Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible for alleging omitted conditional acquittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal against the plea bargain sentence inadmissible de plano. The defense argued that the trial judge failed to evaluate conditions for an acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this, ruling that such arguments are not permitted in appeals against plea bargains under Article 448, paragraph 2-bis, and ordered the appellant to pay fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if it alleges the judge's failure to evaluate conditions for acquittal under Article 129, as the court must declare inadmissibility de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Carriero Luca,nato a Brindisi il 30/04/1992 avverso la sentenza del 13/01/2026 del Giudice per le indagini preliminari di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il Giudice per le indagini preliminari di Lecce applicava a Luca Carriero la pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Carriero, che deduceva violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. 3.Il ricorso è inammissibile in quanto propone motivi non consentiti. Il Collegio riafferma che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca – come nel caso di specie - l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 - bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401).
4. All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno4 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il P residen