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Sentenza — n. 10092/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls appeal sentence due to statute of limitations and requires re-evaluation of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10092/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision regarding six counts of armed detention and possession, ruling they were extinguished by the statute of limitations. While the appellant argued for a specific balance between generic mitigating factors and statutory aggravating circumstances, the Court found the appeal inadmissible due to a lack of confrontation with the first-instance judgment. Consequently, the Court declared the crimes prescribed and remitted the remaining sentencing analysis to a different appellate section.

Regesto Legislator

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Art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen.; Art. 2 e 7 I. 23/1974: The Court may declare crimes extinguished by statute of limitations even if not raised on appeal, and must remit sentencing issues regarding mitigating circumstances for a new trial.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations armed detention mitigating circumstances appeal inadmissibility sentencing remittal porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen.
Il motivo di appello, dichiarato dalla Corte territoriale inammissibile, aveva a oggetto il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza di cui all'art. 628, comma 3, n.
Art. 2 e 7 I. 23/1974
Art. 10 I. 497/1974
23/1974, come modificati dall'art. 10 I. 497/1974) e nel mese di ottobre 2015 (prescrivendosi, il delitto di porto d'armi, in otto anni e mesi quattro: v.
Art. 69 cod. pen.
Da quanto fin qui illustrato, deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al giudizio ex art. 69 cod. pen. tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza di cui all'art.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 69 cod. pen
Da quanto fin qui illustrato, deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al giudizio ex art. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 10409 del 15/01/2015
Sez. 3, n. 15112 del 21/03/2014
Sez. 3, n. 15112 del 21/03/2014, Bombara, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUSTO MICHELE nato a SAN MARCELLINO (CE) il 12/05/1953 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; udito il Sostituto Procuratore generale, ETTORE PEDICINI, il quale ha concluso per raccoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; udito, per il ricorrente, l'Avv. LUIGI AGOSTINO MARIA FERRONE del foro di SALERNO, il quale ha insistito sui motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 giugno 2025, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, resa il 28 febbraio 2020 nei confronti di Michele Musto per i delitti di rapina, detenzione e porto d'arma e furto, ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela per i reati di furto di cui ai capi 6,8,12,16, 18, 20 e 24, indicati in rubrica, rideterminando quindi la pena e confermando, per il resto, la sentenza di primo grado.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta inammissibilità del motivo d'appello concernente la richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. Con motivazione illogica, il giudice d'appello ha ritenuto che il ricorrente non si fosse confrontato con la sentenza di primo grado, con ciò eludendo il nucleo della questione dedotta.

Stante la difformità tra motivazione e dispositivo che caratterizzava la decisione del tribunale - dove, in motivazione, si affermava il giudizio di prevalenza e, nel dispositivo, l'equivalenza -, la decisione impugnata viola altresì il criterio interpretativo, fatto proprio da questa Corte, secondo il quale, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, la regola della prevalenza del dispositivo non è assoluta. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione dei delitti contestati al capo 1) dell'imputazione, in cui sono contestati sei episodi di detenzione e porto d' arma.

3. All'udienza, si è svolta trattazione orale del ricorso. Il Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, ha chiesto dichiararsi l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.

2. Il primo motivo è fondato. Il motivo di appello, dichiarato dalla Corte territoriale inammissibile, aveva a oggetto il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza di cui all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.; contestandone l'esito (equivalenza), l'allora appellante insisteva affinché il bilanciamento venisse rimeditato e riformulato nel senso nella prevalenza delle prime sulla contestata aggravante. Con motivazione palesemente erronea, la Corte d'appello ha replicato che le circostanze attenuanti generiche erano state già concesse nella "massima estensione" (v. p. 3 del gravato provvedimento).

Ove si guardi, tuttavia, alla motivazione resa dal giudice di primo grado, risulta evidente che, nella concreta determinazione del trattamento sanzionatorio (pena finale ad anni sei di reclusione ed euro 3000 di multa, così determinata: pena base di anni sei di reclusione ed euro seimila di multa, aumentata per la continuazione ad anni nove di reclusione ed euro 9.000 di multa, ridotta per il rito alla pena finale indicata), le dette circostanze venivano ritenute dal Tribunale equivalenti rispetto alla contestata circostanza aggravante. Al di là della lettera del dispositivo della sentenza di primo grado - in cui si legge della prevalenza con cui le attenuanti generiche sarebbero state riconosciute -, difforme rispetto alla parte motiva, non residuano dubbi quanto al ritenuto giudizio d'equivalenza.

Ne deriva la fondatezza del motivo in esame, anche là dove viene valorizzato il canone interpretativo, secondo cui «in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del primo sulla seconda, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma dev'essere contemperata avendo riguardo al caso specifico, con valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva, pertanto, la sua funzione di spiegazione e di chiarimento delle ragioni della decisione e che ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. (Sez. 2, n. 31119 del 19/03/2025, Cava, Rv. 288560 - 02).

Da quanto fin qui illustrato, deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al giudizio ex art. 69 cod. pen. tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza di cui all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

2. Il secondo motivo è fondato. Il termine di prescrizione dei reati di cui al capo 1), relativi alla detenzione al porto d'armi e commessi tra il dicembre 2006 e il giugno 2007, risulta spirato già prima della sentenza del 28 febbraio 2020, resa dal giudice di primo grado. In particolare, i reati in parola risultano prescritti nel mese di giugno 2014 (prescrivendosi, il delitto di detenzione, in anni sette anni e mesi sei: v. artt. 2 e 7 I. 23/1974, come modificati dall'art. 10 I. 497/1974) e nel mese di ottobre 2015 (prescrivendosi, il delitto di porto d'armi, in otto anni e mesi quattro: v. artt. 4 e 7 I. 23/1974, come modificati dall'art. 10 I. 497/1974 ), al netto di eventuali sospensioni durante il (65 procedimento di primo grado (non risultando, invece, sospensioni nel giudizio d'appello).

Sebbene il ricorrente non abbia sollevato, in appello, l'eccezione relativa alla prescrizione, l'accoglimento del primo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, implica, quale statuizione conseguenziale, la necessità di rideterminazione del medesimo anche alla luce delle evidenziate prescrizioni (cfr., ex plur., Sez. 5, n. 10409 del 15/01/2015, Romano, Rv. 263889 - 01: «la prescrizione maturata precedentemente alla sentenza di secondo grado, ancorché non eccepita né rilevata in sede di appello, è rilevabile in sede di legittimità, considerato che la mancata declaratoria della causa estintiva del reato in virtù dell'omissione di un mero atto di ricognizione da parte del giudice di appello determinerebbe, ove ne fosse preclusa l'azionabilità in sede di legittimità, l'assoggettamento dell'imputato alla condanna ed alla correlativa esecuzione della pena mentre, in presenza della medesima situazione di fatto e di diritto, la declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice di merito, consentirebbe all'imputato di avvalersi della prescrizione, così determinandosi una disparità di trattamento lesiva del principio di uguaglianza»;

Sez. 3, n. 15112 del 21/03/2014, Bombara, Rv. 259185 - 01).

3. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati di cui al capo 1) sono estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio ex art. 69 cod. pen. tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza di cui all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara irrevocabili le residue affermazioni di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui al capo 1) perché gli stessi sono estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio ex art. 69 cod. pen. tra le circostanze attenuanti <LI generiche e la circostanza di cui all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. e per la ce< <z rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul w nw cc» „ punto ad altra sezione della Corte di appello di Na