Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10641/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10641/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10641/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 09/01/2026, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 19/05/2025, applicava su richiesta delle parti a Gennaro Barone e Raffaele Luigi Guadagno la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 56, 629 cpv., 416-bis. 1 cod. pen.2. Avverso la predetta sentenza, Gennaro Barone e Raffaele Luigi Guadagno, tramite il proprio difensore, hanno presentato un unico atto ricorso per cassazione censurando, quale unico motivo, l'ingiustificato diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10641/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 09/01/2026, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 19/05/2025, applicava su richiesta delle parti a Gennaro Barone e Raffaele Luigi Guadagno la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 56, 629 cpv., 416-bis. 1 cod. pen.2. Avverso la predetta sentenza, Gennaro Barone e Raffaele Luigi Guadagno, tramite il proprio difensore, hanno presentato un unico atto ricorso per cassazione censurando, quale unico motivo, l'ingiustificato diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentata estorsione motivi di cassazione riscossione di pene pecuniarie aggravamento della pena attenuazione della pena istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dai ricorsi, in favore della Cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1.Barone Gennaro, nato ad Acerra il 27/06/2004 2.Guadagno Raffaele Luigi, nato a Napoli il 28/11/2000 entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. Emiliano Iasevoli, di fiducia avverso la sentenza in data 09/01/2026 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 09/01/2026, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 19/05/2025, applicava su richiesta delle parti a Gennaro Barone e Raffaele Luigi Guadagno la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 56, 629 cpv., 416-bis. 1 cod. pen.2. Avverso la predetta sentenza, Gennaro Barone e Raffaele Luigi Guadagno, tramite il proprio difensore, hanno presentato un unico atto ricorso per cassazione censurando, quale unico motivo, l'ingiustificato diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. I ricorsi sono inammissibili. In tema di impugnazioni, la rinuncia — come avvenuto nella fattispecie — a tutti i motivi di appello, diversi da quelli riguardanti la misura della pena, ricomprende anche la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, costituente un punto autonomo della decisione e le cui ripercussioni non integrano una connessione in senso tecnico, ma un effetto riflesso (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093-01).

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dai ricorsi, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18/