Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds do not match statutory requirements under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the defendant did not align with the specific categories permitted under Article 448, paragraph 2, bis of the Code of Criminal Procedure. The defendant argued for dismissal based on potential exemption causes under Article 129, but the lower court had already substantively excluded these causes. Consequently, the appeal was rejected as generic and lacking the precise legal vices required for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, c.p.p.; Art. 610, comma 5 bis, c.p.p.: A cassation appeal against a sentence of applied penalty is admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty illegality; appeals based on other grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
avversola sentenza resa i l 1 dicembre 2025 dal GIP del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
ECONSIDERATO IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Milano , con la sentenza impugnata, ha applica to nei confronti di Angeles Gonzales Brian Alexander la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod.proc. p en ., in relazione a l reato di cui all’art. 493 ter cod.pen. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere motivato in ordine all’e v entuale presenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Il ricorso deve essere trattatonelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - , trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, per motivi non consentiti poiché non previsti dall'art. 448, comma2 bis , c od. proc. pen . e comunque generici.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis , c od . p roc . p en ., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. Nel caso in esame, il Giudice ha motivatamente escluso la sussistenza di cause di proscioglimento All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 4 marzo2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Daniela Borsellino Angelo Caputo