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Ordinanza — n. 10436/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against agreed sentencing for procedural violations and lack of recognized mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10436/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by four defendants inadmissible following their withdrawal of claims regarding criminal responsibility. The appellants argued for a different agreed sentence and requested a mitigating circumstance, while one defendant claimed insufficient evidence for liability. The court ruled that grievances concerning the specific amount of the agreed penalty or unacknowledged mitigating factors are not permissible grounds for cassation review in this context.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against agreed sentencing in second instance are limited to defects in the formation of the party's will, prosecutor consent, or divergent pronouncements; complaints regarding the specific agreed penalty amount or unacknowledged mitigating circumstances are inadmissible.

Parole chiave

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agreed sentencing cassation appeal mitigating circumstances procedural admissibility second instance review delitto contro l'ambiente allegazioni di persecuzione contraddittorie pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
3.1.Il Collegio riafferma, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 -bis cod.
Art. 129 c.p.p.
86 del 2024 della Corte costituzionale ; nell’interesse di Candeh si deduceva la mancata valutazione del compendio probatorio posto alla base della conferma della responsabilità, che secondo il ricorrente sarebbe stato carente ed avrebbe imposto il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
86 del 2024 della Corte costituzionale ; nell’interesse di Candeh si deduceva la mancata valutazione del compendio probatorio posto alla base della conferma della responsabilità, che secondo il ricorrente sarebbe stato carente ed avrebbe imposto il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 -bis cod. proc. pen
3.1.Il Collegio riafferma, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 -bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Rao Vincenzo, nato a Palermo il 11/01/1992 Candeh James Burty, nato a Palermo il 04/04/1991 Accetta Ludovico, nato a Palermo il 23/08/1995 Picciotto Manuel, nato a Palermo il 20/07/2002 avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte d'appello di Palermo. Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Palermo preso atto della rinuncia hai motivi sulla responsabilità applicava ai ricorrenti la pena concordata ai sensi dell'art.599-bis cod.pen. 2.Avverso tale sentenza proponevano ricorso,con separati atti,i sopraindicati imputati: 2.1. nell’interesse di Rao, Accetta e Picciottosi contestav a la legittimità del provvedimento evidenziando vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione della circostanza attenuante prevista dalla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale ; nell’interesse di Candeh si deduceva la mancata valutazione del compendio probatorio posto alla base della conferma della responsabilità, che secondo il ricorrente sarebbe stato carente ed avrebbe imposto il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

3. I ricorsi sono inammissibiliperché propongono motivi non consentiti. 3.1.Il Collegio riafferma, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 -bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 –01).

Nel caso in esame, a fronte della rinuncia ai motivi sulla responsabilità e della applicazione di una sanzione concordata, i ricorrenti si dolevano del mancato riconoscimento di una attenuante, avanzando doglianze non consentite.

4. All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 marzo 2 02 6 . Il Consigliere estensore