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Ordinanza — n. 11135/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to sign by a registered defense attorney under Art. 613 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11135/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the petitioner signed it personally rather than through a registered defense attorney. The lower court had confirmed the petitioner's conviction, but the petitioner argued for a legal violation regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that since the 2017 amendment to Article 613, appeals must be signed by a qualified defender, rendering personal signatures invalid and the appeal procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The cassation appeal must be signed by a defense attorney registered in the special register of the Supreme Court; personal signatures or mere acceptance of mandate do not confer standing, resulting in inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defense attorney registration Art. 613 c.p.p. requirement personal signature invalidity special register of attorneys procedural defect appeal Cassa delle ammende difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Il ricorso, proposto e sottoscritto da Raffaele Persico, va dichiarato inammissibile.Invero, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmentema, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv.277695 – 01).3.1.A norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, articolando un unicomotivo con cui deduce la inosservanza di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.3.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso, proposto e sottoscritto da Raffaele Persico, va dichiarato inammissibile.Invero, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmentema, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini
Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv.277695 – 01).3.1.A norma dell'art.
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso proposto da:Persico Raffaele, nato a Napoli il 10/11/1958;avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte di appello di Potenza;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza del 25/06/2025, la Corte di appello di Potenza, adita su appelloproposto nell’interesse di Raffaelle Persico, confermava la sentenza del Tribunale diPotenza del 03/10/2023 con cui l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato ascritto e,previo riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza alla recidiva,condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 500 di multa, oltre che alpagamento delle spese processuali.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, articolando un unicomotivo con cui deduce la inosservanza di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.3. Il ricorso, proposto e sottoscritto da Raffaele Persico, va dichiarato inammissibile.Invero, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmentema, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albospeciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante sia l'autenticazione, ad opera di unlegale, della sottoscrizione del ricorso (come nel caso di specie), sia la sottoscrizione deldifensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, laquale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01;

Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv.277695 – 01).3.1.A norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., la declaratoria diinammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata con procedura semplificata e nonpartecipata.3.2. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassadelle ammende che, avuto riguardo alla causa di inammissibilità, appare conforme agiustizia stabilire in misura di euro 3.000.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11135/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta daLUCIA AIELLI - Presidente - Ord. n. sez. 266/2026MICHELE CALVISI CC - 29/01/2026SIMONETTA COLELLA R.G.N. 35770/2025EMANUELE CERSOSIMOha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da:Persico Raffaele, nato a Napoli il 10/11/1958;avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte di appello di Potenza;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Con sentenza del 25/06/2025, la Corte di appello di Potenza, adita su appelloproposto nell’interesse di Raffaelle Persico, confermava la sentenza del Tribunale diPotenza del 03/10/2023 con cui l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato ascritto e,previo riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza alla recidiva,condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 500 di multa, oltre che alpagamento delle spese processuali.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, articolando un unicomotivo con cui deduce la inosservanza di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.3.

Il ricorso, proposto e sottoscritto da Raffaele Persico, va dichiarato inammissibile.Invero, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmentema, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albospeciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante sia l'autenticazione, ad opera di unlegale, della sottoscrizione del ricorso (come nel caso di specie), sia la sottoscrizione deldifensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, laquale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01;

Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv.277695 – 01).3.1.A norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., la declaratoria diinammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata con procedura semplificata e nonpartecipata.3.2. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassadelle ammende che, avuto riguardo alla causa di inammissibilità, appare conforme agiustizia stabilire in misura di euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente