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Sentenza — n. 10476/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10476/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10476/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte SENTENZA Sulricorso propost o da COPELLI FRANCESCO nato a Gioia Tauro il 18/8/1958 avversol’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 5 novembre 2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino; preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutaProcuratrice generale Laura Condemi che ha chiestoil rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell’avv. Maria Teresa Santoro che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

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Sentenza — n. 10476/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale dà atto che Copelli, secondo il narrato di Zito, è rimasto in silenzio in tale occasione e c iononostante attribuisce rilevanza causale alla condotta inerte del prevenuto,senza spiegare in che modo la presenza dell'indagatoabbia rafforzato e agevolato l'intento dello Zito , che più volte , nel raccontare l'episodio a Piromalli, evidenziava che C opelli era rimasto stupito e disorientato dinanzi alla sua condotta. La difesa lamenta che con la richiesta di riesame si era evidenziatal'inefficienza causale della presenza del Copelli che,peraltro, non era neppure a conoscenza delle intenzioni di Zito,e quindi anche l’insussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Parole chiave

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estorsione coazione penale corruzione nell'esecuzione forzata inchiesta mascherata pericolo di collusione con testimoni frode nel pignoramento
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Testo completo

nte SENTENZA Sulricorso propost o da COPELLI FRANCESCO nato a Gioia Tauro il 18/8/1958 avversol’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 5 novembre 2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino; preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutaProcuratrice generale Laura Condemi che ha chiestoil rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell’avv. Maria Teresa Santoro che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l'istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza cautelare emessa dal GI P del Tribunale di Reggio Calabria l’1 settembre 2025 con cui è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Francesco Copelli nella veste di indiziatoper il delitto di partecipazione alla associazione mafiosa ‘ndranghetista denominata cosca Piromalli e perdue episodi di estorsione e tentata estorsione , aggravat i entrambi dal metodo e dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa. 2.Avverso detta pronunzia h a proposto ricorso l’indagato tramite atto redatto dall'avv.Maria Teresa Santoro, deducendo tre motivi di ricorso . 2.1Violazione d ell'art . 273 codice di rito e 629 cod. pen. poiché i giudici non hanno correttamente applicato le norme che regolano il concorso di persone nel reato e la fattispecie estorsiva e hannodisatteso le censure formulate con la memoria depositata in udienzain relazione all’episodio estorsivo contestato al capo 11 della rubrica.

Osserva il ricorrente che la decisione del T ribunale si fonda sulla registrazione di una conversazione in cui Piromalli chiedeva al nipote C opelli di fissare un appuntamento con tale Ippolito Bagalà,esplicitando al C opelli l'intenzione di convocar e l’imprenditore per fargli presente che avrebbe dovuto “ mettersi a posto ” con i rappresentanti della locale di Rosarno. Rileva la difesa che,tuttavia, manca la prova indiziaria che Piromalli abbia poi effettivamente avanzato detta richiesta estorsiva al Bagalà e gli abbia intimato il pagamento di somme di denaro quale tangente per proseguire i lavori indicati in rubrica. 2.2.Vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al giudizio di gravità indiziaria per il reato di cui al capo 11, poiché il contenuto del colloquio tra l'imprenditore Bagalà e Piromalli non è stato registratoe non si ha contezza del tenore della conversazione.

Il ricorrente deduce che il tenore della conversazione sarebbe stato travisato, poiché Copelli si è limitato a rintracciare Bagalà e a convocarlo in nome del Piromalli, senza tuttavia esplicitargli le ragioni di questa richiesta,né il predetto risulta essere in contatto con i sodali di Rosarno che avevano inviato la richiesta estorsiva. 2.3.Violazione di legge in ordine all'affermazione di gravità indiziaria per il delitto di estorsione commesso in danno di Moio Francesco,contestato al capo 32 della rubrica. Osserva il ricorrente che nel caso in esame manca la prova delnesso di correlazione tra la minacciaformulata e la richiesta di pagamento di somme di denaro all'indirizzo di Moio.

Ed infatti nell'incontro che sarebbe intercorso con Moio,alla presenza passiva del Copelli, Zito a veva indirizzato delle frasi minacciose che non risultano finalizzate a d ottenere il pagamento di una tangente . C iò nonostante , il T ribunale ha ritenuto integrata la soglia di gravità indiziaria,così anticipando la punibilità ad un momento in cui non è stato individuato l'evento del reato. 2.4 Vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine agli elementi valorizzati per fondare il giudizio di gravità indiziariaper l’estorsione in danno di Moio, in quanto le minacce non sono state accompagnate da alcuna richiesta di tangente e il Tribunale non considera che le minacce formulate da Zito non erano finalizzat e a un ritorno economico,quanto piuttosto a riaffermare il potere criminale della cosca sulle zone di competenza,poiché Mo io aveva eluso la necessaria autorizzazione mafiosa prima di realizzare l'acquisto dell'appartamento.Moio si è poi determinato a consegnare alla cosca Piromalli per il tramite di Copelli la somma di 10.000 euro, spontaneamente e non in relazione alle minacce a lui rivolte.

