Cassation appeal dismissed de plano for non-justiciable reasons regarding waived appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not deducible in the cassation proceeding. The appellant argued a lack of reasoning regarding liability, but these issues were already waived during the appellate judgment on the agreed sentence. The court ruled that parties cannot raise such waived defects in the cassation stage, leading to dismissal and an order to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Parties cannot deduce in cassation defects of reasoning or other issues regarding waived reasons when the appellate judge has adopted the jointly formulated requests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUSKRAOUI MALAK nataa PARMA il 13/08/2005 avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte d’appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza exart. 599-biscod. proc. pen. in data 7 ottobre 2025, applicava a BOUSKRAOUI MALAKla pena concordata tra le parti in ordine ai reatidi rapina e lesioni personali all a stess a ascritti.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata deducendo, difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità denunciando la mancata pronuncia di sentenza ex art. 129cod. proc. pen.
3. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili nel giudizio di cassazione avverso sentenze di concordato in appello oltre che generici e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ed invero, secondo il costante indirizzo di questa Corte di legittimità nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 -02).
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 marzo 2026 IL CONSIGLIERE EST.