Sentenza — n. 10549/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza resa in data 28 ottobre 2025 il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, decidendo sull’appello proposto nell’interesse di Fortuna Francesco Salvatore avverso l’ordinanza emessa il 5 agosto 2025 dalla Corte d’Appello di Catanzaro con la quale era stata rigettata l’istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata all’indagato, rigettava l’appello. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10549/2026 Roma, lì, 19/03/2026 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Fortuna, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tre motivi di doglianza.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 10549/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con il primo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e delle norme in materia di collaboratori di giustizia, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della scelta collaborativa effettuata dal Fortuna.
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PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PIERO MESSINI D’AGOSTINI - Presidente - Sent. n. sez. 614/2026 IGNAZIO PARDO CC – 06/03/2026 MICHELE CALVISI - Relatore - R.G.N. 6/2026 EMANUELE CERSOSIMO ANTONIO SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FORTUNA FRANCESCO SALVATORE nato a TROPEA il 27/08/1980 avverso l'ordinanza del 28/10/2025 del TRIBUNALE di CATANZARO, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese del ricorrente;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 28 ottobre 2025 il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, decidendo sull’appello proposto nell’interesse di Fortuna Francesco Salvatore avverso l’ordinanza emessa il 5 agosto 2025 dalla Corte d’Appello di Catanzaro con la quale era stata rigettata l’istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata all’indagato, rigettava l’appello. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10549/2026 Roma, lì, 19/03/2026 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Fortuna, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tre motivi di doglianza.
3. Con il primo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e delle norme in materia di collaboratori di giustizia, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della scelta collaborativa effettuata dal Fortuna.
4. Con il secondo motivo deduceva mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta esistenza e attualità delle esigenze cautelari.
5. Con il terzo motivo deduceva omessa motivazione su un punto decisivo del gravame, in relazione al fatto che il Fortuna si trovava detenuto in relazione di due diversi titoli, uno cautelare e l’altro relativo a una pena definitiva.
6. In data 9 febbraio il ricorrente, per il tramite di procuratore speciale, depositava rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per essere venuto meno l’interesse del ricorrente alla decisione, essendo stata depositata in data 9 febbraio 2026 rituale rinuncia al ricorso, motivata dal fatto che con sentenza emessa in data 18 dicembre 2025, nel riformare la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Catanzaro aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare in atto applicata al Fortuna e per l’effetto ne aveva disposto l’immediata scarcerazione.
2. Poiché il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto successivamente alla sua presentazione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in conformità al principio statuito dalle Sezioni Unite in diverse pronunce (n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168 – 01; n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166 – 01; n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168 – 01; n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244 – 01). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 06/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Calvisi Piero Messini D’Agostini