Civil party's request for cost allocation dismissed due to lack of specific demand and supporting evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil party's request for cost allocation inadmissible because it failed to submit a specific demand or supporting documents. The applicant merely complained about the lack of cost liquidation without formally requesting it, violating procedural requirements established in prior case law. Consequently, the court dismissed the request and did not order the applicant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: The civil party must explicitly request cost allocation and provide supporting evidence; a mere complaint without a specific demand renders the request inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA Sull'istanza proposta da: MEJIA ALBA SEGUNDO JOSE' avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente ANGELO CAPUTO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte dì cassazione Laura Condemi, che ha concluso per la correzione dell'errore materiale; letta la memoria dell'Avv. Andrea Mingione, difensore di fiducia di Cristian Perino, il quale ha dedotto che la difesa della parte civile non aveva svolto alcuna attività nel giudizio di legittimità, presentando memorie o fornendo un contributo alla decisione.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Mejia Alba Segundo José, nella qualità di parte civile nel procedimento R.G.N. 21231/2025 definito con sentenza n. 35590 del 02/10/2025 di questa Seconda Sezione della Corte di cassazione nei confronti di Perino Cristian (ricorrente avverso la sentenza del 02/02/2025 della Corte di appello di Milano), lamenta, per il tramite del difensore Avv. Monica Giatti, la mancata liquidazione delle spese a favore della stessa parte civile. La sentenza n. 35590/25 di rigetto del ricorso di Perino fu deliberata, come si desume dalla stessa, all'esito della procedura c.d. cartolare, non essendo stata richiesta dalle parti la trattazione "ìn presenza".
L'istanza è inammissibile, in quanto neppure deduce di aver avanzato richiesta di liquidazione e nulla allega a tale proposito, sicché risulta del tutto aspecifica in ordine al requisito della presentazione di una specifica domanda sul punto (cfr. Sez. 2, n. 16391 del 01/04/2021, Nucera, Rv. 281122 - 01; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmeri, Rv. 283379 - 01, secondo cui la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione). Solo per completezza, essendo l'istanza nella sua stessa articolazione in radice inammissibile, il Collegio ha consultato l'archivio relativo all'udienza del 02/10/2025 e, in relazione al ricorso R.G.N. 21231/2025, risulta presentata la sola memoria nell'interesse dell'imputato di cui la sentenza dà puntualmente conto, ma nessuna produzione della parte civile.
Pertanto, l'istanza deve essere dichiarata inammissibile ed essendo la stessa «strutturalmente differente dal ricorso per cassazione in materia di procedimenti principali o incidentali» (Sez. U, n. 37825 del 10/07/2025, Natale, Rv. 288733 - 01), non va disposta alcuna condanna dell'istante alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza. C