Il Tribunale dà atto che Copelli, secondo il narrato di Zito, è rimasto in silenzio in tale occasione e c iononostante attribuisce rilevanza causale alla condotta inerte del prevenuto,senza spiegare in che modo la presenza dell'indagatoabbia rafforzato e agevolato l'intento dello Zito , che più volte , nel raccontare l'episodio a Piromalli, evidenziava che C opelli era rimasto stupito e disorientato dinanzi alla sua condotta. La difesa lamenta che con la richiesta di riesame si era evidenziatal'inefficienza causale della presenza del Copelli che,peraltro, non era neppure a conoscenza delle intenzioni di Zito,e quindi anche l’insussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Deduce inoltre travisamento della provanell’interpretazione delle intercettazioni ambientali,poiché il Tribunale ha sostenuto che la conversazione registrata il 18 Marzo in cui Copelli riferiva a Piromalli che Moio si era messo a disposizione per versare un corrispettivo alla cosca al fine di tenere per sé l'immobile,ma la frase riportata dal Copelli “volevo sapere io a chi devo ringraziare”è stata così interpretata, nonostante la distonia rispetto alla lettura fornita nell'ordinanza genetica. Deduce il ricorrente che il Tribunale ha smembrato il testo del dialogo registrato tra Giuseppe Piromalli e la moglie,cui il predetto raccontava la vicenda conclusasi con il permesso a Moio ditenere l'appartamento acquistato, avendo questi però provveduto a sdebitarsi versando una somma pari a 10.000 euro; avrebbe infatti ome sso l' incipit della conversazioneche individua il soggetto cui si riferirebbe Piromalli; rileva, in fine, la difesa che dal complessivo tenore della conversazione non emerge che la somma versata da Moio sia stata acquisita dall'odierno ricorrente. 2.5.

Violazione degli art t. 416 bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen. poiché il Tribunale non ha individuato quegli elementi di fatto di qualificata pregnanza indiziaria dai quali desumere lostabile inserimento del ricorrente nell’organizzazione della cosca Piromalli. Appare opportuno osservare che alla dichiarata disponibilità in favore del sodalizio che il Tribunale desume dalle intercettazioni del 7 luglio 2022 e del 23 gennaio 2023, non corrisponde una partecipazione attiva stabile e permanente da parte del Copelli,che intrattiene rapporti sporadici con lo zio Giuseppe P iromalli e non h a contatti con altri pretesi accoliti del clan Piromalli,salvo alcuni occasionali rapporti con Zito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché formula motivi generici e non consentiti,in quanto reiterano le censure formulate con il riesame , senza tener conto delle risposte ricevute, ed invocano una diversa valutazione del compendio indiziario,introducendo doglianze di merito che esulano dal sindacato di questa Corte di legittimità. Occorre invece ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto adaffermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Giova poi ricordare che la pronuncia cautelare non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000 ) Rv. 215828 –01). Nel caso di specie il riesame dell’ordinanza cautelare è stato esattamente compiuto dai giudici di Reggio Calabria, che hanno individuato e segnalato i diversi elementi sulla base dei quali affermare la gravità indiziaria in ordinealle diverse ipotesi delittuose attribuite all’indagato e poste a sostegno della misura cautelare. 1.1Le prime due censure, relative all’episodio estorsivo in danno di Bagalà sono manifestamente infondate.

Il Tribunale a pagina 3 dell’ordinanza ha evidenziato che il contenuto dei dialoghi captati nei confronti del Piromalli è assolutamente chiaro nell'individuare la ragione della convocazione al suo cospetto dell'imprenditore Bagalà,tramite l’ambasciata del Copelli, scaturita d a una richiesta estorsiva proveniente d a lla cosca Pesce di Rosarno , che pretendeva dall’imprenditore di Gioia Tauro la cd.“messa a posto”, in relazione a lavori dallo stesso intrapresi in quel territorio, minacciando atti ritorsivi ai suoi danni. Il Tribunale ha correttamente spiegato che, sebbene il dialogo tra P iroma ll i e Bagalà non sia stato intercettato, il primo comunque spiegava al Copelli le ragioni della convocazione e, in seguito, operava un dettagliato resoconto dell ’incontro parlando con il suo luogotenente Antonio Zito il 4 Febbraio 2023, sicchè le censure difensive circa la prova dellaconsapevolezza della condotta estorsiva e del contenuto del dialogo da parte del Copelli sono generiche. 1.2Anche la terza e la quarta censura, che criticano sotto diversi profili il giudizio di gravità indiziaria in relazione all’episodio estorsivo in danno di Moio,contestato al capo 31 dell’incolpazione provvisoria, sono manifestamente infondatepoiché il Tribunale ha motivatamente respinto la prospettazione alternativa offe rt a dalla dife sa e ha correttamente tratteggiato il ruolo attivamente svolto dal Copelli,anche soltanto nella fase finale dell’estorsione, su incarico e autorizzazione del Piromalli.

