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Ordinanza — n. 9851/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived issues in second instance concordated sentencing judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9851/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not available in the second instance proceedings. The appellant challenged a concordated sentence for receipt, arguing lack of motivation and denial of generic mitigating circumstances, which the lower court had already addressed. The Court ruled that parties cannot raise issues waived during the appellate stage, leading to dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Parties cannot raise in cassation grounds regarding motivation or mitigating circumstances that were already addressed and waived in the second instance judgment on a concordated sentence.

Parole chiave

Generato dall'IA
concordated sentence waived issues inadmissible appeal lack of motivation generic mitigating circumstances second instance waiver court costs concordato nel fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza exart. 599-biscod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 -02
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABATE NICOLA nato a AVERSA il 07/03/1981 avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza exart. 599-biscod. proc. pen. in data 11 dicembre 2025, applicava ad Abate Nicola la pena concordata tra le parti in ordine alreato di ricettazione allo stesso ascritt o .

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine all’affermazione di responsabilità, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

3. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili nel giudizio di cassazione avverso sentenze di concordato in appello oltre che generici e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ed invero, secondo il costante indirizzo di questa Corte di legittimità nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati, quali quelli fatti valere con il presente ricorso(Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 -02) .

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 marzo 2026 IL CONSIGLIERE EST.