Sentenza — n. 10448/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAL’unico motivo di ricorso, con il quale sideduce la mancanza della necessaria condizione di procedibilità, è manifestamente infondato. Ai sensi dell’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., è punito «chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le […] cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625», vale a dire le «cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza».
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10448/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., è punito «chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le […] cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625», vale a dire le «cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza».
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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATALANO ANNUNZIATO nato a Bagnara Calabra il 14/07/1949 avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte di Appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini , che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTOIN FATTO 1. Annunziato Catalano , a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 3 luglio 2025 con la quale la Corte di Appello di R eggio Calabria, ha confer mato la sentenza emessa, in data 13 giugno2024, con cui il Tribunale di R eggio Calabria , lo ha condannato alla pena di anni1 di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 6 35, comma secondo, in relazione all’art. 625, n. 7,cod. pen.
2. Con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione degli artt. 635, comma secondo, e 625, n. 7, cod. pen. nonché apparenza della motivazione in relazione alla richiesta di pronuncia di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità, formulata con le conclusioni scritte depositate il 23 giugno 2025. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare l’infondatezza dell’eccezione concernente la mancanza della condizione di procedibilità, sul presupposto della ritenuta insussistenza della fattispecie di cui all’art. 635, comma secondo, cod. pen., senza tuttavia fornire alcuna effettiva argomentazione in ordine alla dedotta sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità con riferimento al reato così come contestato al ricorrente.
La difesa ha,in proposito, evidenziato che, a seguito della modifica normativa introdotta dal d.lgs. 31/2024, il delitto di danneggiamento aggravato ai sensi dell’art. 625, n. 7, cod. pen. è divenuto procedibile a querela della persona offesa. Nel caso di specie, tale querela non risulterebbe essere stata proposta dalla persona offesa, la quale, peraltro, non si sarebbe neppure costituita parte civile nel presente procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo di ricorso, con il quale sideduce la mancanza della necessaria condizione di procedibilità, è manifestamente infondato. Ai sensi dell’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., è punito «chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le […] cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625», vale a dire le «cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza».
Il sesto comma della medesima disposizione, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 31/2024, entrato in vigore il 4 aprile 2024, stabilisce che «nei casi previsti dal […] secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa». Alla luce di tale disciplina, il delitto di danneggiamento previsto dall’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen.
è oggi procedibile a querela della persona offesa soltanto quando abbia ad oggetto cose esposte alla pubblica fede; resta invece procedibile d’ufficio quando riguardi le altre categorie di beni indicate nel n. 7 dell’art. 625 cod. pen.
2. Nel caso in esame, è stata contestat a al Catalan o la violazione degli artt. 635, secondo comma, e 625, n. 7, cod. pen., per avere danneggiato veicoli esposti alla pubblica fede, con conseguente necessità della querela quale condizione di procedibilità. L’accesso agli atti del procedimento — consentito e necessario quando vengano sollevate questioni di natura processuale — consente tuttavia di accertare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la persona offesa Antonino Gioffrè ha presentato tempestiva e valida querela in data 09 giugno 2020 in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio. Ne consegue la manifesta infondatezza della doglianza difensiva relativa alla dedotta mancanza della condizione di procedibilità.
3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Pres