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Sentenza — n. 10524/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10524/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10524/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice di pace di Civitavecchia, con sentenza dell'8 ottobre 2025, condannava Salaris Gabriele alla pena di 500,00 euro di multa perché ritenuto colpevole del delitto di occupazione arbitraria di immobile altrui. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Masotta, deducendo con unico motivo qui riassunto, violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. quanto al rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore avanzata in relazione all'udienza conclusiva del processo tenutasi 1'8 ottobre 2025.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero con riferimento al motivo di doglianza va ricordato come secondo l'orientamento di legittimità cui occorre darsi seguito l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore:

Regesto Legislator

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art. 102 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10524/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

Parole chiave

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diritto a un difensore divieto dell'arbitrio divieto di rappresentanza dell'avvocato divieto di pagamento rappresentanza legale assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

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art. 102 cod. proc. pen
d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALARIS GABRIELE nato a BRACCIANO il 10/01/1994 avverso la sentenza del 08/10/2025 del GIUDICE DI PACE di CIVITAVECCHIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Civitavecchia, con sentenza dell'8 ottobre 2025, condannava Salaris Gabriele alla pena di 500,00 euro di multa perché ritenuto colpevole del delitto di occupazione arbitraria di immobile altrui.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Masotta, deducendo con unico motivo qui riassunto, violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. quanto al rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore avanzata in relazione all'udienza conclusiva del processo tenutasi 1'8 ottobre 2025.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero con riferimento al motivo di doglianza va ricordato come secondo l'orientamento di legittimità cui occorre darsi seguito l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore:

a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;

b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;

c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato;

d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395 - 01). L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare la manifesta infondatezza del motivo posto che la procura rilasciata dal detenuto, allegata al ricorso, ha data 19 luglio 2025 mentre, la comunicazione dell'impedimento per contestuale pendenza del procedimento dinanzi al Tribunale di Roma, è intervenuta nel procedimento in esame solo 5 giorni prima dell'udienza dell'8 ottobre; in sostanza il difensore ha comunicato tardivamente i propri concomitanti impegni come esattamente rilevato dal Giudice di pace nel verbale di udienza dell'8 ottobre, dovendosi peraltro necessariamente segnalare che nel corso del giudizio risultavano concessi numerosi rinvii (n.8) con sospensione della prescrizione alcuni dei quali già motivati da concomitante impegno professionale che imponevano, pertanto, un maggiore scrupolo nel richiedere un ulteriore e nuovo rinvio.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 6 marzo 2026 ()IL CONSIGLI E nazio Parco 00,í,•;.40, IL PRESIDENTE P4 9.,,Plessini D'A ostini - t)Cs (ér DEP