Cassation court dismisses conviction for misappropriation of funds transferred by mistake due to recent depenalization of the offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appellate court's conviction for misappropriation of funds transferred by mistake, ruling that the specific offense is now depenalized. The defendant argued the transfer was an error rather than a violation of destination, while the prosecution sought to maintain the criminal liability. The court held that since the relevant crime was abolished by legislative decree, the criminal conviction must be revoked and only civil restitution remains applicable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 647, comma 1, n. 3 cod. pen.; Art. 1, comma 1, lett. e) d.lvo 7/2016: The crime of misappropriation of funds received by mistake is depenalized, requiring the aggrieved party to seek civil recovery instead of criminal prosecution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARTAGENA MATTEO nato a CERIGNOLA il 23/09/1981 avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte d’appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Patscotche ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per essere il fatto depenalizzato; lette le conclusioni della parte civile Ritchie Bros s.r.l.; letta la memoria di replica della difesa dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bari,con sentenza del 16 dicembre 2024, in riforma della pronuncia del Tribunale di Foggia del 27 gennaio 2023, dichiarava Cartagena Matteo responsabile del delitto di cui all’art. 646 cod. pen. allo stesso ascritto e lo condannava alla pena di anni duedi reclusione oltre al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile.
2. Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Marino, deducendo, con un unico motivo qui riassunto, violazione dell’art. 606 lett.
b) cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti operata dal giudice di appello dovendo gli stessi ricondursi alla fattispecie depenalizzata prevista dall’art. 647, primo comma , n. 3 cod. pen.; difatti, il bonifico in favore dell’imputato, era stato effettuato per errore e non poteva pertanto configurarsi a carico dello stesso una violazione della destinazione di scopo tipica della fattispecie delittuosa di appropriazione indebita, essendosi in presenza di un mero obbligo di restituzione dell’indebitoprivo di rilevanza penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Va innanzi tutto premesso che la specifica indicazione del danaro contenuta nell'art. 646 cod. pen., rende evidente che esso può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita in quanto può trasferirsi, nonostante la sua fungibilità, senza che al trasferimento del possesso si unisca anche quello della proprietà. Il danaro, infatti, va considerato di altri quando sia affidato per un uso determinato o per una specifica indicazione nell'interesse del proprietario; in tal caso il possesso (inteso secondo i principi penalistici) non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto prevalente del proprietario e, ove ciò avvenga, l'agente commette appropriazione indebita.
Tuttavia, nel caso di somme bonificate per errore non essendo il denaro trasferito per uno scopo specifico le somme non possono ritenersi oggetto di appropriazione indebita se non restituite. 1.1.Proprio applicando i suddetti princìpi un indirizzo giurisprudenziale di legittimità cui questo Collegio intendedare seguito, adottato proprio in un caso di bonifico per errore, ha affermato che il reato di appropriazione indebita di cose ricevute per errore o per caso fortuito, di cui all'art. 647, comma primo, n. 3, cod. pen., oggi depenalizzato per effetto del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, è configurabile anche nel caso di appropriazione di denaro, riconducibile alla nozione generale di "cose", ponendosi la suddetta norma in rapporto di specialità rispetto all'art. 646 cod. pen., a nulla rilevando che l'appropriazione del "denaro" sia espressamente prevista nel medesimo art. 647, comma primo, n. 1, e nel testo dell'art. 316 cod. pen. (Sez. 2, n. 45891 del 10/09/2021, Radu, Rv. 282443 –01; in precedenza, Sez. 2, n. 6951 del 22/01/2001, Ravanesi, non massimata). 1.2.Recentemente detta interpretazione ha trovato recepimento in quella pronuncia (Sez. 2, n. 4234 del 1 5 /0 1 /202 6 , Righetti, non massimata) , che in motivazione ha precisato come:
a) se il disponente vuole trasferire ad altri quanto dovuto, ma con un preciso vincolo di destinazione e l'accipiensinvece trattiene presso di sé quanto ricevuto, disponendone a piacimento e così tradendo il vincolo imposto sulla cosa, il tipo "appropriazione" resta integrato;
b) se invece il disponente vuole dare quanto astrattamente dovuto, ma senza un preciso vincolo di destinazione ulteriore sulla cosa (es. somma versata quale anticipo sul prezzo della vendita in occasione della stipula di un contratto preliminare), il fatto tipico non sussiste, per difetto di altruità della cosa fungibile trasferita; residua solo l'obbligo civilistico di restituzione;
c) se infine il disponente, ancorché il titolo sia astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, non vuole dare quel che in effetti non è dovuto, ma trasferisce ugualmente per mero errore sulla cosa (qualità o quantità) o sulla persona dell'accipiens, in questo caso è vero che manca il vincolo di destinazione sulla cosa trasferita, ma solo perché a monte difettano la volontà e la causa del trasferimento. Il fatto tipico appropriativo resta integrato, giacché l'accipiens trattiene sine tituloe contro l'intima volontà del disponente, ma va qualificato ai sensi dell'art. 647, primo comma, n. 3 cod. pen., perché il trasferimento di ricchezza è avvenuto per errore del disponente.Ricorre nel caso del bonifico per errore l’ultima delle situazioni esposte, dato che sussiste l'indicato elemento specializzante atto a qualificare il fatto ai sensi dell'art. 647, primo comma, n. 3 cod. pen., reato oggi depenalizzato per effetto del d.lvo. n. 7 del 15 gennaio 2016, art. 1, comma 1, lett. e), con la conseguenza che non resta che prendere atto della intervenuta depenalizzazione della fattispecie.
Il caso integra certamente un illecito civilistico non avendo l’imputato titolo per il trattenimento delle somme ed in tale sede deve agirsi per il recupero.
2. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e la revoca delle statuizioni civili. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla leg