affermare più volte chel’istanza deve essere portata a conoscenza (notificata) alle parti personalmente enon al loro difensore.In tal senso è stato chiarito che «anche in caso di assenza per rinuncia aldibattimento da parte di imputato, è irrituale la notificazione dell'istanza dirimessione di altra parte del processo al suo difensore, in quanto la rappresentanzaa quest'ultimo attribuita in via generale dall'art. 488 cod. proc. pen. non opera perla ricezione di detta istanza, che è atto personale della parte, del quale sonodestinatarie personalmente le altre parti e la cui notifica non ammetteequipollenti» (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580;

Sez. 5,n. 6357 del 16/12/2016, dep. 2017, B., Rv. 269448; Sez. 1, n. 4122 del12/06/1997, Aschieri, Rv. 208398; Sez. 1, n. 5652 del 09/11/1995, Galli, Rv.203063; nello stesso senso, fra le sentenze non massimate, Sez. 6, n. 16124 del13/05/2020, Mazzei; Sez. 5, n. 4185 del 20/12/2018, dep. 2019, Staiti; Sez. 7, n.44598 del 29/10/2013, Strangio).Il rigore di tale orientamento – che impone la notifica alle altre partipersonalmente, compresa la persona offesa dal reato ancorché non costituita partecivile – trova giustificazione nella rilevanza della richiesta di rimessione che,potendo comportare una deroga al principio costituzionale del giudice naturaleprecostituito per legge, deve essere ben conosciuta dagli altri interessati affinchéabbiano la possibilità di interloquire (Sez. 7, n. 44598/2013, cit.;

Sez. 1, n.4122/1997, cit.; Sez. 1, n. 5652/1995, cit.; Sez. 1, n. 55 del 09/01/1998,Bardellino, Rv. 210234).Il fondamento ispiratore del rigore che connota tale interpretazione,dunque, va rinvenuto nel presidio del principio del giudice naturale precostituitoper legge, suscettibile di essere messo in discussione per effetto dello spostamentodel processo, con la conseguente necessità di assicurare la piena conoscenza daparte degli interessati di un atto tanto rilevante, quale è quello della richiesta dirimessione, così che gli stessi siano posti in condizione di interloquire (Sez. 5, n.39039 del 06/07/2012, Angelini, Rv. 253720;

Sez. 1, n. 4122/1997, cit.; Sez. 1,n. 5652/1995, cit.; Sez. 1, n. 4859 del 06/10/1995, Micheletti, Rv. 203023-01).Tale rigore non consente di ritenere valida la notificazione eseguita a manidel difensore in udienza, in mancanza di una condizione indispensabile diammissibilità ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen.2. All'inammissibilità della richiesta consegue, ai sensi dell'art. 48, comma6, cod. proc. pen., la condanna degli istanti al pagamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremilaciascuno.

P.Q.MDichiara inammissibile la richiesta e condanna gli istanti al pagamento dellasomma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 6 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio Saraco Piero Messini D’AgostiniP.Q.MDichiara inammissibile la richiesta e condanna gli istanti al pagamento dellasomma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 6 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio Saraco Piero Messini D’Agostini