Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10426/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10426/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10426/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Gip presso il Tribunale di Cosenza applicava ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a Mignolo Mario, su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1200,00 di multa per i reati allo stesso ascritti in rubrica ai capi 1), 2), e 3).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10426/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. a Mignolo Mario, su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1200,00 di multa per i reati allo stesso ascritti in rubrica ai capi 1), 2), e 3).

Parole chiave

Generato dall'IA
infrazione qualificata rapina qualificata aggravamento della pena cognizione del ricorso per cassazione motivi di cassazione reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Il Gip presso il Tribunale di Cosenza applicava ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

NE ORDINANZA Mignolo Mario nato a Cosenza il 27/03/1990 avverso la sentenza del 25/11/2025 del G.i.p. presso il Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Gip presso il Tribunale di Cosenza applicava ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a Mignolo Mario, su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1200,00 di multa per i reati allo stesso ascritti in rubrica ai capi 1), 2), e 3).

2. Mignolo Mario ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore deducendo un unico motivo di ricorso la violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell’art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivo manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'impugnabilità della pronuncia è limitata alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia relativa alla qualificazione giuridica della condotta ascritta a meno che l’erronea applicazione della legge penale sul punto non emerga in modo eclatante dalla decisione impugnata quale elemento del tutto eccentrico rispetto al fatto ascritto, circostanza certamente non ricorrente nel caso di specie, e neanche di fatto evidenziata dalla difesa, che si è limitata in modo generico a proporre una diversa interpretazione della condotta puntualmente considerata dal giudice in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Non ricorre dunque quell’errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cori, Rv. 279842-01).

4. Il motivo valica quindi il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 1