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Sentenza — n. 10093/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls first-instance acquittal for particular leniency due to lack of specific factual reasoning regarding recidivism.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10093/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the first-instance judgment that acquitted Isabella Berlingieri of illegal occupation of social housing based on particular leniency. The prosecution argued the acquittal was legally flawed because the defendant had specific criminal recidivism, which precludes the application of leniency under Article 131-bis of the Penal Code. The court found the lower court's reasoning abstract and failed to address the specific factual elements required to exclude leniency, such as the non-habitual nature of the conduct.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 606 c.p.p.: The exclusion of punishability for particular leniency cannot be applied when specific recidivism is recognized, as this element indicates heightened social danger and culpability; consequently, a judgment applying this institution without specific factual reasoning regarding recidivism and the non-habitual nature of the conduct is void for lack of motivation.

Parole chiave

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particular leniency specific recidivism lack of motivation illegal occupation social housing Cassazione non-habitual conduct diritto di soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Sotto altro profilo, il ricorrente rileva che, comunque, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'istituto della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il Sostituto Procuratore Generale della Corte di appello di Catanzaro, affidandolo ad un unico articolato motivo, con il quale si deducono ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 593, comma 2 c.p.p.
In particolare, il ricorrente - premesso che si tratta di sentenza di primo grado inappellabile alla luce della recente modifica dell'art. 593, comma 2, cod.
Art. 550, comma 1 e 2 c.p.
che esclude l'appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, comma 1 e 2, cod.
art. 131 bis cod. pen
4 sentenza), se non la generica conclusione circa l'inesistenza di un titolo legittimante l'occupazione dell'immobile di edilizia residenziale popolare e, in sede di verifica della possibile sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis c.p
Sotto altro profilo, il ricorrente rileva che, comunque, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'istituto della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 14/01/2021, Serra, Rv. 280250 - 01
non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico dell'accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica" (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 14/01/2021, Serra, Rv. 280250 - 01).
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Sostituto Procuratore Generale della Corte di appello di Catanzaro, nei confronti di BERLINGIERI Isabella, nata a Reggio Calabria il 23/07/1989; rappresentato ed assistito dall'avv. Domenico Pietragalla - di fiducia; avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 12/02/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Simonetta Ciccarelli, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; letta la memoria a firma avv. Pietragalla datata 12/02/2026, con la quale si chiede il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 12/02/2025 il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato Isabella Berlingieri non punibile per il reato di invasione abusiva di alloggio popolare dell'A.T.E.R.P. di Catanzaro, per la particolare tenuità del fatto (accertato in Catanzaro il 14/05/2018).

2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il Sostituto Procuratore Generale della Corte di appello di Catanzaro, affidandolo ad un unico articolato motivo, con il quale si deducono ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione della legge penale e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente - premesso che si tratta di sentenza di primo grado inappellabile alla luce della recente modifica dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. che esclude l'appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, comma 1 e 2, cod. pen. - evidenzia la fittizietà della motivazione, sostanzialmente inesistente, risolvendosi in "formule di stile riferite ad un addebito estraneo alla vicenda e totalmente diverso, laddove si fa riferimento al "grado della colpa", "al valore della merce trovata nel borsone", dati inconferenti rispetto al caso in disamina.

Sotto altro profilo, il ricorrente rileva che, comunque, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'istituto della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., ostandovi il fatto che la ricorrente non aveva rilasciato l'immobile e risulta gravata da precedenti penali, uno dei quali specifico e l'altro per furto aggravato, difettando pertanto il presupposto della "non abitualità del comportamento" (p.3. ricorso).

3. Il ricorso è fondato.

2. Secondo principio espresso dalla Suprema Corte, "La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico dell'accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica" (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 14/01/2021, Serra, Rv. 280250 - 01).

3. Alla luce di queste coordinate, appare del tutto carente la motivazione riportata nella sentenza impugnata in ordine agli elementi in fatto in base ai quali si è ritenuto di applicare l'istituto. Invero, il giudice del merito, dopo una mera dissertazione astratta circa l'istituto di cui all'art.131 bis c.p., omette qualsiasi narrazione circa i fatti storici contestati all'imputata (p. 4 sentenza), se non la generica conclusione circa l'inesistenza di un titolo legittimante l'occupazione dell'immobile di edilizia residenziale popolare e, in sede di verifica della possibile sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. al caso concreto, non indica il reato contestato e richiama elementi fattuali estranei alla fattispecie: "il reato contestato all'imputato è quello previsto dall'art. c.p. sicché, avuto riguardo alla pena prevista dalla menzionata disposizione, al valore economico della merce trovata nel borsone il predetto reato contestato rientra nei limiti di pena indicati dall'art. 131 bis c.p." (p.5 sentenza).Osserva il Collegio che, non solo è omessa l'indicazione del reato contestato (rimasta in bianco), ma, come detto, è omessa la motivazione in ordine ai concreti (e non astratti) elementi di fatto in base ai quali si è ritenuto di applicare l'istituto, risultando ictu °cui/ una motivazione apparente, avulsa dalle risultanze processuali e dalla valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi del caso concreto, relativi alle modalità della condotta, alla esiguità del danno o del pericolo e alla non abitualità, posto che si tratta, nella specie, di condotta perdurante nel tempo e commessa da persona pregiudicata anche specifica.

4. le esposte considerazioni impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione, perché proceda al nuovo giudizio, fornendo adeguata motivazione sul punto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione. Così deciso in Roma, 24 febbraio 2025 Il Con