Italian Court rejects suspension of criminal penalty due to lack of exceptional gravity in extraordinary appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the request to suspend the execution of a criminal sentence pending an extraordinary appeal for factual error. The defense argued that the lower court misidentified the source of incriminating statements and misinterpreted intercepted communications, claiming these errors warranted suspension under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure. The court denied the suspension because the alleged errors lacked the immediate and evident probability of success required to meet the threshold of exceptional gravity for halting the penalty's enforcement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; The request to suspend penalty execution for an extraordinary appeal requires exceptional gravity, demonstrated by a near-certain success of the appeal evident from a summary review of the case file.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA Premesso -che con sentenza n.30566/2025, emessa in data 25/6/2025 e depositata 1'11 settembre successivo, la Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, annullava la sentenza della Corte di appello di Salerno del 21/10/2024 nei confronti di Cariello Massimo, rinviando alla Corte di Appello di Napoli per la determinazione del trattamento sanzionatorio, precisando che il fatto contestato integrava "un unico reato di cui all'art. 319 cod.pen." e dichiarando definitivo l'accertamento di responsabilità; -che con atto depositato il 19 febbraio 2026 i difensori di Cariello Massimo proponevano ricorso straordinario per errore di fatto a norma dell'art. 625-bis cod.proc.pen. deducendo "l'inesatta percezione dell'identità del soggetto propalante e del contenuto delle dichiarazioni testimoniali richiamate in sentenza" con riguardo all'affermazione di responsabilità e alla ritenuta sussistenza dell'utilità oggetto del pactum sceleris nonché l'errore di fatto derivante dall'inesatta percezione dei motivi afferenti al tema della inutilizzabilità delle intercettazioni; -che in relazione alle censure formulate i difensori instavano per la sospensione dell'esecuzione della sentenza fino alla definizione dell'impugnazione straordinaria ai sensi dell'art. 625-bis,comma 2, cod.proc.pen.Rilevato -che questa Corte con orientamento consolidato e costante ritiene che, in tema di sospensione dell'esecuzione della pena a seguito della presentazione di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'espressione "casi di eccezionale gravità" va riferita al complesso della vicenda processuale, dovendosi tenere conto, principalmente e in via pregiudiziale, del "fumus boni iuris" della domanda principale, avanzata ex art. 625bis cod. proc. pen., rispetto a quella incidentale di sospensione, verificando, sulla base di una valutazione sommaria e allo stato degli atti, se si possa riscontrare una probabilità di successo, di pressoché immediata evidenza, del ricorso (Sez. 5, n. 2914 del 22/09/2023, dep. 2024, Garbin, Rv. 285783 - 01;
Sez. 4, n. 21907 del 21/02/2017, Petulla', Rv. 270097 - 01; Sez. 1, n. 33533 del 07/07/2010, Esti, Rv. 247976 - 01); -che la giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che la valutazione incidentale del fumus non può andare oltre una sommaria cognizione degli errori prospettati al fine di evitare un'inammissibile anticipazione del giudizio sicché, al fine della sospensione dell'esecuzione, è necessaria una qualificata probabilità di successo del ricorso straordinario che appaia di pressoché immediata evidenza già in base ad una delibazione sommaria, allo stato degli atti, e tale da integrare una situazione valutabile in termini di eccezionale gravità.
Ritenuto -che nella specie, alla luce della decisione censurata e della natura degli errori percettivi denunziati, l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta nell'interesse di Cariello Massimo non conforta una prognosi d'accoglimento dell'impugnazione straordinaria dotata dei caratteri di immediata ed incontestabile evidenza richiesti dall'istituto.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sospensione. Il Presidente estensore Anna Maria e Santis Roma, 11 marzo 2026 DEPOSITATO iN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 1 8 MARI 2026 IL FUNZ