La vicenda viene ricostruita alle pagine 11 e seguenti della ordinanza in base al tenore delle intercettazioni tra Piromalli e Francesco Copelli e tra Piromalli e la moglie. In particolare è emerso in modo incontestabile che Moio aveva acquistato un appartamento che era destinato al figlio del Piromalli, essendo stato in questo incoraggiato e autorizzato da Copelli Domenico, indicato con il termine di “zio Mommo”, e dal di lui figlio Francesco, odierno ricorrente, nipote del Piromalli. Zito, tuttavia, contattato Moio e alla presenza non casuale del Copelli formulava una violenta reprimenda in ragione al fatto che il primo si fosse permesso di effettuare un acquisto sul territorio di Gioia Tauro senza ottenere preventivamente l'autorizzazione del Piromalli.

Nonostante le graviminacce proferite da Zito alla presenza del Copelli, Piromalli decideva di lasciare l’appartamento nel possesso del Moio e questi tramite Copelli chiedeva a chi poteva versare una somma di denaro,in cambio della sanatoria ricevuta in relazione all'errore commesso;lo stesso Piromalli conferiva a Copelli il potere di riscuotere quanto Moio avrebbe versato. E’ di tutta evidenza che ladazione di denaro da parte del Moio è stata effettuata non spontaneamente,ma a seguito delle gravi minacce ricevute, che erano dirette a ribadire il potere della cosca di autorizzare preventivamente eventuali acquisti sul territorio di Gioia Tauro e di stigmatizzare il comportamento del Moio, che si era permesso di comprare un appartamento,senza chiedere autorizzazioneal Piromalli .

La circostanza che l'oggetto della reprimenda non fosse direttamente connesso ad una pretesa di denaro non ha rilevanza poiché, nella ricostruzione logicamente coerente offerta dal Tribunale, Moio si è sent ito obbligato a versare una somma di denaro a causa delle minacce subite,in cambio della ratifica del suo acquisto da parte del Piromalli.Copelli interviene in diverse fasi di questa vicenda e soprat t utto , dopo essere stato presente in occasione delle minacce formulate da Zito, si rende intermediariodella richiesta di Moio di effettuare un “ringraziamento” alla cosca e, su specifico incarico del Piromalli,riceve il denaro, nella piena consapevolezza che si tratta di una dazione sine causadovuta alla coercizione di stampo mafioso subita dalla persona offesa.

La difesa inoltre prospetta un inesistente travisamento della prova , poiché si appunta su aspetti secondari della interpretazione del compendio indiziario offerta dal Tribunale,che non incidono sul nucleo essenziale della vicenda e sul ruolo assunto da Copelli. 1.3 La censura in ordine al giudizio di gravità indiziaria formulato in relazione alla partecipazione del Copelli al reato associativo è generica poiché non si confronta col tenore delle plurime conversazioni intercorsetra Giuseppe Piromalli e il nipote Copelli Francesco, il quale non mancava di ribadire la propria incondizionata fedeltà e disponibilità nei confronti del congiunto e della cosca, disponibilità che trova conferma nel tenore di altre conversazioni da cui si evince che Piromalli non ha alcuna remora a mettere il nipote a conoscenza di dinamiche interne e delle sue intenzioni e Copelli usufruisce del ruolo di sodale e di soggetto vicino al capo.

Neppure è vero che si tratti di mere dichiarazioni verbali non accompagnate da compiti effettivi svolti nell’interesse della cosca,in quanto quantomeno nei due episodi estorsivi contestatigli,Copelli ha assunto un ruolo attivo, attenendosi alle prescrizioni del capocosca e intrattenendo rapporti anche con il luogotenente del Piromalli, Zito. 2.2. In conclusione, per le ragioni sin qui rassegnate il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. L’inammissibilità dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo determinare in euro tremila in ragione del grado di colpa nella presentazione dell’impugnazione.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att. cod. proc. pen. Roma 4 marzo 2026 Il Co