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Ordinanza — n. 10643/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10643/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10643/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 24/11/2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 10/04/2025, su concorde richiesta delle parti, rideterminava la pena nei confronti di Bruno Bottone nella misura di anni tre di reclusione ed euro 2.666 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 629, comma 2, 416-bis. 1 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10643/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 24/11/2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 10/04/2025, su concorde richiesta delle parti, rideterminava la pena nei confronti di Bruno Bottone nella misura di anni tre di reclusione ed euro 2.666 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 629, comma 2, 416-bis. 1 cod. pen.

Parole chiave

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tentata estorsione esecuzione delle pene remissione della pena corruzione nell'esecuzione forzata estradizione confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza, Bruno Bottone, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione per denunciare, quale formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bottone Bruno, nato ad Acerra il 08/01/1996 rappresentato ed assistito dall'avv. Massimiliano Di Fuccia, di fiducia avverso la sentenza in data 24/11/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 24/11/2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 10/04/2025, su concorde richiesta delle parti, rideterminava la pena nei confronti di Bruno Bottone nella misura di anni tre di reclusione ed euro 2.666 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 629, comma 2, 416-bis. 1 cod. pen.

2. Avverso la predetta sentenza, Bruno Bottone, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione per denunciare, quale formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755-01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853-01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01).

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Rom