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Ordinanza — n. 10640/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding agreed sentence modifications and accessory penalties under Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10640/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that parties cannot unilaterally modify agreed sentences or accessory penalties once judicially confirmed. The appellant challenged the appellate court's reduction of the main sentence and substitution of accessory penalties, arguing disproportionality and lack of motivation. The court held that the consensual nature of the agreement precludes unilateral changes and that correcting the sentencing device requires a separate appeal to the second-instance court.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610 cod. proc. pen.: The agreed sentence, once judicially confirmed, cannot be unilaterally modified by the parties, and accessory penalties are strictly bound to the main penalty's duration without discretionary power for negotiation.

Parole chiave

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agreed sentence modification accessory penalties duration inadmissibility cassation consensual criminal procedure proportionality sentencing omissione di soccorso difetto formale di procedura procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
(senza formalità di procedura) in ragione del provvedimento impugnato (sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.) e dei motivi proposti.
Art. 610 cod. proc. pen.
Poziello che ha eccepito l'omessa notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
Art. 619 cod. proc. pen.
Art. 130 cod. proc. pen.
non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile (Sez.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
anni sette di reclusione ed euro 3.000 di multa, diminuita ex art. 62-bis cod. pen.
art. 81 cod. pen
ad anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa, aumentata come sopra ex art. 81 cod. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen
art. 619 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi
Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv.
Sez. 4, n. 40112 del 20/06/2023, Pozzi
pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile (Sez. 4, n. 40112 del 20/06/2023, Pozzi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Lugubre Raffaele, nato a Napoli il 16/11/1985 rappresentato ed assistito dall'avv. Luigi Poziello, di fiducia avverso la sentenza in data 21/10/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; rilevato che in data odierna, a mezzo pec, è pervenuta nota a firma dell'avv. Poziello che ha eccepito l'omessa notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 21/10/2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Napoli Nord in data 05/12/2024, su concorde richiesta delle parti, rideterminava la pena nei confronti di Raffaele Lugubre nella misura di anni quattro, mesi dieci di reclusione ed euro 2.100 di multa in relazione ai reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 628, commi 1, 3, n. 1 e 3-bis, e 4 cod. perì. (capo A) e 110, 648, 61 n. 2 cod. pen. (capo B). Pena così determinata: ritenuto più grave il capo A), p.b. anni sette di reclusione ed euro 3.000 di multa, diminuita ex art. 62-bis cod. pen. ad anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa, aumentata come sopra ex art. 81 cod. pen. In ragione della misura della pena irrogata, nella (sola) motivazione, la Corte di appello revocava la pena accessoria dell'interdizione legale e sostituiva la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell'interdizione temporanea.

2. Avverso la predetta sentenza, Raffaele Lugubre, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi: -motivazione apparente e difetto di controllo giurisdizionale sulla congruità della pena (primo motivo); -illegittimità, sproporzione e difetto assoluto di motivazione in ordine all'aumento di pena a titolo di continuazione (secondo motivo); -illegittima applicazione delle pene accessorie e difetto assoluto di motivazione sulla loro necessità e proporzionalità (terzo motivo).

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Va preliminarmente rilevata la manifesta infondatezza dell'eccezione difensiva di omesso avviso alla difesa dell'odierna udienza, ritualmente tenuta nella forma prevista dall'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (senza formalità di procedura) in ragione del provvedimento impugnato (sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.) e dei motivi proposti. Come è noto, la Suprema Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., avendo ritenuto ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti ed avendo altresì riconosciuto che avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 40139 del 21/06/2018, Cantarella, Rv. 273920-01). 3.2.

In relazione ai primi due collegati motivi, evidenzia il Collegio come, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata anche con riferimento alla misura della stessa applicata a titolo di continuazione, atteso che 4 il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi - qui non ricorrente- di illegalità della pena concordata, e questo in ragione della natura consensualistica dell'istituto e della sua oggettiva funzione deflattiva (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01;

Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033-02). 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 3.3.1. L'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque indicata nella motivazione della sentenza impugnata in sostituzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua disposta dal primo giudice consegue obbligatoriamente - ed in termini predeterminati in relazione alla sua durata - avuto riguardo alla misura della pena inflitta; parimenti, per legge, l'entità della pena inflitta in secondo grado impone la revoca dell'altra pena accessoria (interdizione legale) disposta dal giudice di primo grado.

Nessun potere discrezionale è stato pertanto esercitato dal giudice di secondo grado, né tantomeno la sostituzione della prima pena accessoria e la revoca della seconda potevano essere oggetto di una pattuizione negoziabile tra le parti. 3.3.2. Fermo quanto precede e pur nella ricorrenza di un palese contrasto - peraltro rilevato d'ufficio - tra motivazione e dispositivo (nel quale non si dispone formalmente la revoca della pena accessoria dell'interdizione legale e la sostituzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea, riportandosi solo la misura della "nuova" pena concordata dalle parti, con indicazione della conferma nel resto della pronuncia di primo grado) non è possibile procedere in questa sede alla correzione dell'errore materiale incorso nel dispositivo della sentenza impugnata in quanto detto potere di rettifica è esercitabile dalla Corte di cassazione nel solo caso in cui il ricorso sia ammissibile, in quanto la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile (Sez. 4, n. 40112 del 20/06/2023, Pozzi, Rv. 285067-01): correzione che, pertanto, potrà essere effettuata dal giudice di secondo grado adìto dall'interessato.

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i