Italian Court annuls Prosecutor's direct rejection of sequester revocation, ruling it exceeds prosecutorial authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Prosecutor's direct rejection of a request to revoke a seizure order without transmitting the case to the investigating judge. The defense argued this act was abnormal because the Prosecutor lacks authority to issue negative rulings on revocation, which must be evaluated by the judge. The Court agreed, holding that such rejections exceed prosecutorial powers and must be devolved to the investigating judge for proper review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 328 c.p.p.; Art. 329 c.p.p.: The Prosecutor is prohibited from directly rejecting a request to revoke a preventive seizure; such requests must be transmitted to the investigating judge with the Prosecutor's negative opinion, as direct rejection constitutes an abnormal and reviewable act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATTERITANO GIUSEPPE nato a BELVEDERE DI SPINELLO il 09/12/1945 avverso il decreto del 14/11/2025 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Roberto Patscot che ha chiesto dichiararsi l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnatocon trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1.Il pubblico ministero presso il Tribunale di Cosenza, con provvedimento del 14 novembre 2025, res pingeva l’istanza avanzata nell’interesse di Atteritano Giuseppe di rideterminazione del sequestro finalizzato alla confisca disposto con decreto del G.I.P. presso lo stesso Tribunale in data 6ottobre 2025.
2. Avver s o dett o provvedimento propon eva no ricorso per cassazione i difensori dell’indagato, avv.ti De Aloe e Maiello, deducendone l’abnormità non essendo il pubblico ministerolegittimato ad emettere un provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo dovendo in tali casi trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminaricon il proprio parere negativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero, secondo l’orientamento di questa Corte di legittimità è abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il pubblico ministero, in luogo di trasmettere al giudice per le indagini preliminari, con le proprie valutazioni negative, la richiesta di revoca di sequestrodel preventivo, proceda a rigettarla direttamente, in quanto provvedimento estraneo alla sua sfera di attribuzioni, potendo egli solo disporre la revoca, con decreto motivato, del sequestro preventivo durante la fase delle indagini preliminari ed essendogli, invece, inibito il relativo provvedimento negativo, devoluto alla cognizione del giudice (Sez. 3, n. 15459 del 13/03/2018, Croceri, Rv. 272698 -01;
Sez. 3, n. 3449 del 20/11/2012, dep. 2013, Torroni, Rv. 254710 -01). Stabilito che secondo la costante interpretazione di legittimità il provvedimento con cui il pubblico ministero ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo è abnorme, nel caso in esame va fatta applicazione del medesimo principio anche nell’ipotesi di richiesta di rideterminazione del sequestro, che contiene una domanda di riduzione del provvedimento ablativo. 2.Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Cosenza (Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari), perché proceda alla valutazione in merito all'istanza di revoca proposta dal ricorrentetenuto conto del parere negativo del P.M.
P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cosenza. Roma,