Ordinanza — n. 10564/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 30/09/2025, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Khoudja Adel e Debbahi Mehdi la pena concordata in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite il loro difensore, denunciando vizio di motivazione. Secondo la difesa dei ricorrenti il giudice emittente avrebbe omesso di motivare in ordine alla congruità della pena applicata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10564/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Khoudja Adel e Debbahi Mehdi la pena concordata in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite il loro difensore, denunciando vizio di motivazione. Secondo la difesa dei ricorrenti il giudice emittente avrebbe omesso di motivare in ordine alla congruità della pena applicata.
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ato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Khoudja Adel, nato il 18/12/2005 in Algeria Debbahi Mehdi, nato il 05/08/1995 in Francia avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio del 30/09/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 30/09/2025, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Khoudja Adel e Debbahi Mehdi la pena concordata in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite il loro difensore, denunciando vizio di motivazione. Secondo la difesa dei ricorrenti il giudice emittente avrebbe omesso di motivare in ordine alla congruità della pena applicata.
3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de planoai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è stata proposta per motivi diversi da quelli consentiti. Ed infatti, l'art. 444, comma 2bis cod. proc. pen., stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà delle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erronea qualificazione del fatto, nonché per applicazione di pena o misura di sicurezza illegale.La contestazione della pronuncia per difetto di motivazione in ordine alla questione indicata dai ricorrenti esula dunque dalle ipotesi tassativamente indicate per le quali l'impugnazione è consentita e ammissibile.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 13/02/2026