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Sentenza — n. 9960/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive seizure, ruling third-party status insufficient to challenge measure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9960/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonino Condello's appeal against a preventive seizure order confirming the lower court's decision. Condello argued he was a mere formal owner and that the order lacked motivation regarding his involvement and the risk of delay. The court found Condello to be a 'pure' third party only if he claimed ownership, but the evidence showed he was deeply involved in the crime, making the seizure justified.

Regesto Legislator

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Art. 321 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: A third party challenging preventive seizure must demonstrate a direct interest in the property; mere formal ownership without proof of involvement or risk of aggravation does not justify setting aside the measure.

Parole chiave

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preventive seizure third party status fumus commissi delicti periculum in mora confiscation order clan involvement procedural motivation aggiudicatario all'incanto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 321 cod. proc. pen.
- erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e con riferimento alla posizione del ricorrente quale terzo proprietario dei beni sequestrati.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Il primo motivo denuncia - ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Girolamo La Rosa, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
art. 321 cod. proc. pen
- erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, Scossa
(Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, Scossa, Rv.
Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino
286552 - 01; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv.
Sez. U, Putignano
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONDELLO ANTONINO nato a TAURIANOVA il 26/03/1991 avverso l'ordinanza del 29/10/2025 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO CAPUTO; uditi in udienza camerale il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Laura Condemi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, per il ricorrente, l'Avv. Girolamo La Rosa, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata in data 29/10/2025, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato il decreto di sequestro preventivo del 23/09/2025 con il quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto il sequestro preventivo - impeditivo e finalizzato alla confisca - di alcuni terreni intestati ad Antonino Condello. Il sequestro si ricollega alla contestazione (e alle misure cautelari, anche personali) nei confronti, tra gli altri, di Francesco Giuseppe Spizzica di appartenenza al clan Piromalli (capo 1) e di turbata libertà degli incanti (capo 38); la vicenda relativa a questa seconda imputazione provvisoria riguarda appunto i terreni sequestrati.

2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione Antonino Condello, attraverso il difensore Avv. Girolamo La Rosa, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. - erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e con riferimento alla posizione del ricorrente quale terzo proprietario dei beni sequestrati. L'ordinanza è affetta da contraddittorietà interna, in quanto, da un lato, afferma che non è possibile accertare se Condello sia solo formale intestatario ovvero reale proprietario dei terreni, mentre, dall'altro, lo considera pienamente coinvolto nella vicenda, laddove manifestamente illogico è il riferimento al prezzo, ritenuto non congruo, di aggiudicazione dell'asta (trentamila euro), posto che l'aggiudicazione stessa è intervenuta solo dopo che numerosi esperimenti d'asta erano andati deserti. L'ordinanza è priva di motivazione in ordine all'effettiva e concreta gestione dei terreni da parte dell'odierno ricorrente. 2.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. - erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e mancanza assoluta di motivazione in ordine al periculum in mora, in quanto è una mera petizione di principio l'affermazione secondo cui lasciare i terreni nella disponibilità del ricorrente protrarrebbe lo stato di illiceità determinato dall'esito della procedura esecutiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato, pur presentando plurimi profili di inammissibilità. Su un piano generale, invero, mette conto osservare che varie doglianze censurano vizi di motivazione, il cui scrutinio è precluso nel giudizio di legittimità (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non massinnata sul punto).

2. Ciò premesso, il primo motivo non merita accoglimento. 2.1. In limine, va ribadito che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 - 01). cc D'altra parte, successivamente a Sez. U, Putignano, si è puntualizzato in tema di impugnazioni cautelari reali, che il terzo intestatario del bene sottoposto a sequestro preventivo, non estraneo al reato per il quale il vincolo risulta disposto, è legittimato a dedurre l'insussistenza del fumus commissi delicti, sotto il profilo dell'assenza del proprio consapevole contributo alla realizzazione del reato (Sez. 2, n. 20393 del 22/05/2025, Sisa, Rv. 288156 - 01, ove si sottolinea che nel caso di specie non si tratta di «"puro" soggetto terzo, quindi del tutto estraneo alla realizzazione dei fatti-reato oggetto di contestazione, quanto piuttosto di soggetto che ha comunque avuto un ruolo attivo [...] nella catena di operazioni contrattuali che hanno portato al trasferimento dei beni di provenienza illecita»).

Entro questi limiti, dunque, il ricorso è ammissibile. 2.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010, Canone, Rv. 246358 - 01), sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, nel caso in cui la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. (Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, Scossa, Rv. 286552 - 01; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691 - 01).

Nel caso di specie, Condello, nella ricostruzione dei giudici della cautela reale, era «perfettamente convolto nella fattispecie di reato ascritta al capo 38) a Piromalli Giuseppe e Spizzica Francesco» (ordinanza impugnata, pag. 14), come dimostrato dalle ingenti somme corrisposte agli indagati Giuseppe Piromalli e Francesco Giuseppe Spizzica "in nero" (circa 170 mila euro), mentre il prezzo di aggiudicazione "ufficiale" era solo di circa 30 mila euro in correlazione con la turbativa d'asta a questi ultimi provvisoriamente ascritta: non si tratta, dunque, di un «"puro" soggetto terzo», secondo l'icastica espressione di Sez. 2, Sisa sopra citata.

Ciò chiarito in ordine ai rapporti del ricorrente con i protagonisti della vicenda di cui al capo 38), mette conto rilevare come la contraddittorietà che il ricorso attribuisce al provvedimento genetico si risolva, in realtà, in un profilo di perplessità dell'impugnazione, giacché, seguendo l'insegnamento di Sez. U, Putignano, solo rivendicando in capo allo stesso Condello la veste di proprietario del bene egli potrebbe far valere un valido interesse all'impugnazione. Le ulteriori censure danno corpo, al più, a censure di vizio di motivazione (secondo la stessa rubrica di entrambi i motivi, del resto), precluse in questa sede e, comunque, trovano puntuale risposta nella motivazione dell'ordinanza impugnata: la tempistica dell'espletamento della gara era strettamente assoggettata al placet di Piromalli; quanto al prezzo, il ricorso non si confronta con il carattere "apparente e parziale" dello stesso messo in luce dai giudici della cautela reale; l'effettiva gestione dei terrenti e, dunque, l'effettività della titolarità, nonostante i rilievi sopra richiamati circa la prospettata contraddittorietà del provvedimento genetico, è comunque affermata dall'ordinanza impugnata lì dove si fa reiteratamente riferimento alla ricerca, da parte degli indagati, di un «acquirente interessato all'acquisto dell'immobile» (ordinanza impugnata, pag. 13), acquirente individuato da Spizzica nel ricorrente.

3. Anche il secondo motivo non merita accoglimento. L'ordinanza impugnata è immune da impostazioni astrattizzanti, ma ha correlato il pericolo di realizzazione di condotte di trasferimento dei terreni alle specifiche modalità della vicenda e, segnatamente, alla condotta di versamento di una rilevante somma "in nero", che, nel contesto della dinamica delittuosa, dà corpo al giudizio circa la capacità di prestarsi a dinamiche elusive. Nei termini indicati, anche prescindendo dalla connotazione del sequestro come - altresì - finalizzato alla confisca, il periculum del sequestro preventivo è giustificato in termini tutt'altro che apparenti, il che è sufficiente per escludere la fondatezza del motivo.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Riget