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Sentenza — n. 10798/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against preventive seizure due to lack of procedural grounds and insufficient evidence of criminal intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10798/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of a preventive seizure on a 50% land share. The appellant argued that the investigative evidence was insufficient to prove the Mazza brothers' active role in the auction fraud, claiming they were merely victims of coercion. The Court rejected this, ruling that preventive measures only require a presumption of crime and a link to the seized asset, without needing a full trial on the specific roles of accomplices.

Regesto Legislator

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Art. 353 cod. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: A preventive real measure requires only the presumption of a crime and a connection to the seized asset, not a definitive judgment on the gravity of accomplices' involvement.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure auction fraud presumption of crime inadmissible appeal accomplice liability inchiesta mascherata causa di sequestro minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 353 cod. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
art. 321 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2 -, Sentenza n. 20393 del 22/05/2025
(Sez. 2 -, Sentenza n. 20393 del 22/05/2025 Rv.
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Testo completo

nte SENTENZA Sulricorso propost o da BARBARO SALVATORE nato a Gioia Tauro il 20/1/1976 in qualità di rappresentante legale pro-temporedella società MAVER srl., avversol’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 12 novembre 2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino; sentite le conclusioni del P ubblico ministero in persona del la Sostitut a P rocurat rice generale Laura Condemi che ha chiesto d ichiararsi l'inammissibilità del ricorso , riportandosi alla memoria trasmessa. Sentite le conclusioni dell’avv.Raffaele Rigoli, anche in sostituzione dell’avv.Domenico Putrino,che insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale diReggio Calabria ha r espinto l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Maver srl.,da parte del rappresentante legale pro tempore B arbaro Salvatore , e per l'effetto ha confermato il decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria il 23 settembre 2025 , avente ad oggetto il 50% di un terreno intestato alla suindicata società,avendo ritenuto sussistente il fumusdel delitto di turbata libertà degli incantidi cui a ll'art . 353 cod. pen. aggravato dall'essere la condotta destinata ad agevolare un'associazione di stampo mafioso. 2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso Barbaro Salvatore, deduce ndo : 2.1.

Violazione degli art t. 192 cod. proc. pen. e 353 cod. pen. i n quanto il medesimo compendio probatorio posto a fondamento del provvedimento cautelare era stato inizialmente valutato come inidoneo a contestare il reato di cui al capo 36 della rubrica nei confronti di Mazza Gennaro e Mazza Sergio, cui veniva attribuito un ruolo meramente passivo nella vicenda che portava la Maversrl, all ’ aggiudicazione del bene sottoposto a sequestro. Solo a seguito della nota dei Ros del 10 settembre 2025,che nulla aggiungeva al precedente quadro indiziario,veniva iscritta nei confronti dei Mazza notizia di reato, ritenendo che costoro si fossero scientemente rivolti al Piromalli per essere autorizzati a partecipare all'asta e ave ssero accettato le condizioni da questi imposte per ottenere l'esito positivo dell'astagiudiziaria, falsata dal condizionamento ambientale.

Osserva la difesa che questa circostanza troverebbe smentita nella conversazione registrata tra Giuseppe Piromalli e sua moglie Maria Martino,dalla quale si desumeche era stato Piromalli a cercare Mazza per chiedere informazioni sul terreno di Rocco, da individuarsi verosimilmente in Rocco Raso,altro soggetto che aveva chiesto l’intervento del Piromalli, e che anche altre c onversazioni tratte dal compendio indiziario non consentono di confermare la prospettazione accusatoria e dimostrano che i Mazza erano persone offese in questa vicenda e subivano il condizionamento del Piromalli.

Non esiste un singolo passaggio o singola intercettazione tra Gennaro e Sergio Mazza e Giuseppe Piromalli o qualche altro soggetto legato al Piromalli, e quest’ultimo nel corso di una intercettazione escludeva di avere rapporti con i Mazza,sebbene questa frase sia stata interpretata dal Tribunale nella ordinanza impugnata in modo del tutto erroneo. 3.Con memoria trasmessa il 17/2/2026 l’avv. Putrino ha replicato alla memoria trasmessa dalla Procura generale,allegando a sostegno dei motivi di ricorso p e rizia trascrittiva del dialogo registrato il 26/10/2021 al progressivo 3572.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Va premesso che il ricorso avverso le misure cautelari reali può avere ad oggetto soltanto eventuali violazioni di legge e non anche pretesi vizi della motivazione: nel caso in esame non ricorrono i presupposti della violazione di legge, intesa come falsa applicazione dei criteri di cui all’art. 321 cod.proc.pen., in quanto il collegio del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza e ha reso articolata e non apparente motivazione, confrontandosi con gli assunti difensivi.

Dalla lettura del ricorso, emerge che la difesa della società ricorrente non ha inteso contestare il fumus del reato di turbativa d’asta tout court , quanto piuttosto l’idoneità della portata indiziaria degli elementi investigativi acquisiti in relazione a l consapevole contributo concorsuale dei Mazza alla realizzazione del reato de quo. Ma va ricordato che per disporre una misura cautelare reale è sufficiente la sussistenza del fumus del reato ipotizzato e il rapporto tra questo e il bene sequestrato e non è necessario pervenire ad un giudizio di gravità indiziaria a carico dei soggetti coinvolti.

Nelcaso in esame si ipotizza che il terreno sia stato assegnato alla Maver srl. a seguito di un’asta giudiziaria, il cui esito è stato condizionato dal Piromallie in ordine a questa prospettazione la difesa nulla deduce. Quanto al ruolo dei Mazza, nell’ordinanza si afferma che la società Maver srl è riconducibile ai fratelli Mazza e il ricorrente non espone motivi specifici per contestare tale affermazione. Va poi osservato che il Tribunale ha risposto puntualmente alle doglianze assunte dalla difesa, evidenziando a pag. 6 dell’ordinanza quei passaggi del compendio intercettivo da cui emerge che Gennaro Mazzaaveva sollecitato l’intervento del Piromalli per garantirsi l’aggiudicazione del terreno e aveva rispettato le indicazioni del capo cosca in ordine alle modalità di condotta da tenere in relazione alla vendita all'asta.

Tale assunto è dimostrato dal fatto che non erano state presentateofferte in due precedenti aste,così comportando un significativo abbassamento del prezzo di vendita, sebbene i predetti avessero lospecifico interesse di vedersi assegnato il lotto che era stato loro promesso in vendita e che, tuttavia , era stato pignorato prima della registrazione del contratto preliminare. Tutte le considerazioni e le censure formulate dalricorrente deducono pretesi vizi della motivazione,che non consentono la proposizione del ricorso e addirittura censure nel merito della valutazione del compendio intercettivo,che è stato oggetto di puntuale ricostruzione da parte del Tribunale e che , a maggior ragione , non possono essere sollevate in sede di legittimitàavente avverso una misura cautelare reale.

In conclusione va affermato che il Tribunale – contrariamente agli assunti difensivi –ha reso motivazione idonea, di certo non apparente e tantomeno apodittica, priva di vizi così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, affrontando i profili ritenuti essenziali della vicenda per affermare che non poteva essere accolta l’istanza di riesame, tanto meno sotto il profilo dell’assenza del fumus. (Sez. 2 -, Sentenza n. 20393 del 22/05/2025 Rv. 288156 – 01). 2.Per le ragioni sin qui rassegnate, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità .

L’inammissibilità dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma 4 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Daniela Borsellino